L’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, deliberazione n. 112/2023, nel riscontrare un quesito di un Comune, volto ad appurare la corretta contabilizzazione dell’accertamento dell’entrate relative alle sanzioni al codice della strada ed in particolare all’art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i, (nuovo codice della strada), in combinato disposto con i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
In particolare, il Comune istante ha chiesto alla Sezione di pronunciarsi in sede consultiva se “ai fini dell’accertamento dell’entrata, le sanzioni al codice della strada si intendono perfezionate (e quindi iscrivibili nelle scritture contabili) al momento della notifica delle stesse nelle mani del soggetto notificante (secondo i dettami espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 477/2002 e 28/2004 e art. 140 del codice di procedura civile comma 3) ovvero dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l’avviso del compimento dell’atto, vale a dire in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.
La Sezione, dopo un inquadramento normativo, ritiene che l’accertamento con registrazione e imputazione dell’entrata deve essere operato:
1) alla data di notifica del verbale che indica l’importo della sanzione;
2) alla data della riscossione, nei casi di pagamento immediato.
Per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, l’accertamento originario deve essere integrato con le maggiori somme iscritte a ruolo. Per le sanzioni archiviate o annullate in sede di autotutela, deve provvedersi alla riduzione dell’accertamento originario. La competenza ad accertare le entrate da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa, mentre, compete al Responsabile del servizio finanziario, cui il Responsabile della gestione dell’entrata deve trasmettere l’idonea documentazione di accertamento, il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili. Una volta formata la documentazione che ha consentito di accertare l’entrata, da parte del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento gestionale, questa deve essere trasmessa, dallo stesso Responsabile del procedimento, al Responsabile del servizio finanziario per il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili.
Ai fini dell’accertamento, il momento perfezionativo della notifica è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore. Si applica il principio della sufficienza del compimento delle formalità che la legge richiede al notificante.
La redazione PERK SOLUTION