Accertamento sanzioni CDS al momento nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica

L’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, deliberazione n. 112/2023, nel riscontrare un quesito di un Comune, volto ad appurare la corretta contabilizzazione dell’accertamento dell’entrate relative alle sanzioni al codice della strada ed in particolare all’art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i, (nuovo codice della strada), in combinato disposto con i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

In particolare, il Comune istante ha chiesto alla Sezione di pronunciarsi in sede consultiva se “ai fini dell’accertamento dell’entrata, le sanzioni al codice della strada si intendono perfezionate (e quindi iscrivibili nelle scritture contabili) al momento della notifica delle stesse nelle mani del soggetto notificante (secondo i dettami espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 477/2002 e 28/2004 e art. 140 del codice di procedura civile comma 3) ovvero dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l’avviso del compimento dell’atto, vale a dire in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.

La Sezione, dopo un inquadramento normativo, ritiene che l’accertamento con registrazione e imputazione dell’entrata deve essere operato:
1) alla data di notifica del verbale che indica l’importo della sanzione;
2) alla data della riscossione, nei casi di pagamento immediato.

Per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, l’accertamento originario deve essere integrato con le maggiori somme iscritte a ruolo. Per le sanzioni archiviate o annullate in sede di autotutela, deve provvedersi alla riduzione dell’accertamento originario. La competenza ad accertare le entrate da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa, mentre, compete al Responsabile del servizio finanziario, cui il Responsabile della gestione dell’entrata deve trasmettere l’idonea documentazione di accertamento, il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili. Una volta formata la documentazione che ha consentito di accertare l’entrata, da parte del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento gestionale, questa deve essere trasmessa, dallo stesso Responsabile del procedimento, al Responsabile del servizio finanziario per il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili.

Ai fini dell’accertamento, il momento perfezionativo della notifica è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore. Si applica il principio della sufficienza del compimento delle formalità che la legge richiede al notificante.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto sanzioni CDS per violazione dei limiti di velocità al netto delle spese connesse agli incassi

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2023/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere in ordine all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – ed in particolare “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all’ente proprietario della strada” – ha chiarito che la ripartizione dei proventi prevista dal Decreto del MIT interessa il totale delle somme incassate nell’anno di riferimento indipendentemente dall’esercizio in cui è avvenuto l’accertamento. Ciò al netto unicamente delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione. D’altra parte, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, sono gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a costituire la quota parte da inserire nell’apposita sezione della relazione compilata secondo lo schema obbligatorio ai fini dell’adempimento della
rendicontazione informatica.

Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2022

Con la Circolare DAIT n. 25 del 3 marzo 2023, il Ministero dell’interno fornisce istruzioni operative per la rendicontazione 2023 dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni, anno 2022.

Come noto, l’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede l’obbligo per ciascun ente locale (comuni, unioni di comuni, province e città Metropolitane) di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019 sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione dei dati.

La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal 15 marzo 2023 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso un’utenza loro assegnata, è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento. Il termine del 31 maggio 2023 è da considerarsi perentorio e, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2022 si rimanda, in via generale, a quanto già disposto per le precedenti annualità con circolari F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 e F.L. n. 21 del 20 aprile 2021 consultabili sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale.

Sussiste l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione.

Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’ Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la rendicontazione. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Nel caso che l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in  forma associata per tutti i comuni aderenti dovrà comunicarlo accedendo alla procedura informatica e indicando, comunque, gli enti associati che dovranno rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’anno 2021

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con la Circolare n. 24 del 14 marzo 2022, comunica la riapertura della piattaforma di rendicontazione dei proventi relativi alle violazione del codice della strada dell’anno 2021, ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992, che dovrà essere effettuata entro il 31 maggio p.v. Con decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 30 dicembre 2019 sono state impartite disposizioni di dettaglio sull’obbligo di rendicontazione. Con le circolari n. 14 del 9 luglio 2020 e n. 21 del 20 aprile 2021 sono state fornite indicazioni operative circa la compilazione e trasmissione dei dati finanziari.

La Circolare precisa che l’applicativo di trasmissione presenta alcune innovazioni:

  • la prima connessa alle modifiche normative apportate dal DL n. 121/2021 – che ha introdotto l’obbligo per gli enti locali di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del sito istituzionale, entro 30 giorni dalla trasmissione, nonché l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2022, di pubblicazione da parte del Ministero dell’Interno delle medesime relazioni sul proprio sito istituzionale. A tal fine è stato realizzato un collegamento informatico diretto tra la trasmissione della rendicontazione e la pubblicazione della stessa in apposita area del sito della Finanza Locale;
  • altra novità interessa gli enti con proventi pari a zero, per i quali è stata creata una procedura rapida di chiusura ed invio della rendicontazione;
  • infine, una procedura rapida è stata prevista per i Comuni appartenenti ad unione di comuni e per le convenzioni tra comuni.

Si ricorda che in caso di mancato o difforme adempimento sarà avviata la procedura prevista dall’art. 4 del predetto decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione sanzioni CDS per gli anni 2016 e 2017 entro fine mese

Entro il 31 dicembre 2021 gli enti dovranno procedere alla compilazione e alla trasmissione via e-mail, all’indirizzo renato.berretta@interno.it, della relazione illustrativa, di cui all’Allegato A del Dm 30 dicembre 2019, riguardante i proventi per sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, relativa agli esercizi 2016 e 2017, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse.
Per proventi si intendono il totale delle somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione, al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi connesse. Qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del decreto, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni. In caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte.
Anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.
Tutte le informazioni acquisite saranno inviate dal Ministero dell’Interno al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i provvedimenti di competenza.
Si ricorda che l’art. 142, comma 12-quater del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), come da ultimo modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. d-septies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, dispone che ciascun ente locale pubblichi la relazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Allegati:

Circolare FL n. 14/2020
Circolare FL n. 21/2021

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Entro il 31 gennaio 2021 la comunicazione sull’utilizzo dei proventi CDS per gli anni 2012 e 2013

Entro il 31 gennaio 2021 gli enti dovranno trasmettere, al Ministero dell’Interno, la relazione sull’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, ai sensi degli artt. 142, comma 12-bis e 208, comma 1 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013. Poiché non risulta praticabile la trasmissione telematica, gli enti procederanno alla trasmissione vi e-mail, all’indirizzo renato.berretta@interno.it, dell’Allegato A del Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2019.
La relazione distingue i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi sono ulteriormente suddivisi tra:

  1. proventi di intera spettanza dell’ente locale;
  2. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell’ente locale da cui dipende l’organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l’organo accertatore;
  3. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.

La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. La relazione riferita ai dati delle annualità precedenti (2014-2018) dovrà essere inviata via mail, sempre secondo lo schema di cui all’allegato A) del decreto, con la seguente tempistica:

  • anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
  • anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
  • anno 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

 

Danno erariale per mancata riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria, con deliberazione  n. 66/2020, ha accertato la sussistenza del danno erariale derivante dalla mancata riscossione di contravvenzioni per violazione del Codice della Strada.
Nel caso di specie, è emerso che, a seguito di una denunzia e dagli accertamenti conseguenti, l’ente nel corso dell’anno 2018, non abbia proceduto all’elaborazione, alla notifica e alla contestazione dei numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada, con conseguente inesigibilità delle relative sanzioni, per un importo complessivo di € 26.480,00. L’Amministrazione, per tali fatti, aveva formulato una contestazione di infrazione disciplinare nei confronti della Comandante della P.L. e della dipendente assegnata in via continuativa alla gestione delle procedure di verbalizzazione, comminando ad ambedue la sanzione del rimprovero scritto. Ad avviso della Procura risulterebbe la condotta antigiuridica delle interessate, connotata da colpa grave: la dipendente per aver omesso doverosi adempimenti preordinati alla riscossione dei relativi proventi; la Comandante per aver trascurato di vigilare sull’operato degli uffici, non assumendo le iniziative necessarie a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, pur nella consapevolezza della situazione di criticità nel settore, omettendo, altresì, di intraprendere utili iniziative per ovviare alle riscontrate inefficienze pregiudizievoli all’Erario, in una situazione di carenza organizzativa e di inasprimento delle relazioni interne fra il personale. La situazione relativa al processo elaborativo delle contravvenzioni risultava, infatti, contraddistinta da gravi disfunzioni organizzative, irrisolte problematiche concernenti il personale addetto al servizio, evidente e colpevole incapacità organizzativa che ha condotto ai risultati fallimentari oggetto di causa.
Per il Collegio, l’inadeguatezza dei rimedi approntati e la piena consapevolezza della condizione di arretrato in cui si trovava il Settore risultano rilevanti ai fini della configurazione  dell’ipotesi di responsabilità per colpa grave in capo alla Comandante della P.L.. Al riguardo, assumono rilievo la duratura permanenza in carica, il ritardo nel dare riscontro alle richieste del personale subordinato, le insufficienti soluzioni approntate ed, infine, l’assenza di interventi sostanziali volti a compulsare efficacemente l’attività amministrativa e lo stesso dipendente subordinato. Censurabile, seppur in misura ridotta, è stata la condotta della dipendente nella sua funzione di addetta al Servizio Amministrativo e Polizia Annonaria, che ha assunto una posizione preminente, nell’ambito della lavorazione delle pratiche sotto il profilo informatico, che non può non rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrativo contabile. La dipendente avrebbe svolto un importante ruolo, con la propria condotta omissiva, in relazione alle funzioni assegnate nel periodo in cui furono elevate le sanzioni in esame e furono predisposti i relativi ruoli. La sua partecipazione all’organizzazione del lavoro è risultata evidente dalla documentazione in atti, così come la sua sostanziale compartecipazione – ai fini della responsabilità contestagli dall’Inquirente – ai risultati negativi inerenti la lavorazione delle pratiche di violazione del C.d.S. – e relativi mancati introiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Non applicabile la sospensione dei termini alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al CdS

L’art. 103 del D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 dispone, come noto, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla n.  40/2020, c.d. decreto Liquidità). L’ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori, nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis). A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, con nota del 4 settembre 2020, ha fornito parere negativo circa la legittimità della sospensione dei termini di pagamento, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 103 del D.L. 18/2020, anche per le rateizzazioni concesse per le sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada (art. 202-bis). Secondo la nota, essendo tassativa l’individuazione delle fattispecie per le quali la sospensione dei termini è considerata legittima e non figurando, tra queste, il pagamento delle rate di ammortamento dei procedimenti di rateizzazione concessi ai sensi dell’art. 202-bis CdS, non è possibile fare ricorso a interpretazioni estensive o analogiche di tali disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emanata la Circolare contenente le istruzioni operative per la comunicazione dei proventi da sanzioni al CDS

È stata emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – la Circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 recante le Istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati nella piattaforma informatica in osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno n. 608 del 30 dicembre 2019. Si ricorda che sulle medesime istruzioni la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 23 giugno scorso, ha espresso parere favorevole.
La Circolare fornisce le istruzioni per la trasmissione della relazione, a regime, che ciascun ente è tenuto ad inviare entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, con l’eccezione prevista in sede di prima applicazione, stabilita al 30 settembre 2020, e per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018.
La comunicazione dati finanziari dovrà essere effettuata tramite piattaforma telematica, che sarà accessibile per il mese di settembre e, per gli enti ritardatari, l’applicazione sarà disponibile anche per il mese di ottobre. L’ente dovrà utilizzare esclusivamente il modello informatico che riproduce l’allegato A) del decreto interministeriale.
La relazione riferita ai dati delle annualità precedenti (2012-2018) dovrà essere inviata via mail (al seguente indirizzo renato.beretta@interno.it), sempre secondo lo schema di cui all’allegato A) del decreto, con la seguente tempistica:

  • anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
  • anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
  • anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
  • anno 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION