Utilizzo Sanzioni del Codice della strada per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale

Con deliberazione n. 241/2023, la Corte dei conti Sez. Veneto, nel fornire chiarimenti in merito all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della strada all’art. 208, comma 4), lettera c), ha evidenziato come in tale previsione normativa ben si possono ricomprendere anche le spese concernenti la realizzazione di parcheggi, di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli e la realizzazione di marciapiedi, in quanto finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale per gli utenti deboli.

Il menzionato articolo riguarda, in generale, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo stesso Codice: per quelli conseguenti alle violazioni accertate da personale delle Regioni, delle Province e dei Comuni, la norma prevede, al comma 1, l’attribuzione ai medesimi enti e, al comma 4, ne stabilisce un parziale vincolo di destinazione, disponendo che una quota pari al 50 per cento degli stessi sia destinata: “a) in misura non inferiore a un quarto …, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti…

La finalità del predetto miglioramento nei confronti di questi ultimi risulta evidente nell’ipotesi della realizzazione di marciapiedi, ma può configurarsi in ultima analisi anche in quelle concernenti la predisposizione di parcheggi e di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia.

 

La redazione PERK SOLUTION

Vincoli di cassa per le entrate da sanzioni amministrative per violazione codice della strada

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 167/2022, nell’ambito dell’indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, avviata con la somministrazione di apposito questionario agli enti selezionati, ha ribadito che la mancata rappresentazione dei vincoli di cassa dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada effettuata dal Comune è da considerarsi grave irregolarità contabile in quanto queste entrate rispondono ad entrambi i requisiti (specificità del vincolo e provenienza del vincolo, attribuito da legge o principi contabili/trasferimenti/indebitamento) essendo entrate che la l. n. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4. La grave irregolarità rilevata comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 226 TUEL (Corte dei conti Toscana, deliberazione 6 maggio 2019, n. 167).

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le “entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall’art. 180, comma 3, del TUEL” restando conseguentemente escluse dall’obbligo sia le entrate di cui all’art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le “entrate con vincolo di destinazione generica”. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 126/2014, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

Risulta, altresì, importante che la corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette.

 

La redazione PERK SOLUTION

Entrate da parcheggi e sanzioni CDS per il caro bollette

L’art. 40-bis del DDL di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, consente, ai comuni, alle unioni di comuni, alle province e alle città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, di destinare i proventi effettivamente incassati di cui all’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas. Gli incassi si riferiscono agli accertamenti di competenza dell’esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, La polizia locale non può utilizzare gli incassi ex art. 208 CdS per le spese degli atti giudiziari

“Sarebbe un grossissimo errore pensare che l’art. 208 possa essere l’unica fonte di autogestione della Polizia Locale, pertanto è da ritenere che le spese di spedizione degli atti giudiziari debbano essere defalcate, sia dagli incassi che dalle uscite art. 208; tutt’al più finanziati con il surplus relativo agli incassi dei ruoli afferenti ai proventi in questione in quanto comprensivo delle quote incassate inerenti alle maggiorazioni”. Lo affermano gli esperti di Anci Risponde considerando la richiesta di un Comune che, sulla base dell’aumento dei controlli di polizia locale e della connessa maggiore attività contravvenzionale, con un maggior costo di spese di notifica, intendeva accertarsi se fosse corretto l’utilizzo di parte delle somme ex art. 208 per le spese di redazione e di notifica degli atti giudiziari scaturiti proprio dall’attività di Polizia Stradale. Nel motivare la propria posizione, inoltre, gli esperti di Anci Risponde richiamano l’esempio più emblematico e “pioniere” in materia costituito dalla delibera della Sez. contabile della Toscana n. 104 del 2010, con la quale si ribadisce l’esatto sistema di previsione della somma, nonché l’oggettiva separazione dei finanziamenti, e si riafferma che, nel corso degli anni, l’intento principale dell’art. 208 del Codice della strada è stato sottoposto a un’interpretazione un po’ troppo estensiva da parte degli uffici finanziari degli Enti. In sintesi – concludono gli esperti – non bisogna dimenticare che l’assunto preponderante dell’art. 208 è incrementare la sicurezza stradale, quindi ben venga finanziare accessori per la divisa mirati ad incrementare la sicurezza, le attrezzature, la segnaletica, la formazione, il potenziamento dei servizi ecc.. E’ ovvio, però, che tali interventi dedicati non possono includere provvedimenti e azioni finanziarie previste per la gestione ordinaria degli uffici della struttura di polizia.

Polizia Locale, Integrazione fondo risorse decentrate solo con i maggiori incassi derivanti da accertamenti dell’anno

L’esclusione dal tetto di spesa sancito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 deve considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del Fondo risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondente alla quota di proventi contravvenzionali, eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, derivanti dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell’esercizio corrente, senza che in essa possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell’esercizio precedente ed incassate nell’esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 171/2021, in riscontro ad una richiesta di quesito volta ad appurare se il fondo risorse decentrate, nella parte variabile destinata al trattamento accessorio del personale di polizia locale, debba essere composto da sole eccedenze di incassi, rispetto all’esercizio precedente, riconducibili ad accertamenti del medesimo esercizio finanziario o anche da eccedenze aventi titolo in accertamenti di plurimi e pregressi esercizi.
La Sezione rammenta che le esigenze di contenimento della spesa, insite nel vincolo posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, rendono necessaria una soluzione restrittiva del quesito, anche al fine di evitare che un aumento incondizionato delle risorse stanziabili per il trattamento retributivo accessorio possa dar luogo ad una lievitazione altrettanto incondizionata della base retributiva, che dovrà essere considerata per il calcolo degli incrementi stipendiali in vista dei rinnovi della contrattazione collettiva. Risulta imprescindibile che le risorse finanziarie previste dall’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 e destinate alla retribuzione accessoria di parte variabile si esauriscano nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento della sicurezza stradale e monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nello stesso esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.
Solo in questo momento le maggiori risorse destinate all’integrazione salariale troverebbero giustificazione in quanto eziologicamente connesse ad un effettivo incremento di efficienza amministrativa indotta dai progetti attuati dal personale di polizia locale. A tali condizioni le maggiori entrate risulterebbero finanziariamente neutre per il bilancio dell’ente e come tali utilizzabili in chiave di emolumenti addizionali.
Qualora confluisse nel Fondo risorse decentrate un’eccedenza di incassi comprensiva anche di accertamenti derivanti da esercizi pregressi, verrebbe meno quell’imprescindibile collegamento programmatico-funzionale tra maggiori riscossioni di un dato esercizio finanziario e l’attuazione dei progetti di potenziamento urbano in esso previsti. Si tratterebbe cioè della riscossione di entrate non generate per effetto dell’attività incentivata e, pertanto, non finanziariamente neutrali per il bilancio dell’ente né utilizzabili per l’erogazione del trattamento accessorio incentivante.
Pertanto, gli incassi in questione si esauriscono nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento di sicurezza stradale e di monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nel medesimo esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, Utilizzo proventi da CDS per province e città metropolitane

Il comma 6-decies dell’art. 1 del DDL di conversione in legge del DL n. 121/2021, inserito  dalla Camera dei deputati, abroga il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto-legge n. 50 del 2017 (Legge n. 96/2017) che per gli anni dal 2017 al 2022 consente alle province e città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di poter utilizzare le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada, comprese quelle relative all’eccesso di velocità rilevato con autovelox e dispositivi analoghi, per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali. Pertanto, con l’entrata in vigore  della legge di conversione del decreto, Province e Città metropolitane dovranno procedere all’utilizzo delle sanzioni per violazioni al codice della strada secondo la normativa vigente, di cui agli artt. 208, comma 1 e 142, comma 12-ter del codice, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base alla disposizione ora abrogata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni CDS, legittima la procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione

Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al RD n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.Igs. n. 44 del 1997. Tale affidamento è consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 219 del 2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione – pure inizialmente disposta dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cass., ord., 28/09/2017, n. 22710; v., in tal senso conforme, Cass. 21/03/2019, n. 8039 e Cass., ord., 20/02/202q, n. 4501). È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26308/2021, con cui ha respinto il ricorso di un privato, ad avviso del quale le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dall’art. 52 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 446/1997 non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazione del C.d.S. mediante ingiunzione di cui al R.D n. 639 del 1910.
I giudici hanno evidenziato, altresì, che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116; Cass. 20/10/2016, n. 21259 e Cass. 1°/02/2016, n. 1884).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’avviso bonario di pagamento di sanzioni per violazione del CDS non è autonomamente impugnabile

L’avviso bonario relativo al pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada non è autonomamente impugnabile per vizi formali propri, senza che si contesti anche, in funzione c.d. recuperatoria, la validità degli atti prodromici, trattandosi di pretese non tributarie. La Corte di cassazione, Sezione II civile, con ordinanza 21 luglio 2021, n. 20919/2021, ha evidenziato che, in materia tributaria, anche l’avviso bonario sia suscettibile di impugnazione immediata dinanzi al giudice tributario, rientrando nel novero degli atti suscettibili di impugnativa ai sensi della previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (così da ultimo Cass. n. 3315/2016; Cass. n. 15957/2015). Trattasi però di principio che deve essere limitato al solo avviso bonario concernente pretese di natura strettamente tributaria e che non può però essere esteso alla diversa ipotesi in cui, come nella fattispecie, l’avviso in questione abbia ad oggetto crediti non tributari, la cui cognizione sia di norma devoluta, come nel caso delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, al giudice ordinario. La giustificazione della diversa soluzione per gli atti concernenti pretese tributarie si giustifica, infatti, alla luce della diversa regola, ormai pacifica in giurisprudenza, per cui (cfr. da ultimo Cass. n. 1230/2020) in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione egli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (conf. Cass. n. 2144/2020). Trattasi però di un potere di impugnazione che ha carattere facoltativo e che non preclude la possibilità, ove non esercitato, di impugnare l’atto impositivo specificamente rientrante nel novero di quelli indicati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 14675/2016; Cass. n. 26129/2017). A diversa conclusione deve invece pervenirsi nel caso in cui si verta in materia di pretese non tributarie, per le quali il legislatore abbia configurato un modello processuale di tipo non impugnatorio, ma volto ad individuare specifici strumenti di tutela processuale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni CDS, le istruzioni operative per la rendicontazione entro il 31 maggio

Con la Circolare n. 21/2021, il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione da parte degli enti locali sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale.
L’art. 142, comma 12-quater, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) ha previsto l’obbligo per gli enti locali di presentare annualmente ed in forma telematica, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione contenente l’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse. Con D.M. 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull’utilizzo dei proventi, il cui schema dovrà essere obbligatoriamente utilizzato.
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare FL 14/2020, ha fornito le istruzioni operative da seguire per una corretta utilizzazione del sistema informatico, sia per la trasmissione annuale sia per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018.
Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella citata circolare, si precisa che;

    • il modello informatico presente sul portale riproduce l’allegato “A” del Decreto interministeriale sopra richiamato;
    • il periodo di riferimento è l’anno finanziario precedente a quello di presentazione della relazione stessa (anno 2020);
    • i proventi da indicare sul modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento;
    • le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al punto 2 della circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;
    • qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del richiamato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni;
    • in caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte. Sarà cura dell’ente certificatore comunicare preventivamente a questo Ufficio all’indirizzo PEC: prot@pec.interno.it l’elenco dei comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;
    • anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.

Si ricorda che per quanto riguarda le annualità pregresse non è praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla compilazione e alla trasmissione via e-mail all’indirizzo renato.berretta@interno.it dell’Allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, n. 608 per ciascun anno con la seguente tempistica:
– anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
– anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
– anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
– anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo sanzioni CDS per finanziamento spese di personale

Con deliberazione n. 94/2020, la Corte dei conti, Sez. Umbria, ha fornito indicazioni operative in merito all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabiliti dall’art. 142 del CDS, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali da effettuare mediante impiego di personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili o con istituti di assegnazione temporanea.
Sul punto, i giudici contabili ribadiscono che le spese di personale finanziate con i proventi delle sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada non possano essere escluse dall’osservanza dei limiti di legge che interessano tale tipologia di spese. Nello specifico, trattandosi di contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo indeterminato, la relativa spesa, pur se finanziata con i proventi di che trattasi, è ammessa solo se essa rientri nei limiti previsti dall’art. 9, comma 28 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Discorso parzialmente diverso è quello relativo alla possibilità di impiegare personale in assegnazione temporanea (cd. comando). La spesa sostenuta dall’ente che si avvale del personale di altra amministrazione pubblica è da considerare neutrale nel quadro della finanza pubblica globalmente intesa, cosicché essa non assume rilevanza ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui alla citata disposizione dell’art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG del 15 maggio 2017). Va però sottolineato che tale affermazione è valida purché la spesa sostenuta dall’Ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale. Per quanto concerne, invece la possibilità di destinare i proventi in questione al “Fondo risorse decentrate”, destinandoli all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito di progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, la Corte ricorda – in ossequio alla deliberazione n. 5 del aprile 2019 della Sezione delle Autonomie – che non può escludersi l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION