Garante Privacy: Sanzioni a due Comuni per uso illecito delle registrazioni di un colloquio

Il Garante privacy ha sanzionato due Comuni per uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente di un Comune, all’epoca Vice Commissario di Polizia Locale che si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro.

La Comandante della polizia locale del Comune presso cui lavorava il reclamante aveva chiesto ed ottenuto dall’altro Comune le registrazioni audio-video di tale colloquio, riprese dalla telecamera posta all’interno del Comando, facendo riferimento ad una non meglio precisata indagine di polizia giudiziaria.

Le registrazioni erano state usate per infliggere una sanzione al Vice Commissario che si era poi dimesso. In seguito, il dipendente era deceduto ma il Garante, considerata la gravità dell’accaduto, ha proseguito l’istruttoria d’ufficio. L’Autorità ha ribadito che il datore di lavoro può trattare i dati personali dei dipendenti solo se ciò è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore.

Il Garante ha quindi ritenuto illeciti la trasmissione e l’uso delle registrazioni utilizzate per infliggere la sanzione disciplinare, perché privi di una idonea base giuridica. In particolare, l’Autorità ha rilevato la sproporzione dell’acquisizione dell’audio tramite dispositivi di videosorveglianza, con il rischio di “carpire” informazioni sulle opinioni, relazioni o vicende private dei lavoratori o su fatti comunque non rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro.

Diverse le violazioni contestate, tra cui il mancato rispetto della disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei lavoratori, la raccolta di dati non attinenti all’attività lavorativa, la mancanza di trasparenza nei confronti degli interessati, l’illecita comunicazione dei dati personali del reclamante da un Comune all’altro, la mancata valutazione di impatto in relazione al sistema di videosorveglianza, la violazione del principio di limitazione della conservazione dei dati. Entrambi i Comuni sono stati sanzionati tenendo conto della gravità degli illeciti, ma anche delle loro modeste dimensioni.

Il Comune che ha raccolto i dati mediante il sistema di videosorveglianza e poi ha trasmesso la registrazione audio video è stato sanzionato per 50.000 euro e a quello che l’ha richiesta e l’ha utilizzata per fini disciplinari è stata applicata una multa di 20.000 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto sanzioni per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Covid per l’anno 2022

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Decreto del 16 ottobre 2023 concernente la determinazione delle sanzioni alcuni enti locali per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni per l’anno 2022 di perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, stabilisce che gli enti locali che trasmettono la certificazione in argomento oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. Nel caso in cui la certificazione viene trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è operata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. La citata riduzione viene inoltre operata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024 qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell’invio tardivo della certificazione le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Gli enti di cui agli allegati 1 e 2, che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite a titolo di fondo di cui all’art. 106 del DL 34/2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

Gli enti di cui agli allegati 3 e 4 che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse
attribuite ai sensi dell’art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

Gli enti di cui agli allegati 5 e 6 che non hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 entro il termine del 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Allegati

Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 1
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 2
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 3
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 4
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 5
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 6

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzione a Sindaco, Giunta e Responsabile per non aver adottato il Piano Anticorruzione

L’ANAC ha sanzionato Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Responsabile alla prevenzione della corruzione del Comune per la mancata adozione del Piano anticorruzione.

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’Autorità,
nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 ottobre 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e delle precedenti annualità (PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; PTPCT 2018-2020; PTPCT 2017-2019; PTPCT 2016-2018).

Quanto al Sindaco e alla Giunta, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinché predisponesse una proposta di PTPCT. Palesi, dunque, le responsabilità dell’organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. culpa in vigilando, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per i vertici del Comune per omessa adozione del Piano anticorruzione

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’ANAC, nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 aprile 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023. Nella delibera n. 287 del 14 giugno 2022, l’Autorità rileva una serie di omissioni da parte del sindaco, della giunta comunale e del Responsabile Anticorruzione del Comune, i quali hanno addotto come giustificazione “la difficoltà di gestire la mole di lavoro con le poche risorse a disposizione, con l’aggravio della gestione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid”.

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per i vertici di un importante Comune sardo un procedimento sanzionatorio da parte di Anac L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 7000 euro ai responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori, per mille euro ciascuno.

L’Anac ha ribadito come l’organo di indirizzo politico non possa esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate. Si evidenzia che il Piano – sostiene Anac- è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile.

La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per il CDA dell´Ente in caso di mancata adozione del Piano anticorruzione

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per alcuni membri del Cda dell’Azienda territoriale per l’Edilizia di un importante Comune laziale un procedimento sanzionatorio da parte di Anac. Con la delibera di sanzione, la numero 124 del 16 marzo 2022, l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 5000 euro agli amministratori e responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori per la mancata adozione e successiva pubblicazione annuale del Piano sul sito istituzionale. Il Piano triennale è stato approvato dal Cda dell’ente solo in data successiva all’avvio da parte di Anac del procedimento sanzionatorio, con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.

“L’organo di indirizzo politico – sottolinea Anac – non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate”. “Si evidenzia che il Piano – aggiunge la delibera – è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile. A sottolineare la responsabilità, vale la considerazione che essendo il Piano di natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso. La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte”.

 

Sanzione per mancata adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Liguria, con la sentenza n. 188/2021, ha condannato gli amministratori di un Comune per la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate. La Sezione ha ricordato come la disposizione di cui all’art. 20, c.7, del d.lgs. n. 175 del 2016 – a mente del quale la mancata adozione da parte degli enti locali dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti – debba essere letta in connessione sistematica con le norme recate dal TUEL, in ordine alle competenze degli organi, di governo e burocratici, del Comune.
L’art. 20, c. 7, del d.lgs. n. 175 del 2016 costituisce uno dei punti di emersione dei giudizi di responsabilità sanzionatoria che, notevolmente aumentati nella più recente legislazione, tendono a costituire un sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente punitivo, a tutela delle risorse pubbliche, sistema che si affianca al consolidato paradigma della responsabilità amministrativa. Si tratta di fattispecie eterogenee che, in quanto prescindono dalla indefettibile esistenza di un danno pubblico, vanno tenute nettamente distinte dalle ordinarie figure di responsabilità amministrativa-contabile “per danno” di tipo risarcitorio (Corte conti, ss.rr., n. 12/2007).
Quella in esame si presenta quale fattispecie “puramente sanzionatoria”, in quanto la norma di legge non si limita a prevedere genericamente la responsabilità come conseguenza di determinati comportamenti, ma provvede a fissare la tipologia della punizione, i.e., la precisa entità del pagamento dovuto, fissato tra un minimo e un massimo (Corte conti, ss.rr., n. 12/2011).
L’art. 20 presidia, con la previsione della sanzione, un adempimento amministrativo volto alla razionalizzazione della spesa pubblica e dunque persegue un interesse che normalmente non è tutelato dal diritto penale. Quanto alla severità della sanzione, seppur è vero che essa può arrivare al massimo edittale di euro 500 mila, resta insuperabile che tale limite appare proporzionato alle condotte che coinvolgono enti che detengono partecipazioni significative nel settore delle società pubbliche, notoriamente caratterizzato, nelle sue massime estensioni, dall’impiego di ingentissime risorse pubbliche.
In ordine all’individuazione del soggetto destinatario della sanzione, in generale, vige il principio di personalità delle sanzioni amministrative (art. 3 legge n. 689/1981) di guisa che può essere responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione (Cass., I, n. 5212/1989; Id., n. 177/1999). La disposizione recata dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 deve pertanto essere collocata in siffatto sistema normativo, nel senso che la sanzione dalla stessa disposizione prevista deve necessariamente essere riferita ad una persona fisica.

Sanzioni per mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Fondone Covid

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della finanza locale, con effetti di pubblicità legale, il decreto dell’8 settembre 2021 che determina le sanzioni per gli enti che non hanno inviato o hanno inviato tardivamente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Decreto 8 settembre 2021 – Allegato 1 – Riduzione dell’80%
 Decreto 8 settembre 2021 – Allegato 2 – Riduzione del 90%
 Decreto 8 settembre 2021 – Allegato 3 – Riduzione del 100%

Limiti di spesa attenuati dalla situazione emergenziale

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione  n. 89/2020, fornisce chiarimenti ad una richiesta di parere di un Comune assoggettato al rispetto dei limiti di spesa (corrente) – derivanti dalla violazione del Patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 31 comma 26 della L. n. 183/2011 come accertato dalla Corte dei conti nell’esercizio 2019 – volta ad appurare se le spese da effettuarsi in ragione della pandemia debbano o meno essere considerate ai fini del rispetto del limite di spesa conseguente alla violazione del patto.
La Sezione, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, caratterizzato da disposizioni speciali e straordinarie dettate dall’emergenza, ritiene ragionevole ipotizzare che le somme aggiuntive provenienti dal bilancio statale, finalizzate al superamento dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia in atto, giustifichino una applicazione attenuata, in ragione del vincolo di destinazione ad esse apposto e limitatamente alla durata della situazione emergenziale, del regime di sanzioni delineato dal citato art. 31, comma 26, della l. n. 183/2011. Tale orientamento risulta confermato anche dalle indicazioni contenute nella Circolare n. 9/2020, emanata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ancorché in un diverso contesto. Viene in rilievo, secondo i giudici, la prevalenza del superiore bene della salute che, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte costituzionale (sentenze n. 275/2016, n. 169/2017, n. 117/2018, n. 6/2019), consente la postergazione delle ragioni di bilancio. Infatti, è “… la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Ne consegue, quindi, che possano ritenersi escluse dal limite di spesa di cui all’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/2011 le spese sostenute per far fronte all’emergenze derivanti da risorse statali straordinarie. Per quanto riguarda le risorse provenienti da liberalità di privati, ove siano state acquisite dall’Ente non per far fronte genericamente all’emergenza, ma con vincolo di destinazione più specifico, tale indicazione costituisce un limite insuperabile all’utilizzo delle risorse per destinazioni diverse (ancorché collegate alla pandemia), a meno che le predette risorse non risultino eccedenti rispetto alla finalità specifica, o perché la stessa è stata soddisfatta integralmente o perché essa è venuta definitivamente meno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION