Salvaguardia equilibri e assestamento al 31 luglio in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione

L’IFEL, con apposito comunicato, ricorda che entro il 31 luglio p.v., in assenza di pur richieste proroghe, gli enti locali sono tenuti alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, nonché all’assestamento generale del bilancio di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL. Entro la stessa data è previsto il termine entro cui approvare il bilancio di previsione 2022-2024, come da proroga disposta con il DM Interno del 28 giugno 2022.

Per il rispetto delle imminenti scadenze richiamate, si rammenta quanto previsto dalla FAQ Arconet n. 8 del 20 luglio 2015, in virtù della quale è concessa, agli enti che approvano il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio, la possibilità di attestare la salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso la stessa delibera di approvazione del bilancio, ritenendo in questi casi superflua una verifica ulteriore e disgiunta della salvaguardia degli equilibri.

In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, anche in considerazione degli effetti economici dovuti a crisi internazionale ed emergenza epidemiologica, l’art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”) stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con il rendiconto 2021 deliberato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Sostegni: rendiconti 2020 al 31 maggio e salvaguardia equilibri al 30 settembre

In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, nonché dell’opportunità
di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all’anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell’utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell’Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.
Per gli stessi motivi di cui al comma 1-bis, per l’esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all’articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021». È quanto prevede l’emendamento 30.27 – Ferrari, Pittella – presentato al DDL di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli enti in ritardo con l’approvazione del bilancio di previsione saltano l’assestamento generale

Con la FAQ 41 la Commissione Arconet fornisce chiarimenti in merito alla funzione della variazione di assestamento generale di bilancio, di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL, da approvarsi entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 30 settembre 2020.
Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Conversione DL Rilancio, rinvio bilancio di previsione e salvaguardia equilibri al 30 settembre

Nella seduta di ieri 3 luglio 2020, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento, al Disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), che proroga al 30 settembre i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e per l’adozione della delibera di controllo e salvaguardia equilibri di bilancio.
Viene altresì differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
Con lo stesso emendamento, ma per il solo anno 2020, le date del 14 ottobre (termine per l’invio telematico del testo le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale) e del 28 ottobre (termine di pubblicazione degli atti a fini dell’efficacia) sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

 

Il testo dell’emendamento:

ART. 106.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15- ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION