Corte dei conti: la sottoscrizione “tardiva” della contrattazione integrativa impedisce l’erogazione del salario accessorio

Con la deliberazione n. 189/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla conformità o meno alle norme gius-contabili di procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al Fondo 2023 nel corso del 2024, destinando le risorse variabili ivi previste agli incentivi collegati alla performance, ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti. La Sezione ha ritenuto “che non risulti ammissibile una contrattazione “in sanatoria” nell’anno successivo” e che “quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno, impedisce l’erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive.

La contrattazione deve, infatti, avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza, in coerenza con il principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie. In assenza di predefiniti criteri di ripartizione, è “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati.

La Sezione, a più riprese, ha avuto modo di affermare che “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita.

 

La redazione PERK SOLUTION

Salario accessorio, l’adeguamento del tetto di spesa tiene conto delle assunzioni intervenute dopo il 31.12.2018

La quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni intervenute successivamente al 31.12.2018 e a prescindere dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 134 del 23.09.2021. La nuova disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali consente, come noto, di adeguare (in aumento o in diminuzione) il limite al trattamento accessorio del personale posto dall’art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017. L’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, nel prevedere l’adeguamento del fondo, ne esplicita la finalità, che risiede nell’esigenza di “garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa”.
Ad avviso del Collegio, da tale premessa discende che la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento da considerare ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019. Diversamente opinando, sottraendo dal computo le assunzioni effettuate dopo il 31.12.2018 e prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, non sarebbe garantita l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nel 2018.
Nell’ipotesi che il comune abbia assunto una unità di personale nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 20 aprile 2019 e una unità di personale successivamente al 20 aprile 2019. Dato 100 il valore del fondo integrativo del 2018 e considerando 10 unità di personale al 31.12.2018, si ottiene un valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018 pari a 10. Laddove ai fini dell’adeguamento del fondo si considerasse la sola unità di personale assunta dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, il valore medio pro-capite del salario accessorio ammonterebbe a 9,16, pari alla consistenza del fondo (10*11=110) ripartito fra le dodici unità di personale in servizio nell’anno di riferimento. Conseguentemente non sarebbe garantita l’invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018, pari a 10.

Autore: La redazione PERK SOLUTION