I requisiti necessari per la scelta del Rup. Le indicazioni Anac alle stazioni appaltanti

Con il parere a firma del Presidente n. 8/2023, l’ANAC ha chiarito quali sono i requisiti professionali obbligatori per la scelta del RUP.

L’Autorità chiarisce che il Rup debba essere dotato di capacità professionali adeguate all’incarico da svolgere e debba essere in possesso  “di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese”.

Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, il RUP deve essere “in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”.

Per gli appalti che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (esempio dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione.

Pertanto, il RUP deve possedere titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare, con l’anzianità di servizio e l’esperienza di almeno cinque o dieci anni, utili ai fini della nomina, maturate “nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”. L’adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP, pertanto, non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice.

 

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Appalti pubblici: spetta al RUP escludere dalla gara le imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientra nella competenza del Responsabile unico del procedimento (RUP), e non della Commissione giudicatrice, disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. Il TAR Campania, Sezione II, 5 maggio 2021, con sentenza n. 3015, nel ribadire quanto già espresso in diverse pronunce dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760) evidenzia che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie. È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: il RUP è competente a disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, sezione III, con sentenza 30 luglio 2020, n. 1673. Tra i motivi di ricorso presentati dalla società ricorrente – operante nel settore della gestione dei rifiuti, che ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato “Jato Ambiente”, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – lamenta la violazione e falsa applicazione art. 33 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione di legge art. 9, comma 20, l.r. n. 12 dell’11 luglio 2011 in relazione all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 ed al paragrafo 19 del disciplinare di gara. I giudici hanno rilevato che, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali, competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti (C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; T.A.R. Venezia, Sez. I, 1° febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Trieste, Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 450). Tale assetto non muta per la Regione Siciliana in cui l’invocato art. 9, comma 20, della l.r. n. 12/2011 che riserva alla stazione appaltante la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 (cfr. parere n. 121/2018 del C.G.A.R.S.).
In ogni caso, deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, permane sempre in capo alla stazione appaltante la doveroso verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto (C.d.S., Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730), sicché, come evidenziato nelle difese dell’amministrazione resistente, non è predicabile in capo al ricorrente alcun legittimo affidamento sul consolidarsi di posizioni di vantaggio fondate sull’intervenuta aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION