L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 400 del 10 giugno 2021, nel fornire riscontro ad una istanza di interpello di un Comune (in qualità di proprietario della RSA) in merito al trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile alla prestazioni dalla Cooperativa Sociale (gestore del global service nella medesima RSA), ritiene che al corrispettivo versato alla Cooperativa Sociale debba applicarsi l’IVA nella misura del 5 per cento, dal momento che nel caso di specie sussistono i presupposti richiamati dalla citata parte II-bis) della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ossia lo svolgimento di prestazioni proprie di una casa di riposo. Come già precisato dalla citata risoluzione n. 74/E del 2018, affinché possa trovare applicazione l’aliquota del 5 per cento è necessario che le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633, tra cui sono riconducibili anche «gli anziani ed inabili adulti». Tale circostanza risulta soddisfatta nella fattispecie prospettata in cui il Comune ha affidato alla Cooperativa Sociale la gestione globale (comprensiva quindi dell’alloggio e di tutte le altre prestazioni necessarie) della struttura RSA.