Rottamazione delle cartelle: gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza

Al fine di evitare possibili disparità di trattamento dovute alla tempistica dell’istruttoria da parte del Concessionario della riscossione, gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente presenta l’istanza di definizione agevolata e non dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione alla sanatoria. Pertanto, tutte le somme versate dopo la presentazione della domanda vanno rimborsate o scomputate nei versamenti per completare la definizione agevolata. E’ quanto ha statuito la CTR del Lazio, con sentenza del 1/04/2021 N. 1783/17, che ha accolto l’appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie i giudici hanno, altresì, ritenuto legittima la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso nel corso del giudizio. Hanno precisato, infatti, che detto rimborso costituisce un effetto consequenziale della pronuncia, come stabilito dall’art. 68 D. Lgs. 546/1992 e non occorre, dunque, la presentazione di un’apposita istanza in tal senso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION