I contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID19, assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sono da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tali contributi non possono essere equiparati, ai fini fiscali, al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL n. 34/2020, escluso dalla formazione della base imponibile, ai fini IRES e IRAP. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 494 del 21 ottobre 2020.
L’Agenzia ha ricordato che il contributo a fondo perduto, previsto dall’art.25 del DL n. 34/2020, per sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP e non è soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il medesimo trattamento non può, però, essere applicato ad altre fattispecie in ragione della circostanza che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi. Ciò posto, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta. Nel caso di specie, il contributo deliberato dal Comune istante è rivolto principalmente ad imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito di impresa. Pertanto, detto contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese. In assenza, pertanto, di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Autore: La redazione PERK SOLUTION