Copertura maggiori costi energetici: in arrivo il DM sullo svincolo delle quote vincolate dell’avanzo

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 febbraio 2023, ha esame lo schema del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 1, commi 822 e 823, della legge n. 197 del 2022. I commi 822-823 consentono a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP, al fine di finanziare spese connesse con l’emergenza energetica.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.
Le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il DM si compone di un unico articolo e intende fornire le puntuali indicazioni sulla definizione di quote vincolate dell’avanzo di amministrazione che possono essere svincolate con delibera di Giunta. Si sottolinea in particolare l’attenzione da dedicare al comma 2 dell’unico articolo che elenca tutta una serie di operazioni che non possono essere oggetto di svincolo al fine di fornire la massima chiarezza. Il DM, inoltre, norma le modalità per operare il previsto svincolo delle risorse e prevede la necessità di apposita delibera in quanto le risorse sono rappresentate nell’allegato a/2 del rendiconto della gestione 2022. Il DM sarà emanato entro i termini di approvazione del rendiconto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione: I chiarimenti del MEF nella nuova FAQ

La Ragioneria Generale dello Stato, con la nuova FAQ 50, fornisce chiarimenti in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, rispondendo al quesito se le stesse si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2), o se possono comprendere anche altri prospetti.

L’articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “ è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.

A tal proposito, la RGS ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del TUEL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato. Infine, la RGS segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 151/2021/SRCPIE/PRSE, in relazione all’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 di un Comune, ha accertato, tra gli altri rilievi, l’errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2019, in quanto non conforme a quanto previsto dal punto 3.3. e dall’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011. In particolare, è stata ritenuta non conforme alla richiamata normativa l’intenzione dell’Ente di finanziare l’importo del rischio di inesigibilità, oltre che con il FCDE già accantonato, anche mediante l’iscrizione di ulteriori ipoteche sui beni della Società debitrici del Comune.

Il Collegio ha disposto che il Comune provveda a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e a riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020 (previa verifica, per l’ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità) e che, consequenzialmente alla suddetta operazione e ove ne risulti una parte disponibile negativa, provveda al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art 188 del TUEL.

Riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in caso di mancato accantonamento del FAL

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 152/2021/SRCPIE/PRSE, nell’esaminare la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2019 di un Comune ha rilevato diverse criticità, tra le quali il mancato accantonamento del fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, con la conseguente errata determinazione delle relative quote disponibili, ancorché l’ente abbia in corso un piano di restituzione di un’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 66/2014 di euro 65.500,00, il cui debito residuo di parte capitale al 30/04/2021 ammonta ad euro 54.051,41.
La Sezione, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricorda che l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL; modifiche recepite nel principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2021 (par. 3.20-bis) in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021.
Per effetto delle modifiche, gli enti locali sono tenuti: i) ad iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
La Corte, nel rilevare la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del D.L. n. 66/2014, atteso il mancato accantonamento del relativo fondo e la conseguente alterazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, ha “invitato” l’ente alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, provvedendo al ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 188 del TUEL, ove, a seguito della riapprovazione del suddetto prospetto dimostrativo, emerga una parte disponibile negativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, al Responsabile finanziario la rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020

Nella seduta del 16 luglio 2021, le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera riunite in sede referente, hanno approvato alcuni emendamenti al testo del ddl di conversione del decreto-legge 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni bis.
Il nuovo art. 15-bis dispone che “In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
La novella, in un’ottica di semplificazione, affida al Responsabile Finanziario il compito di procedere alla modifica degli allegati sopra richiamati, evitando il passaggio in Giunta e in Consiglio, salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, recupero disavanzo da riaccertamento straordinario

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, nell’esaminare i rendiconti e bilanci di un Comune aveva rilevato diversi profili di criticità: a) reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria; b) ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione; c) presenza di disavanzo di amministrazione; d) mancanza di fondi accantonati e vincolati all’interno del risultato di amministrazione (compreso il fondo anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013); e) mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato; f) sforamento dei parametri ministeriali di deficitarietà strutturale n. 2, 4 e 9, g) tardivo invio dei dati di rendiconto alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche; h) carenza dei dati e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; i) approvazione del rendiconto oltre il termine di legge.
Con particolare riferimento al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, la Sezione rileva come lo stesso, al termine dell’esercizio 2015, ammontava ad euro 243.779,65, da recuperare in rate trentennali da € 8.125,99. Dal 2015 in poi, l’ente ha effettivamente recuperato in ogni anno una quota almeno pari a detto ammontare, portando il disavanzo ad € 119.375,14 al termine dell’esercizio per il 2018. Al termine dell’esercizio per il 2019 il disavanzo è risultato invece in aumento, pari ad € 127.324,00. L’ente ha quantificato l’ulteriore disavanzo ordinario derivante da tale risultato come pari alla differenza tra l’importo previsto del disavanzo da riaccertamento ancora da ripianare (€ 119.375,14) e quello effettivamente accertato a rendiconto (€ 127.324,00), quindi € 7.948,86, prevedendone il ripiano negli esercizi 2021 e 2022.
Secondo la Sezione, a tale quota di € 7.948,86 andrebbe sommata quella pari al mancato recupero della quota relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario, pari ad € 8.125,99, che qualora fosse stata effettivamente recuperata avrebbe portato il disavanzo complessivo a fine 2019 ad € 111.249,15. L’entità del disavanzo ordinario da accertare al termine dell’esercizio 2019 è dunque pari al differenziale tra la predetta, ipotetica cifra pari ad € 111.249,15 (di disavanzo residuo virtuale, in base al piano di rientro previsto) ed € 127.324,00 (pari al disavanzo effettivamente accertato al termine dell’esercizio. Dunque, l’ente avrebbe dovuto accertare, al termine dell’esercizio 2019, un maggior disavanzo pari € 16.074,85.
A parere del Collegio, non può infatti trovare applicazione nella fattispecie la norma di cui al comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, la quale prevede la possibilità di non applicare il disavanzo qualora esso sia già stato in precedenza recuperato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, trattandosi di norma non retroattiva. Supporta tale interpretazione, oltre alla mancanza di una deroga espressa al generale principio di irretroattività, l’interpretazione sistematica derivante dall’analisi del contesto nel quale tale disposizione è stata introdotta, intervenendo in piena emergenza pandemica con una serie di misure volte a dare sostegno alle finanze degli enti locali e prevendendo pertanto la possibilità di iscrivere, a partire dalle previsioni di bilancio per il 2020, una minor quota di recupero a compensazione di quanto maggiormente recuperato in passato. Poiché nella fattispecie si tratta di una determinazione contabile avvenuta a consuntivo, in relazione all’andamento registrato nell’esercizio già conclusosi, tale norma avrebbe potuto trovare applicazione solo nel senso di poter prevedere per l’anno successivo (2020) un recupero minore della quota di ripiano da disavanzo straordinario (si ripete, pari ad € 8125,99) e non una determinazione inferiore del nuovo disavanzo generato dal mancato recupero avvenuto nel corso dell’esercizio precedente (2019). Il disavanzo ordinario pari ad € 16.074,85 al termine del 2019 dovrà quindi essere oggetto di un piano di rientro in conformità a quanto disposto dall’art. 188 del T.U.E.L. (Corte dei conti, del n. 79/2021/PRSP).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cancellazione di impegni finanziati da FPV da iscrivere nell’allegato a/2 relativo alle quote destinate

Con la Faq 34 pubblicata in data 24 aprile 2020, la Commissione Arconet fornisce risposta ad un quesito volto ad appurare in quale colonna dell’allegato a/2, relativo all’elenco analitico delle quote destinate agli investimenti, occorre indicare le cancellazioni effettuate nell’esercizio N (2019) di impegni finanziari finanziati da FPV in c/capitale, a seguito approvazione del rendiconto N-1 (2018), le cui economie contribuiscono positivamente al risultato di amministrazione destinato agli investimenti.
Arconet richiama preliminarmente il principio contabile applicato concernente la programmazione e in particolare il punto 13.7.3, che disciplina puntualmente la modalità di redazione dell’allegato a/3 riferito all’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, che per comodità parzialmente si riporta:

“…

  • lettera c) – “Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all’esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.  La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata,da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
  • lettera d) – “Fondo plurien. vinc.  al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti.  La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
  • …”

Per quanto sopra richiamato, Arconet precisa che nella colonna c), dell’allegato a/3, non devono essere rappresentati gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero mentre nella colonna (d), dello stesso allegato, non devono essere indicate le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata da entrate accertate libere e dall’avanzo libero.
Le eventuali cancellazioni di impegni nell’esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti, dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N devono essere rappresentati nella colonna (c) dell’allegato a/3 che risulterà pertanto ridotta di pari importo determinando un pari incremento delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell’esercizio N.
Non devono essere indicate le cancellazioni degli impegni effettuate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
Da ultimo, Arconet chiarisce che al fine di garantire la coerenza dei dati nello schema di rendiconto e la continuità tra esercizi, il principio contabile applicato sopra richiamato, precisa che la colonna (a) del prospetto in parola deve essere uguale all’ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera (f) dell’allegato a/3 del rendiconto dell’esercizio precedente

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION