Le entrate locali devono confluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 31/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune, ha ribadito che ai sensi dell’art.1, c. 790, l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art. 52, c.5, lett. b), d.lgs. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing”.

Nel caso di specie, l’Ente intende istituire aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e “che al fine di agevolare le modalità di fruizione del servizio, oltre all’utilizzo di carte di credito e monete, vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta tramite il servizio messo a diposizione da società operanti nel settore le quali consentono il pagamento mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti”. L’Ente aggiunge che “Le convenzioni tipo predisposte da queste società prevedono, in genere, la riscossione diretta di tali somme su conti correnti delle società stesse, le quali si impegnano a riversare con cadenza prestabilita dal contratto le somme introitate, previa trattenuta del corrispettivo pattuito”. Quindi, il Comune chiede alla Sezione se tali soggetti siano obbligati ad introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente ai sensi art. 1, c.790, l. 160/2019, oppure se possano riscuotere tali somme su propri conti correnti e poi procedere al riversamento.

La Sezione, nel ripercorrere il quadro normativo, ricorda come la disciplina sull’acquisizione delle entrate degli enti locali sia stata oggetto di riforma negli ultimi anni, in particolare, ad opera, prima del DL 193/2016, conv. con legge n. 225/2016 e, tre anni più tardi, della legge n. 160/2019, con la finalità di assicurare il tempestivo incasso delle entrate da parte dell’ente locale, anche nel caso di affidamento a terzi dell’attività di riscossione. La normativa vieta agli operatori incaricati della riscossione l’incasso diretto, con eccezione delle società indicate al numero 3 della lett.b) del comma 5 dell’art.52 d.lgs. 446/1997, vale a dire, le società in house providing.

Al riguardo, il Ministero delle Finanze, su sollecitazione del settore bancario, ha adottato nel 2020 una circolare (n.3/DF, n.46157 del 27.10.2020), contenente le linee guida in ordine all’applicazione delle previsioni del comma 790. Nella circolare il Mef evidenzia che “L’applicazione della norma in parola comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso, come concordato contrattualmente con l’ente”. Il Mef ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui il pagamento avvenga mediante il sistema PagoPa, l’ente deputato a ricevere il versamento è l’ente locale.

Qualora il servizio affidato a terzi esuli dallo stretto ambito applicativo del richiamato art.52 (accertamento e riscossione entrate) ed integri la gestione di un diverso servizio, che implichi per l’affidatario l’introito diretto da parte dell’utenza di corrispettivi anche di spettanza locale, la norma contenuta nell’art.1, c.790, l. 160/2019 non troverà applicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL, progetto riscossione: scade il 15 ottobre il termine per la compilazione del questionario inviato ai Comuni

L’IFEL, con riferimento all’indagine conoscitiva sullo stato della fiscalità locale e sui modelli di gestione e riscossione delle entrate comunali, avviata nelle scorse settimane, ricorda a tutti i Comuni l’approssimarsi del termine di scadenza per partecipare a questa importante rilevazione.

La rilevazione in oggetto si propone di raccogliere informazioni sulla capacità di realizzazione delle entrate comunali e sui modelli organizzativi (es: gestione diretta, in house, concessionario privato) adottati dai Comuni per la gestione del ciclo delle entrate (riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva), nonché sui risultati conseguiti, i vantaggi e le eventuali criticità delle soluzioni organizzative prescelte.

Il contributo al questionario da parte del maggior numero di Comuni possibile, oltre che a garantire la completezza e la rappresentatività dei dati raccolti, risulterà utile alla formulazione di proposte normative ed al disegno e dispiegamento di misure di supporto finalizzate a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali.

Tutti i Comuni sono invitati a procedere alla compilazione del questionario entro la scadenza del 15 ottobre p.v. in modo da consentire un’ordinata e celere raccolta e analisi dei dati risultanti dal questionario.

Per segnalare il mancato ricevimento del questionario o per richieste di chiarimento e assistenza è possibile scrivere a: supporto.riscossioni@fondazioneifel.it.
Per maggiori informazioni sul Progetto Riscossione: riscossione.fondazioneifel.it

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle Entrate, legge di bilancio 2022: le novità in materia di riscossione

L’Agenzia delle entrate illustra le novità in materia di riscossione previste nella legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021. Oltre ad un cambiamento nella governance di controllo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è prevista la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14-23)
Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l’attività. Ciò al fine di incrementare l’efficienza dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione attraverso un più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti. Inoltre, la nuova governance favorirà il processo di costante e progressiva integrazione tra le due agenzie finalizzata alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso. In relazione alle modifiche apportate alla governance dell’Ente e, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato prevedendo – al pari delle altre Agenzie fiscali – una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione. Si segnala, infine, che per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge.

Estensione del termine di pagamento delle cartelle (comma 913)
In continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione. Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Iscrizione nella sezione separata per le società nell’attività di supporto all’accertamento e riscossione dei tributi locali

Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 9/DF del 26 ottobre 2021, fornisce chiarimenti in riscontro ad alcuni quesiti di società interessate e dei comuni, volti a conoscere le modalità con le quali poter comprovare l’avvenuta iscrizione a titolo provvisorio nell’albo delle società che svolgono esclusivamente attività di supporto all’accertamento e riscossione delle entrate locali, come consentito dalla Risoluzione n. 4/DF del 13/04/2021. Il MEF rammenta che quella consentita dalla Risoluzione 4/2021 è un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare.
In tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell’iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione. Il MEF attesterà quale mera presa d’atto (che conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara) e solo nel caso in cui la società ne abbia necessità per partecipare alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria, il possesso del requisito della misura e della natura del capitale, la cui mancanza produce effetti immediatamente preclusivi, e l’autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 del possesso degli altri requisiti. La verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà effettuata solo dopo l’adozione del nuovo regolamento, con eventuale richiesta di integrazione documentale ove la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni di tale provvedimento.
Inoltre, viene precisato che se la società intende svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata. Se invece la società interessata vuole esercitare anche le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, la stessa dovrà iscriversi alla sezione principale. Se la società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata; quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulle concessioni di gestione dei servizi di accertamento e riscossione a canone fisso

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla possibilità di continuare ad affidare la concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali secondo la formula corrispettiva del c.d. “canone fisso”. Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2-bis del DL n. 193/2016, che dispongono il versamento obbligatorio delle entrate comunali sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, IFEL ha espresso il proprio parere, secondo il quale l’obbligo in questione trova applicazione solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque spettanti all’ente locale e quindi destinate ad essere riversate, non operando, invece, per i casi in cui le entrate, pur nella potestà dell’ente, sono destinate ad essere trattenute, per la particolare forma contrattuale, dal soggetto affidatario. Nel caso della concessione del prelievo sulla pubblicità (o di altre fattispecie analoghe) a fronte di un canone fisso annuale, anziché ad aggio o ad altra forma di remunerazione del servizio, l’incasso del concessionario (fatto salvo il versamento del canone fisso dovuto all’ente impositore) non configura le condizioni di maneggio e custodia di denaro pubblico che hanno condotto il Legislatore ad intervenire nel senso di rendere obbligatorio il versamento diretto all’ente impositore, ma si connota piuttosto quale incasso diretto del corrispettivo devoluto contrattualmente al concessionario a fronte dell’attività eseguita in forza della concessione. Secondo IFEL, il divieto posto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, ovvero l’esclusione delle attività di incasso diretto dal novero delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, non può intendersi riferito, a somme di spettanza del concessionario, come quelle relative alle somme del canone unico di cui all’art. 1, comma 816, legge 160/2019 nell’ipotesi di affidamento a “canone fisso” e non ad aggio sul riscosso, perché trattasi di somme non destinate ad essere riversate all’ente locale. Di conseguenza, il divieto posto dall’art. 53 citato va letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 e quindi non può che riferirsi al divieto di incasso diretto delle entrate dei Comuni e degli altri enti locali. Conclusivamente, l’istituto si ritiene che, anche a seguito del mutato quadro normativo, sia salvaguardata la possibilità di affidamento a canone fisso, tipico delle piccole realtà comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Riscossione, le FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Si riportano di seguito i contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE E “SALDO E STRALCIO”
Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle Entrate: aggiornate le FAQ in materia di riscossione con le novità del DL Agosto

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità in materia di riscossione previste dal decreto “Agosto” (DL n. 104/2020). L’articolo 99 del DL n. 104/2020 ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia e, successivamente, slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Rilancio, le novità in materia di riscossione

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto le seguenti novità in materia di riscossione:

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).
La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio” 
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni 
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).
Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Modalità di rateazione delle somme dovute da parte degli enti locali

Con la Risoluzione n. 3/Df del 17 aprile 2020, il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, commi da 796 a 801 della legge 7 dicembre 2019, n. 160. La norma disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate, a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, concedono la rateazione delle somme. Modalità che possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie. La potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova comunque un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale). A tal riguardo, si ricorda che i commi 796 – 797 disciplinano la dilazione del pagamento delle somme dovute in assenza di regolamentazione da parte degli enti. In particolare, ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione (in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. Il Ministero richiama l’attenzione sull’appena citata durata ritenendo che sia l’unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il Legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore.

 

Autore: PERK SOLUTION