L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 144 del 3 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento contabile sugli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e tecnologico, nell’ambito di una convenzione con la PA. Nel caso di specie, la Società istante, avente ad oggetto sociale il concorso ad appalti (sia pubblici che privati) relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione e connessi interventi di efficientamento energetico, ha ricevuto in conferimento da altra Società (Beta) un complesso aziendale operativo nell’erogazione del servizio di pubblica illuminazione. Il ramo aziendale di conferimento comprende, tra l’altro, diversi contratti che la medesima Società Beta aveva concluso con le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio luce obbliga la società a fornire, oltre alle attività di acquisto di energia elettrica, l’esercizio e la manutenzione degli impianti e gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica, il tutto nella misura richiesta dalle P.A. L’esecuzione degli interventi (diversi dalla manutenzione ordinaria), non prevista dal canone è remunerata da parte delle PA con un compenso extra canone. L’istante intende conoscere il parere dell’Agenzia in merito all’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, prevista dall’art. 16, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai predetti interventi, previsti negli accordi vigenti con PA.
L’Agenzia evidenzia che per le operazioni di riqualificazione energetica non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, ovvero (per quanto qui interessa) per gli interventi di recupero realizzati sulle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990. Ne consegue che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica sia qualificabile sotto il profilo edilizio (cfr. circ. n. 36/E del 31 maggio 2007, par. 9), facendo riferimento alla classificazione di cui al sopra citato art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia. L’Agenzia ritiene che gli interventi di riqualificazione energetica descritti nell’istanza di interpello e nella documentazione prodotta non siano ammessi a fruire dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal combinato disposto dei n. 127-quinquies e n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA e dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990, laddove non si sostanzino in un “insieme sistematico di opere”.
Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria (consistente, a detta dell’istante, nell’installazione di un nuovo impianto di illuminazione precedentemente non esistente in quanto realizzato in zone sprovviste di luce pubblica, nell’installazione per motivi di sicurezza di un nuovo impianto ad integrale sostituzione di quello preesistente, totalmente logorato e non idoneo a illuminare nel rispetto delle normative, o negli interventi di ampliamento o di potenziamento di impianti esistenti), l’Agenzia rileva che è da ritenersi agevolabile anche un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché tale intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell’opera stessa. Pertanto, tali interventi sono ammessi a fruire dell’aliquota Iva ridotta, nel caso in cui si concretizzino effettivamente nella realizzazione ex novo di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, anche se parziale, nell’ampliamento dell’impianto preesistente o nel completamento del medesimo mediante l’installazione di nuovi punti luce.
Il trattamento IVA agevolato è applicabile a condizione che i medesimi interventi siano distintamente individuati nell’ambito del contratto di appalto stipulato con le Pa interessate, sia in relazione alla tipologia di intervento da realizzare sia in relazione al corrispettivo specificamente pattuito. Restano invece esclusi da tale trattamento agevolato gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o riparazione della rete, nonché gli interventi di mera sostituzione di apparecchi di illuminazione per il risparmio energetico.
Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento normativo e tecnologico, in mancanza di disposizioni che prevedano espressamente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, l’Agenzia ritiene che gli interventi possano fruire dell’aliquota Iva al 10% soltanto se presentino, in concreto, le caratteristiche degli interventi di “manutenzione straordinaria” agevolabili (i.e., realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, completa sostituzione dell’impianto preesistente o anche ampliamento della rete elettrica). Sconteranno l’aliquota Iva ordinaria, invece, gli interventi che si sostanzino in un semplice adeguamento della rete elettrica o si esauriscano in un intervento di “riqualificazione energetica” che, come già chiarito, non sia realizzato tramite l’effettuazione di un “insieme sistematico di opere”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION