Nota ANCI/IFEL su Certificazione Covid e riparto Fondone 2021

Con la pubblicazione del decreto di attribuzione del saldo 2021 delle risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (pari complessivamente a 1.150 mln per i Comuni e a 130 mln per le Province e le Città metropolitane), il MEF ha divulgato, con apposita nota metodologica, anche i criteri e le modalità di riparto delle risorse medesime, definite dal Tavolo di confronto, ex art. 106 del decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE. La quantificazione del fabbisogno 2021 di ciascun ente (minori entrate, compresa l’addizionale IRPEF, al netto al netto delle minori spese dichiarate dagli enti per contratti di servizio e per variazioni del FCDE) è stata effettuata sulla base delle certificazioni 2020 (data osservazione 29 giugno 2021), tenuto conto di eventuali eccedenze/carenze di risorse per l’anno 2020. Nella quantificazione non si tiene conto della stima delle maggiori/minori spese. Ai fini del riparto del saldo, sono stati applicati dei correttivi alle risultanze delle certificazioni 2020; è emerso, infatti, che le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluso il FCDE), in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze). Le rettifiche hanno riguardato:
• correzione di errori materiali e refusi (es. indicazioni minori spese con segno -);
• la valorizzazione relativa alla variazione del FCDE connessa alla riduzione delle entrate dovuta all’emergenza: il MEF ha stimato che tale importo debba essere comunque valorizzato nella misura minima tra il 10% delle assegnazioni da fondone 2020 (al netto della quota Tari) e il 10% del FCDE complessivamente stanziato nel bilancio di previsione 2020;
• la valorizzazione degli importi relativi alle minori spese diverse dal FCDE: circa n. 2.000 enti non hanno dichiarato minori spese all’interno della Sezione 2 del modello COVID-19 e, in altri casi, gli importi dichiarati non risultano coerenti con le variazioni degli impegni 2020 rispetto al 2019. Per quest’ultimi il MEF ha operato delle correzioni ritenendo come valore minimo congruo, quello corrispondente al 35° percentile della distribuzione pro capite per fascia demografica di appartenenza (per le forme associative, nel valore corrispondente al 20° percentile della distribuzione) del rapporto tra minori spese dichiarate e assegnazioni da fondone 2020;
• la verifica delle minori entrate considerate in certificazione come riconducibili all’effetto di “politiche autonome” in campo fiscale e tariffario, laddove diversi enti hanno valorizzato le politiche autonome per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe.
• la valorizzazione non coerente della sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” con le risultanze della Sezione 2 del modello COVID-19.
Alla luce delle valutazioni del Tavolo di confronto e delle correzioni operate, il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà a segnalare con note ufficiali le anomalie riscontrate, al fine di provvedere alle necessarie rettifiche, che comportano un aumento dei saldi 2020 dichiarati con la certificazione, cioè il peggioramento della posizione dell’ente ai fini del riparto 2021.

Riportiamo di seguito la nota a cura di IFEL “Il riparto del saldo del fondo a sostegno degli effetti dell’emergenza da Covid 19 (1.150 mln. di euro)” del 15 luglio 2021 e il relativo riparto delle risorse per i Comuni della Lombardia.

Via libera dalla Conferenza al riparto dei fondi Covid

La Conferenza Stato-Città del 25 marzo 2021 ha dato il via al riparto di 1,65 miliardi totali per gli enti locali (report della seduta).

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di riparto dell’incremento di 220 milioni di euro del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali, di cui all’art.106, comma 1, del DL 34/2020 il Tavolo di confronto, tenendo conto delle risorse disponibili, ha espresso l’orientamento di procedere al riparto dell’acconto 2021 finalizzando le risorse disponibili in due macro ambiti di riparto:
1. 130 milioni di euro, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto di cui alla metodologia adottata in sede di riparto del saldo 2020 del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni), con aggiornamento delle informazioni relative alle entrate ai dati relativi a tutto l’anno 2020;
2. 70 milioni di euro, sulla base di una stima della riduzione del gettito 2021 relativo all’addizionale comunale IRPEF, principalmente dovuta alla traslazione sul 2021 degli effetti della crisi del 2020. A legislazione vigente, infatti, è previsto che il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo. Il versamento a titolo d’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile dell’anno precedente. Il versamento a titolo di saldo
è effettuato l’anno successivo sulla base del reddito imponibile dell’anno cui si riferisce e tenendo conto dell’aliquota effettivamente deliberata dal comune e dell’acconto già versato. È presumibile, pertanto, che gli effetti economici della crisi epidemiologica del 2020 possano manifestarsi sul gettito dell’addizionale comunale versato nel 2021, che riflette nella gran parte quanto dovuto per l’anno precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone Covid-bis, pubblicato il decreto di riparto del saldo

È stato pubblicato sul sito della Finanza Locale il decreto del 14 dicembre 2020 In corso di pubblicazione nella G.U.) di riparto del saldo, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l’anno 2020, del “Fondo per l’esercizio delle loro funzioni” finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, stanziate dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Allegati:
Allegato A – Nota metodologica comuni;
Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane
Allegato C – Riparto comuni
Allegato D – Riparto Province e Città metropolitane

Fondo Covid, il riparto dell’acconto di 500 milioni

Definito il riparto della prima rata in acconto, pari a 500 milioni di euro, delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
I 500 milioni, prima rata dei fondi del Dl Agosto, saranno destinati al complesso di comuni e province. Per i comuni sono state considerate per 250 milioni le esigenze aggiuntive in fatto di spesa sociale, e per 150 milioni quelle collegate al trasporto scolastico; 100 milioni i fondi assegnati alle Province.
L’utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale.

Allegati: Elenco completo dei Comuni (in ordine alfabetico) e importo dell’acconto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il decreto di riparto del fondo funzioni fondamentali

È stato pubblicato in G.U.  n. 182 del 22 luglio 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2020 recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ordinanza Protezione Civile: riparto dei 400 milioni per solidarietà alimentare

Pubblichiamo l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare.

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, l’ordinanza prevede che il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, disponga, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Criteri di riparto del fondo
L’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.
Le risorse del fondo sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuati secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri previsti dalla lett. c).

 

Criteri per l’utilizzo del fondo
Il fondo ha una destinazione vincolata per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni.
Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune dovrà individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
È consentito ai Comuni in esercizio provvisorio di procedere ad effettuare variazioni con delibera di Giunta per poter inserire a bilancio il fondo per il sostegno alimentare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION