Spese consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, le istruzioni del Ministero dell’Interno

Con circolare F.L. n. 15/2020, la Direzione Centrale della Finanza locale fornisce le istruzioni operative allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da espletare il 20 e 21 settembre 2020. La Direzione ricorda che l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall’articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Per la programmazione della spesa, l’importo stimato delle assegnazioni agli enti, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016.
I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni, si rappresenta che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 27 luglio 2020, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 25 settembre 2020, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni, saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l’amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei contributi predetti unitamente al rendiconto trasmesso alla Prefettura. Il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION