In G.U. il decreto sulla destinazione dei proventi delle sanzioni da codice della strada

È stato pubblicato nella G.U. n. 42 del 20-02-2020 il decreto del 30 dicembre 2019 recente “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, che disciplina le modalità di trasmissione della relazione, al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell’Interno, delle informazioni relative all’entità e al riparto dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui agli articoli 208 e 142 del Codice della Strada.
Il decreto dà attuazione all’art. 25, comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120, legge che ha innovato profondamente la disciplina in merito ai vincoli di destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e amministrative, di cui all’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, nonché dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzo di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, di cui all’art. 142 del Codice medesimo.
Si ricorda che l’art. 40 della legge 120/2010 ha riscritto gli attuali commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 208 del Codice, integrando e ampliando le possibilità di impiego della quota vincolata (50%) dei proventi spettanti agli enti. Limitatamente ai soli proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 CDS), l’art. 25, comma 1 della legge n. 120/2010 ha aggiunto i commi 12-bis, commi 12-ter e 12-quater., successivamente modificati dal D.L. 16/2012 (L.44/2012). In particolare, il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell’art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 44/2012 stabilisce che: “Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”

L’art. 1 del decreto prevede che gli enti locali trasmettano per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12 -bis , del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La relazione deve contenere:

a) informazioni di carattere generale;

b) entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 208, comma 1, e art. 142, comma 12-bis, CdS);

c) informazioni dettagliate relative alla destinazione di detti proventi.

La struttura e le informazioni sono riportate nel modello di relazione allegato al decreto (allegato A). In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell’anno 2019. Per gli anni precedenti, a partire dall’anno 2012, gli enti comunicheranno i dati qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell’interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.

La certificazione dei dati inseriti sarà effettuata dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario comunale con la sottoscrizione dell’allegato

È prevista un’attività di monitoraggio e di controllo sui dati trasmessi e sull’utilizzo dei proventi, nel caso in cui dai dati e dalle informazioni contenute nella piattaforma non risultino inviate le relazioni o siano presentate in modo difforme da quanto previsto dall’art. 208, comma 4 dell’art. 142, comma 12-ter del codice.