Dottorati comunali: In G.U. il decreto di riparto delle risorse tra i comuni delle aree interne selezionati

È stato pubblicato in G.U. n. 294 del 18.12.2023 il decreto 3 agosto 2023 del Dipartimento per le politiche di coesione che definisce, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (38° ciclo), le modalità di ripartizione, i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo, per il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali».

I contributi sono assegnati alle aggregazioni dei comuni proponenti tenendo conto della quota massima stabilita pari a euro 25.000,00 per ciascuna annualità del dottorato, nella misura indicata nell’elenco di cui all’art. 1 del decreto direttoriale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 288 del 12 settembre 2022, rettificato dal decreto direttoriale n. 305 del 26 settembre 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale in data 26 settembre 2022, che approva le attività istruttorie del Responsabile del procedimento e l’elenco delle quarantasei domande di partecipazione ammissibili a finanziamento per un totale di euro 3.412.608,75, nell’ambito del «Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali».

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

La Direzione Centrale della Finanza, con comunicato del 10 ottobre 2023, informa che con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 agosto 2023, sono stati definiti i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, per l’anno 2023, e modalità di monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, previsto dall’articolo 1, commi 179-180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15.

La quota di 100 milioni di euro del citato Fondo in favore dei comuni per l’anno 2023 è ripartita in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune (importi attribuiti ai singoli comuni).

I Comuni sono tenuti a destinare le risorse in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo la normativa e le linee guida regionali applicabili, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024. I Comuni possono trasferire le risorse ad Enti cui sia delegata l’erogazione del servizio. Possono altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio.

I comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I comuni sono tenuti, inoltre, alla trasmissione della scheda di monitoraggio e rendicontazione a SOSE S.p.a.. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. e dell’art. 8 della legge n. 131/2003.

 

La redazione PERK SOLUTION

Criteri e modalità di riparto e utilizzo del Fondo per la legalità 2023

Con  decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 settembre 2023, sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo, per l’anno 2023, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro», previsto dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2023 al n. 3376.

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2022 e sulla base dei criteri indicati nella “Nota metodologica” del medesimo decreto, per l’anno 2023 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ripartito tra gli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report della Direzione centrale della Polizia Criminale in data 27 aprile 2023.

Il riparto del Fondo tra gli enti è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento come sopra definiti, subiti da ciascun ente e valutati secondo i criteri indicati nella richiamata “Nota metodologica”, e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2021, secondo i dati ISTAT, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del TUEL. Il contributo erogato a valere sul Fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte, per l’adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di
ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Allegati:
Nota metodologica-All. A
Piano di riparto 2023-All. B

 

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Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024

Con la Circolare n. 17287/110/1 del 18/9/2023, il Ministero dell’interno fornisce indicazioni in merito all’accesso alla linea di finanziamento per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024. Il Ministero ricorda che con decreto del 2 agosto 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati rideterminati, per l’anno corrente, i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, come stabiliti dal precedente decreto interministeriale in data 25 giugno 2021. Il suddetto decreto destina una quota di 2 milioni di euro delle risorse del Fondo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, in favore di Comuni che vengono individuati sulla base della popolazione residente, secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022.

Le risorse in parola sono riservate ai 171 Comuni di cui all’elenco allegato (all. 1), individuati per numero di residenti in base ai dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022, che non hanno fruito, negli anni decorsi, di contributi per iniziative previste dai decreti interministeriali citati in premessa o per analoghe progettualità promosse da questo Dicastero. Gli enti ricompresi nel predetto elenco che intendono beneficiare del contributo devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente. L’istanza, redatta utilizzando l’unito modello (all. 2), deve essere corredata da una scheda progettuale riferita all’arco temporale coincidente con il prossimo anno scolastico 2023/2024, nella quale sono illustrate tutte le attività che si intendono porre in essere, con le relative voci di spesa. Come avvenuto in occasione delle pregresse edizioni dell’iniziativa, i medesimi
emolumenti possono essere destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza (che non abbiano già beneficiato di forme di contribuzione pubblica), all’assunzione a tempo
determinato di agenti di Polizia locale , al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel rispetto delle disposizioni di carattere finanziario-contabile degli enti locali, il contributo potrà essere erogato sia a copertura di spese correnti che di spese di investimento. La quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere superiore al 50% del totale. Di tale percentuale, una quota, sino ad un massimo del 10%, potrà essere utilizzata per finanziare campagne educative, d’intesa con le Istituzioni scolastiche territoriali.

Allegati:

 

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Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023

Pubblicato nella G.U. n. 216 del 15-09-2023, il decreto 1 agosto 2023 del Dipartimento per le politiche della famiglia relativo al riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2023. Le risorse del Fondo ammontanti complessivamente a euro 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite fra i seguenti settori di intervento:
1. euro 67.008.500 destinati ad interventi relativi a compiti e attività di competenza statale di cui all’art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:

  • interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui alla lettera h);
  • iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche’ di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all’art. 9 della legge n. 53/2000 di cui alla lettera n);
  • interventi in materia di adozione e di affidamento nazionali, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all’adozione, di cui alla lettera r).

2. euro 30.000.000 destinati ad attività di competenza regionale e degli enti locali per iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia di cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006.

 

La redazione PERK SOLUTION 

Centri estivi 2023: Registrato dalla Corte dei conti il decreto di riparto

È stato registrato presso la Corte dei conti il decreto 24 luglio 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che, in attuazione dell’art. 42, co. 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), ripartisce ai Comuni il Fondo per le attività socio-educative in favore dei minori.

Seguiranno a breve i pagamenti per i Comuni.

Allegati:
FAQ
Linee operative sull’ammissibilità delle spese

 

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Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, Ok dalla Conferenza Unificata al riparto dei 202 milioni di euro

Nella seduta del 26 luglio 2023, la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di ripartizione del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali per l’anno 2023. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate a interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ammontano per l’anno 2023 a euro 202.506.475,00.

Le risorse sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni
totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con carattere di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, con riferimento a:
a. misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani;
b. azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Community;
c. interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici;
d. progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;
e. interventi volti alla realizzazione di progetti di mobilità sostenibile.

Viene assicurato un attento monitoraggio non solo della spesa pubblica ma soprattutto degli interventi in favore delle vere realtà montane, attraverso criteri geografici oggettivi utilizzati anche nel resto d’Europa. Vi è inoltre garantito un criterio di sostegno differenziato in base alla situazione socio-economica dei diversi territori, per fare in modo di fornire le maggiori tutele possibili ai cittadini che risiedono in aree con maggiori complessità. Una ulteriore innovazione contenuta nello schema di decreto è la priorità stabilita per investimenti contro il dissesto idrogeologico.

 

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ANPR, contributo ai Comuni per l’integrazione delle liste elettorali

Con decreto del Capo di Dipartimento per la trasformazione digitale è stato approvato il riparto di risorse da assegnare ai Comuni per l’integrazione nell’ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 per la realizzazione dell’intervento PNC – A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 – Investimento 1.4: “Servizi digitali e esperienza dei cittadini” – Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. Una somma complessiva pari a oltre 22 milioni di euro, valida anche per integrare i dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione.

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso “Richiesta contributo liste elettorali”. Gli importi, definiti in maniera forfettaria (lump sum), sono attribuiti in base alla fascia di appartenenza dell’amministrazione, stabilita in funzione della popolazione residente. Il contributo varia dai 1.683,60 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 16.836 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti.

Ai fini del monitoraggio dell’intervento, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sono registrati nel sistema informatico ReGIS di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo la disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021 e le indicazioni della Circolare n. 40 del 5 dicembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, relativa a “Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR: trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi”.

Allegati:

Tabella di ripartizione

 

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Via libera dalla Conferenza Stato-città al riparto del fondo da 60 milioni per attività dei centri estivi

La Conferenza Stato-città, nella seduta odierna, ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 42 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, concernente “Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori” per l’anno 2023.

Si ricorda che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 103 del 4 maggio 2023, è stato pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede, all’articolo 42 , l’istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.48 del 2023 (ossia, entro il 2 agosto 2023), il Ministro delegato per la famiglia procederà ad adottare un decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sarà approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie, i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell’ultimo censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto individuerà, altresì, le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

 

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Riparto risorse del Fondo di 5 mln di euro per gli enti sciolti per mafia

Con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 3 luglio 2023 è stato disposto il riparto, per l’anno 2023, del Fondo di 5 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, assegnato annualmente ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.

Le risorse del Fondo, che sono state attribuite ai comuni che si trovavano nella situazione di scioglimento di cui all’articolo 143, al 3 luglio 2023, data di adozione del decreto, sono state erogate con decreto dirigenziale del 7 luglio 2023.

L’assegnazione del contributo è stata effettuata nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018. Ciascun comune che beneficia dell’assegnazione del contributo è tenuto, ai sensi dell’articolo 158 del predetto legislativo n.267 del 2000, alla presentazione del rendiconto al Ministero dell’Interno entro il termine stabilito dal medesimo articolo. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

Allegati:

Decreto 3 luglio 2023