Riparto risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno

È stato pubblicato in G.U. n. 287 del 2-12-2021 il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 22 ottobre 2021, con il quale sono individuate le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia a valere sul fondo di cui all’articolo 200 -bis , comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aggio 2021, n. 69, per la concessione di un buono viaggio, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.

Il buono viaggio di cui al comma 1 è utilizzato, da parte dei beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non è superiore a euro 20 per ciascun viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo è a cura dei comuni, secondo i criteri di cui all’articolo 200 -bis , comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno degli enti indicati all’allegato 1 e all’allegato 2 dovrà richiedere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto l’assegnazione delle risorse con l’indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento, esclusivamente qualora sia variato rispetto a quello già comunicato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo inquilini morosi incolpevoli, Riparto risorse per l’anno 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il quale sono ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse disponibili, per l’annualità 2021, del Fondo inquilini morosi incolpevoli (art. 6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102), pari a 50 milioni di euro, secondo la tabella allegata al decreto.

È confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 23 giugno 2020, anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.

I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale
23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

Le regioni, stante il perdurare dell’emergenza COVID-19 attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza. I comuni utilizzano i fondi ricorrendo, altresì, all’unificazione
dei titoli, capitoli e articoli delle voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa delle risorse di cui al Fondo del presente riparto e di quelle del Fondo di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION