Fondo accoglienza migranti: In G.U. il decreto di riparto

È stato pubblicato in G.U. n. 135 del 11-06-2024 il decreto del Ministero dell’interno del 26 aprile 2024, recante Riparto del Fondo, di euro 46,859 milioni per l’anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all’art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Possono accedere al Fondo, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per l’anno 2023 a valere sulle risorse di cui all’art. 1 e per un contributo fino all’importo massimo di 200.000 euro per ciascun ente, i comuni di cui all’elenco allegato al decreto, i quali abbiano attestato di aver assunto dal 1° gennaio 2023 al 19 ottobre 2023 impegni di spesa per l’affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per un importo superiore a quanto spettante per l’anno 2023 a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L’attestazione deve essere presentata sullo specifico modello informatizzato, già contenente il dato dell’assegnazione a titolo di FSC per il 2023, da compilare inserendo l’importo degli impegni di spesa di cui al precedente comma e firmare digitalmente a cura del Responsabile del servizio finanziario. Il modello sarà reso disponibile entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, nell’area
riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata «Area certificati (TBE, altri certificati)», dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e dovrà essere trasmesso attraverso la predetta area riservata entro
le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo dall’apertura della procedura telematica.

I comuni che, pur possedendo i requisiti previsti dalla norma, omettano di presentare l’attestazione telematica entro il termine previsto, ovvero la trasmettano con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno esclusi dall’assegnazione del fondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 anni, esercizio finanziario 2024

Il Ministero dell’istruzione e del merito rende noto che con la registrazione da parte degli organi di controllo acquista piena efficacia il decreto ministeriale n. 17 del 1° febbraio 2024 che ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni disponibili per l’esercizio finanziario 2024. Tali risorse, pari a 281.905.490,00 euro, vengono erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito agli Enti locali individuati quali beneficiari dalle programmazioni regionali.

Il Fondo, che rappresenta un cofinanziamento statale delle risorse stanziate annualmente dalle Regioni, è finalizzato a interventi di edilizia, gestione e qualificazione dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia autorizzati e/o accreditati e scuole dell’infanzia statali e paritarie. Alla formazione del personale educativo e docente e alla promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali è riservato annualmente almeno il 5% delle risorse complessive.

Allegati:
All. d.m. 17_1.02.2024

 

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Riparto fondi per l’economia locale 2022 ai comuni con popolazione fino 20.000 abitanti

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2023, corredato degli allegati A e B, recante: “Riparto del Fondo destinato alla promozione dell’economia locale dei comuni con popolazione fino 20.000 abitanti, per l’anno 2022” in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022.

L’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disciplinato la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché in quello del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Tali agevolazioni consistono nell’erogazione, da parte dei comuni interessati, di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dei citati esercizi e per i tre anni successivi.

La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo, secondo la tassativa procedura analiticamente descritta nella norma. Per il ristoro ai comuni delle agevolazioni concesse, il citato art. 30-ter ha disposto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di uno specifico fondo, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, da ripartire tra i comuni interessati.

Il Fondo per la promozione dell’economia locale di 13 milioni di euro per l’anno 2022 è parzialmente ripartito a favore dei 30 comuni per l’importo complessivo di euro 70.679,75. L’importo assegnato al comune della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia viene erogato per il tramite della predetta regione.

 

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Dottorati comunali: In G.U. il decreto di riparto delle risorse tra i comuni delle aree interne selezionati

È stato pubblicato in G.U. n. 294 del 18.12.2023 il decreto 3 agosto 2023 del Dipartimento per le politiche di coesione che definisce, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (38° ciclo), le modalità di ripartizione, i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo, per il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali».

I contributi sono assegnati alle aggregazioni dei comuni proponenti tenendo conto della quota massima stabilita pari a euro 25.000,00 per ciascuna annualità del dottorato, nella misura indicata nell’elenco di cui all’art. 1 del decreto direttoriale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 288 del 12 settembre 2022, rettificato dal decreto direttoriale n. 305 del 26 settembre 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale in data 26 settembre 2022, che approva le attività istruttorie del Responsabile del procedimento e l’elenco delle quarantasei domande di partecipazione ammissibili a finanziamento per un totale di euro 3.412.608,75, nell’ambito del «Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali».

 

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Riparto del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

La Direzione Centrale della Finanza, con comunicato del 10 ottobre 2023, informa che con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 agosto 2023, sono stati definiti i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, per l’anno 2023, e modalità di monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, previsto dall’articolo 1, commi 179-180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15.

La quota di 100 milioni di euro del citato Fondo in favore dei comuni per l’anno 2023 è ripartita in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune (importi attribuiti ai singoli comuni).

I Comuni sono tenuti a destinare le risorse in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo la normativa e le linee guida regionali applicabili, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024. I Comuni possono trasferire le risorse ad Enti cui sia delegata l’erogazione del servizio. Possono altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio.

I comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I comuni sono tenuti, inoltre, alla trasmissione della scheda di monitoraggio e rendicontazione a SOSE S.p.a.. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. e dell’art. 8 della legge n. 131/2003.

 

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Criteri e modalità di riparto e utilizzo del Fondo per la legalità 2023

Con  decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 settembre 2023, sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo, per l’anno 2023, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro», previsto dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2023 al n. 3376.

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2022 e sulla base dei criteri indicati nella “Nota metodologica” del medesimo decreto, per l’anno 2023 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ripartito tra gli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report della Direzione centrale della Polizia Criminale in data 27 aprile 2023.

Il riparto del Fondo tra gli enti è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento come sopra definiti, subiti da ciascun ente e valutati secondo i criteri indicati nella richiamata “Nota metodologica”, e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2021, secondo i dati ISTAT, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del TUEL. Il contributo erogato a valere sul Fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte, per l’adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di
ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Allegati:
Nota metodologica-All. A
Piano di riparto 2023-All. B

 

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Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024

Con la Circolare n. 17287/110/1 del 18/9/2023, il Ministero dell’interno fornisce indicazioni in merito all’accesso alla linea di finanziamento per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024. Il Ministero ricorda che con decreto del 2 agosto 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati rideterminati, per l’anno corrente, i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, come stabiliti dal precedente decreto interministeriale in data 25 giugno 2021. Il suddetto decreto destina una quota di 2 milioni di euro delle risorse del Fondo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, in favore di Comuni che vengono individuati sulla base della popolazione residente, secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022.

Le risorse in parola sono riservate ai 171 Comuni di cui all’elenco allegato (all. 1), individuati per numero di residenti in base ai dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022, che non hanno fruito, negli anni decorsi, di contributi per iniziative previste dai decreti interministeriali citati in premessa o per analoghe progettualità promosse da questo Dicastero. Gli enti ricompresi nel predetto elenco che intendono beneficiare del contributo devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente. L’istanza, redatta utilizzando l’unito modello (all. 2), deve essere corredata da una scheda progettuale riferita all’arco temporale coincidente con il prossimo anno scolastico 2023/2024, nella quale sono illustrate tutte le attività che si intendono porre in essere, con le relative voci di spesa. Come avvenuto in occasione delle pregresse edizioni dell’iniziativa, i medesimi
emolumenti possono essere destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza (che non abbiano già beneficiato di forme di contribuzione pubblica), all’assunzione a tempo
determinato di agenti di Polizia locale , al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel rispetto delle disposizioni di carattere finanziario-contabile degli enti locali, il contributo potrà essere erogato sia a copertura di spese correnti che di spese di investimento. La quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere superiore al 50% del totale. Di tale percentuale, una quota, sino ad un massimo del 10%, potrà essere utilizzata per finanziare campagne educative, d’intesa con le Istituzioni scolastiche territoriali.

Allegati:

 

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Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023

Pubblicato nella G.U. n. 216 del 15-09-2023, il decreto 1 agosto 2023 del Dipartimento per le politiche della famiglia relativo al riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2023. Le risorse del Fondo ammontanti complessivamente a euro 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite fra i seguenti settori di intervento:
1. euro 67.008.500 destinati ad interventi relativi a compiti e attività di competenza statale di cui all’art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:

  • interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui alla lettera h);
  • iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche’ di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all’art. 9 della legge n. 53/2000 di cui alla lettera n);
  • interventi in materia di adozione e di affidamento nazionali, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all’adozione, di cui alla lettera r).

2. euro 30.000.000 destinati ad attività di competenza regionale e degli enti locali per iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia di cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006.

 

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Centri estivi 2023: Registrato dalla Corte dei conti il decreto di riparto

È stato registrato presso la Corte dei conti il decreto 24 luglio 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che, in attuazione dell’art. 42, co. 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), ripartisce ai Comuni il Fondo per le attività socio-educative in favore dei minori.

Seguiranno a breve i pagamenti per i Comuni.

Allegati:
FAQ
Linee operative sull’ammissibilità delle spese

 

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