La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 177/2023, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere di un Sindaco in merito all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla rinuncia alla propria indennità di funzione e, in particolare, alla possibilità di destinarla a “remunerare” i Consiglieri comunali delegati, ha evidenziato come non vi siano motivi ostativi alla rinuncia da parte del Sindaco all’indennità di funzione, considerando che il beneficio economico in parola non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione contenuta nell’art. 2113 del Codice civile.
Ciò che, invece, è precluso al Sindaco è il mutamento della destinazione della propria indennità di funzione, potendo solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità stessa. In quest’ultimo caso, infatti, gli effetti dell’atto abdicativo restano circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno alla sua sfera patrimoniale) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa.
Sotto diverso profilo, assume carattere dirimente la disposizione dettata dall’art. 82, comma 2, del Tuel, secondo cui i consiglieri comunali “hanno diritto di percepire (…) un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”. Ad avviso del Collegio, quindi, né nella norma citata, né in altre disposizioni relative ai compensi spettanti agli amministratori locali, viene attribuita rilevanza alle funzioni delegate dal Sindaco ai Consiglieri comunali.
Per tale ragione, in disparte il profilo delle spese di viaggio rimborsabili nei limiti e con le modalità divisate dall’art. 84 del Tuel, deve escludersi che ai consiglieri comunali delegati possano essere corrisposti emolumenti diversi dal gettone di presenza di cui all’art. 82 Tuel.
La redazione PERK SOLUTION