Sottoscritta l’ipotesi del CCNL dell’area Funzioni Locali triennio 2019-2021

Il giorno 11 dicembre 2023, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e Segretari Comunali e Provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali.

La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un prolungato arco temporale. Il nuovo testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring. Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata, in modo completo e organico, la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva sia consuntiva, nonché sulle materie di confronto.

Miglioramenti significativi sono contenuti nella riscrittura del periodo di prova e nell’ampliamento di alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze. Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo. Sono stati, inoltre, riscritti i principi generali nonché la pianificazione strategica degli interventi della formazione.

È stata data una particolare enfasi ai meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Nelle specifiche sezioni dedicate, rispettivamente alla Dirigenza degli Enti Locali, ai Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e ai Segretari comunali e provinciali, sono stati inseriti puntuali interventi sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico. Per i Dirigenti degli Enti Locali è stato previsto un nuovo istituto che regola il trattamento economico riconoscibile al personale utilizzato in convenzione tra più enti.

Per i Dirigenti amministrativi tecnici e professionali, oltre ai previsti incrementi delle diverse voci del trattamento economico, è stata attualizzata la disciplina della pronta disponibilità. Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali. Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nell’Ipotesi di CCNL.

Con una puntuale riscrittura della disciplina sulla retribuzione di posizione spettante ai Segretari, è stato modificato il meccanismo per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, attraverso la previsione di valori minimi e massimi riconoscibili in base alle classi demografiche degli enti e a criteri di graduazione espressamente individuati nel testo contrattuale. Specifiche clausole sono inoltre previste per i Segretari di Comuni aderenti ad una Unione e per i Segretari operanti nei Comuni capoluogo. E’ stata, inoltre, disciplinata l’Indennità di reggenza e supplenza prima regolata dal Contratto Collettivo integrativo nazionale ed inserita, anche per i Segretari, la norma contrattuale sugli incarichi ad interim.

A livello economico, si prevede un incremento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78%, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22% del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato. Gli arretrati medi ammontano invece a circa 11.200 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

CCNL Funzioni Locali: arriva il via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021 del comparto Funzioni locali, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, e all’accordo per il personale della carriera diplomatica.

Il contratto del comparto Funzioni locali è il terzo, dopo quello delle Funzioni centrali e della Sanità, ad essere stato concluso all’Aran e approvato in via definitiva dal Cdm. Il prossimo rinnovo riguarderà il personale dell’Istruzione e della ricerca, per cui sono in corso le trattative. Al Dipartimento della Funzione pubblica sono stati, invece, sottoscritti nell’ultimo anno gli accordi per il comparto Sicurezza e Difesa, per i Vigili del Fuoco, per la carriera prefettizia e, da ultimo, per la carriera diplomatica.

Ora c’è il passaggio alla Corte dei conti e, poi, la sottoscrizione definitiva, che potrebbe avvenire nella prima decade di novembre.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’ipotesi del CCNL del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021

L’Aran e i sindacati hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021. Il contratto riguarda circa 430mila dipendenti.

L’accordo si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. L’incremento retributivo medio del comparto è pari a euro 100,27 mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a circa euro 1.727,63.

È stata innanzitutto operata una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli Enti. A completamento del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza.

È stato delineato, inoltre, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. Nell’Ipotesi è stata individuata una soluzione classificatoria per il personale della Sezione educativa e scolastica, e ulteriormente specificata la disciplina della sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità.

È stata poi introdotta un’importante novità relativa alla disciplina del giorno festivo infra settimanale per il personale turnista. Istituita, inoltre, una nuova Sezione per le professioni ordinistiche nella quale viene ricompreso il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l’iscrizione ad Ordini professionali. Anche il sistema delle relazioni sindacali ha visto una importante revisione nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell’informazione e del confronto e con la valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.

L’Ipotesi ha operato anche modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti. Rilievo assume anche la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Sottoscritta la Preintesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021

E’ stata siglata la Preintesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, periodo 2019/2021 (la prima relativa del triennio contrattuale di riferimento). Lo rende noto, con apposito comunicato, l’ARAN che evidenzia la principale novità in merito al nuovo sistema di classificazione del personale, con il quale sono stati ricondotti ad unità i diversi modelli presenti negli ex comparti Ministeri, Agenzie fiscali, EPNE, CNEL confluiti nel comparto Funzioni Centrali. Si è trattato di un’operazione particolarmente complessa poiché dalle precedenti diverse discipline si è giunti ad un sistema che ha consentito una notevole razionalizzazione e semplificazione del quadro regolativo di riferimento.
Tale modello consentirà un maggiore agio nello sviluppo professionale del personale delle pubbliche amministrazioni centrali al fine di valorizzare i più meritevoli e incoraggiare percorsi di crescita di maggiore qualità. Il nuovo ordinamento vede infatti, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’introduzione di una quarta area, denominata “area delle elevate professionalità” nella quale potrà essere inquadrato personale di livello e preparazione ragguardevole nonché rappresentare un futuro sbocco professionale per i migliori funzionari già presenti nell’amministrazione
Un altro importante aspetto di novità, che risponde alle differenti esigenze organizzative delle Amministrazioni e dei lavoratori – ferma restando la qualità e la quantità dei servizi prestati e delle attività svolte – è la regolamentazione contrattuale del lavoro a distanza, che si articola in lavoro agile, di cui alla Legge 81/2017, e lavoro da remoto. Si tratta di un importante riconoscimento di questa tipologia lavorativa, che supera il momento emergenziale e può diventare una modalità ordinaria ed efficace di articolare l’attività di servizio.
Nell’ambito delle relazioni sindacali, il testo contiene una rivisitazione delle materie di confronto e contrattazione integrativa al fine di potenziare il livello di partecipazione e di collaborazione tra Amministrazioni e Organizzazioni sindacali.
Una rinnovata attenzione è stata posta sulla formazione del personale, specie in questo particolare momento storico, in cui è necessario completare la transizione digitale ed investire – con specifiche risorse già stanziate dal Governo – in processi di sviluppo di competenze e qualificazioni professionali.
Inoltre, si è ritenuto opportuno rivisitare alcuni istituti normo-economici previsti dal precedente CCNL: ampliando la tutela nei confronti di chi si deve assentare per curare gravi patologie che richiedono terapie salvavita; estendendo la copertura assicurativa ai dipendenti che coprano posizioni di lavoro che richiedono l’assunzione di responsabilità diretta verso l’esterno; introducendo tutele volte a consentire alle persone di vivere in modo equilibrato la propria identità di genere.
In materia di trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – a ciascun dipendente un incremento stipendiale pari a circa 105 euro medi per 13 mesi e prevede altresì l’utilizzo delle ulteriori risorse che saranno stanziate nella legge di bilancio per il 2022, a decorrere dal 1° gennaio di tale anno, per finanziare il nuovo ordinamento professionale ed il superamento dei limiti all’incremento dei Fondi risorse decentrate, consentendo un ulteriore beneficio complessivo a regime di circa 20 euro medi al mese a persona. L’intesa sottoscritta riconosce anche arretrati contrattuali medi, per il periodo 2019-2021, pari a circa 1.800 Euro lordo IVC per dipendente.

Comitato di settore approva atto d’indirizzo per rinnovo contratto personale non dirigente

Nella riunione congiunta dell’8 settembre i Comitati di Settore Regioni-Sanità e Autonomie locali hanno approvato e trasmesso all’ARAN l’Atto di indirizzo per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019/2021, interessando 430.000 dipendenti di Comuni, Province, Regioni e Camere di Commercio.

“Il nuovo contratto non si limiterà alla distribuzione degli aumenti contrattuali, ma interverrà su alcuni ambiti strategici per il rafforzamento delle nostre organizzazioni e il potenziamento dell’azione amministrativa” affermano Jacopo Massaro, presidente del Comitato di settore Autonomie locali e Davide Carlo Caparini, presidente del Comitato di settore Regioni – Sanità. “Un primo fronte – spiegano – è quello della valorizzazione delle posizioni organizzative a cui sono conferiti incarichi implicanti maggiori responsabilità gestionali o livelli più elevati di autonomia e specializzazione professionale, bilanciata dalla possibilità di orientare il sistema di verifica degli obiettivi anche ai fini della permanenza nell’incarico. L’ Atto di indirizzo chiede poi di proseguire nel percorso delle semplificazioni procedurali avviato nella tornata contrattuale 2016/2018. Tale semplificazione deve interessare sia la disciplina delle progressioni economiche, per le quali si devono perseguire gli obiettivi di maggiore inclusività e scansione temporale dei passaggi nella vita lavorativa, ferma comunque la correlazione con la valutazione individuale, che le modalità di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio, che sono ancora caratterizzati da tecnicismi eccessivi. Rispetto alla distribuzione del fondo, inoltre, i Comitati di settore chiedono di concentrare la contrattazione di secondo livello sulle risorse destinabili alla performance, alle premialità e alle progressioni economiche, rimettendo gli istituti indennitari alle scelte organizzative degli Enti. Il nuovo Contratto dovrà infine affrontare la sfida dell’adeguamento degli istituti contrattuali interessati dalle nuove modalità lavorative a distanza, preservando comunque le competenze datoriali sulle materie relative all’organizzazione degli uffici, e promuovere la formazione come investimento organizzativo sulle competenze professionali e sulle abilità lavorative necessarie per rispondere a una domanda di servizi rivoluzionata in questi ultimi anni”.

Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2019/2021

Il Comitato di Settore Autonomie Locali ha predisposto l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto delle funzioni locali. Il documento recepisce gli obiettivi contenuti nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo 2021 e sarà attuato nell’ambito delle risorse a tali fini disponibili nonché nel pieno rispetto della legislazione vigente. L’atto potrà essere integrato in esito alle eventuali modifiche che potranno intervenire, sulle materie oggetto del presente atto, in sede conversione in legge del decreto-legge n. 80/2021, anche alla luce delle interlocuzioni con il Parlamento del sistema delle Regioni e delle autonomie locali.
La previsione degli oneri per il rinnovo contrattuale del personale del comparto delle Funzioni Locali è pari a 774 milioni di euro a decorrere dal 2021, pari al 3,78% del monte salari del 2018, cui si aggiungono le risorse corrispondenti all’elemento perequativo di cui all’art. 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018.
In merito al sistema di classificazione del personale, nel confermare l’attuale area delle posizioni organizzative disciplinata dall’articolo 13 del CCNL del 21 maggio 2018, l’atto di indirizzo richiede di rafforzare il ruolo di specifiche posizioni e ruoli non dirigenziali dell’area delle posizioni organizzative per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale ed amministrativa e/o più elevate competenze professionali o specialistiche.  Sulla durata degli incarichi di posizione organizzativa, viene chiesta la facoltà, per gli Enti, di stabilire, attraverso misure regolamentari, momenti di verifica degli obiettivi anche con cadenza annuale o infra-annuale, in coerenza con il sistema di valutazione, anche al fine di una eventuale revoca anticipata. Viene richiesto, altresì, un intervento al sistema che disciplina l’istituto della progressione economica, per superare le criticità già evidenziate nel corso di questi anni da parte degli stessi Enti del comparto, con l’obiettivo di semplificare la procedura, anche con la definizione di criteri di facile ed univoca applicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Calcolo capacità assunzionali al lordo degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali

La Corte dei conti, Sez, Abruzzo, con deliberazione n. 63/2021, in merito alla determinazione della nuova definizione della capacità di assunzione di personale, ritiene che non possano escludersi dal calcolo della spesa del personale gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. La Sezione ricorda come la nuova disciplina, di cui all’art.33, comma 2, del DL 34/2019 e DM 17/03/2020, non fa più riferimento ad un “limite di spesa” e cioè al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (art. 1, comma 557 legge 27 dicembre 2006, n.296), bensì individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, e cioè una “facoltà assunzionale” dell’ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). L’omesso riferimento agli “oneri relativi ai rinnovi contrattuali”(espressamente escluso dal limite di spesa previsto dall’art.1, comma 557, della l. 296/2006) appare del tutto coerente con la nuova modalità di governo della spesa introdotta dal legislatore : “infatti, mentre lo spazio assunzionale consentito all’ente va calcolato sulla base della descritta disciplina, il controllo sulla copertura e sulla compatibilità dei costi quantificati del Ccnl per il comprato Regioni Enti locali con gli strumenti di programmazione e di bilancio seguirà le regole proprie stabilite dagli artt. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per i controlli finanziari previsti in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali”. Il tenore letterale delle nuove disposizioni, che si riferiscono alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» senz’altra specificazione, e si esprimono in termini di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non pare lasciare spazio a eccezioni non espressamente enunciate come quella puntualmente prevista dallo stesso comma 2 dell’articolo 33 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni”. Peraltro, la circolare interministeriale del 13 maggio 2020 (G.U. dell’11 settembre 2020), emanata congiuntamente dai Ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, al punto 1.2 prevede che: “Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000”che ricomprende i codici di spesa relativi ad : “Arretrati, dovuti ad esercizi precedenti e a quello in corso, versati ai dipendenti a tempo indeterminato in conseguenza dei rinnovi contrattuali, di progressioni di carriera”.
Infine, la Sezione ribadisce la possibilità riconosciuta all’ente di poter escludere dalle spese di personale quelle spese finanziate integralmente da altri soggetti ed in particolare le spese relative alle procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 50 bis del d.l. n. 189 del 2016 nonché la corrispondente entrata purché vi sia assenza di ulteriori oneri, strutturali e a regime, a carico del bilancio dell’Ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale ( cfr. Sez. Reg. di controllo Liguria n. 91/2020/PAR e Sez. reg. contr. Puglia 6/2021/PAR ).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION