Niente rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d’acqua

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), nell’ambito dell’attività di segnalazione e consultiva (AS 1780) – in risposta ad una richiesta di parere in merito alle procedure di rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d’acqua o mini-idro – ha ribadito l’applicabilità dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva servizi) anche in materia di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, sottolineando l’insanabile contrarietà con tale previsione delle norme di diritto interno che, al contrario, prevedano il rinnovo automatico. Sul punto, l’Autorità ricorda che a livello nazionale le procedure di assegnazione delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche in scadenza prevedono sostanzialmente un automatico rinnovo al concessionario incumbent, in conformità con quanto previsto dal Regio decreto n. 1775 del 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (detto anche Testo Unico delle Acque o TU Acque). In particolare, riguardo al rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni, l’articolo 30 del citato Testo Unico rinvia all’ articolo 28 che prevede che “qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie”. Inoltre, a livello regionale le normative che intervengono espressamente sulla materia o rinviano alla procedura prevista dai richiamati articoli 28 e 30 del T.U. delle Acque e ss. mm. ii., prevedono una procedura ad hoc che comunque attribuisce al concessionario incumbent il diritto al rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, su sua richiesta e in assenza di confronto competitivo.
L’Autorità osserva che detto corpus normativo non è conforme ai principi comunitari in materia di attribuzione di titoli per l’esercizio di attività economiche i quali, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, sono per definizione in numero limitato, e per tale motivo richiedono l’adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per i loro rinnovi. In tal senso, ricorda che la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia costituisce una attività economica di prestazione di un servizio, ai sensi dell’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), cui sono applicabili in via generale anche il principio di libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 dello stesso TFUE e, più specificamente, i principi di cui alla Direttiva servizi 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein).
L’Autorità, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle superiori Corti nazionali, ha sempre aderito all’orientamento secondo cui non solo il giudice nazionale ma anche l’Amministrazione pubblica ha il dovere di dare immediata applicazione alle norme dell’Unione europea provviste di effetto diretto, quale corollario proprio del principio della primazia del diritto europeo (il c.d. administrative direct effect) e, per tale ragione, di disapplicare le norme di diritto interno con esse incompatibili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION