Rinegoziazione prestiti concessi da CDP agli enti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

Con la Circolare n. 1301 del 24 dicembre 2020, la Cassa Depositi e Prestiti si rende disponibile ad effettuare, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, un’operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2021, concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati dall’articolo 2-bis del D.L. n. 148/2017 (di seguito “Enti”). I prestiti rinegoziati non potranno beneficiare dell’ulteriore operazione di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 22 ottobre 2020, che CDP intende proporre agli Enti in alternativa alla presente operazione di rinegoziazione e nei medesimi termini previsti dall’art. 57, comma 17, del D.L. n. 104/2020, relativamente ai prestiti concessi da CDP e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della trasformazione di CDP in società per azioni e gestiti da CDP stessa.
Potranno essere oggetto della rinegoziazione esclusivamente i prestiti intestati agli Enti beneficiari aventi le seguenti caratteristiche:
a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
b) concessi originariamente agli Enti in data antecedente gli eventi sismici del 2012 e con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2021, con debito residuo, a tale data, pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2021.
Non potranno, in ogni caso, essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:
I. rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana, ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
II. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
V. concessi in base a leggi speciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obblighi legali di rinegoziazione e/o ristrutturazione del pregresso indebitamento

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 96/2020, fornisce il proprio parere in merito ai limiti costituzionali e legali alla rinegoziazione (ovvero la ristrutturazione) di debiti finanziari originariamente contratti per spese non qualificabili come di investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che tali operazioni hanno legittimato disciplinandole con apposite norme. Il quesito della Regione Campania viene posto in relazione agli obblighi/facoltà legali di rinegoziazione introdotti da varie leggi:
– l’art. 1, commi 71-77, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
– l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
– l’art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Le suddette norme passate consentono di attivare una procedura di rinegoziazione/ristrutturazione del pregresso indebitamento, in ragione di condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento della stipula. La Regione osserva che tali norme pongono, in capo alla stessa, un vero e proprio obbligo di attivarsi per la rinegoziazione, in presenza di una concreta possibilità di riduzione della passività finanziaria complessiva, al lordo degli oneri comunque denominati. All’uopo chiede alla Sezione di precisare se e quando l’operazione di rinegoziazione/ristrutturazione costituisca “indebitamento” e quando realizzi spesa diversa da “investimento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, commi 17, 18 e 19 della L. n. 350/2003 e dell’art. 119, comma 6 Cost. Allo stesso tempo chiede di sapere se e quando la “rinegoziazione/ristrutturazione” sia impedita, nel caso che la spesa originariamente finanziata non sia di investimento, eppure autorizzata da apposita norma di legge ordinaria. Partendo dall’assunto che la “rinegoziazione” si inquadra nel più generale fenomeno della “revisione” dei contratti,
Nel merito, la Sezione statuisce che:

  • la rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitrici, è un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione;
  • le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;
  • in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’art. 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l’impulso e l’egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa.

In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l’indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, semplificazione procedure di adesione alla rinegoziazione mutui

L’art. 122 della bozza del DL Rilancio prevede la possibilità per gli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION