Al via l’operazione di rinegoziazione dei mutui di Cassa Depositi e Prestiti

La Cassa Depositi e Prestiti ha avviato una nuova operazione di rinegoziazione dei mutui degli enti locali, come da comunicato del 5 aprile e dettagliato dalla circolare Cdp n. 1303 del 4 aprile 2023.
La rinegoziazione dei mutui approvata da CDP anche su sollecitazione dell’Anci, potrà riguardare la grande maggioranza delle posizioni attive degli enti locali (debiti residui per circa 24 miliardi di euro) e l’intero processo avverrà per via telematica.

Gli enti locali potranno rinegoziare i prestiti sopra indicati, con un debito residuo al 01/01/2023 pari o superiore a 10.000 euro. Comuni, Province e Città Metropolitane possono rimodulare il profilo di rimborso dei prestiti corrispondendo dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 quote capitale pari allo 0,25% del debito residuo rinegoziato unitamente alle relative quote interessi. Dal 30 giugno 2025 e sino a scadenza dei prestiti, le rate di ammortamento semestrali, comprensive di capitale ed interessi, saranno costanti. Sarà possibile, inoltre scegliere se mantenere la scadenza post rinegoziazione invariata o se ridurla di 3 anni, per i soli prestiti con scadenza originaria successiva al 31 dicembre 2036.

Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I.) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), approvata con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

L’Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il 26 aprile 2023, tramite l’Applicativo, la documentazione richiesta firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri. Entro il 5 maggio andranno trasmesse le deleghe di pagamento ed entro il 22 maggio è previsto il perfezionamento del contratto.

L’operazione di rinegoziazione è consentita anche nel corso dell’esercizio provvisorio, in ossequio all’art. 3-ter del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni, in legge n. 14/2023, c.d. “Milleproroghe 2023”, ai sensi del quale “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici,  nell’anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rinegoziazione anticipazione di liquidità, c’è tempo fino al 18 marzo 2022

Gli enti locali, entro il termine del 18 marzo p.v., potranno aderire all’operazione straordinaria relativa alla rinegoziazione dell’anticipazione di liquidità. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, le Regioni e gli enti locali che abbiano contratto anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere la rinegoziazione del tasso di interesse applicato e l’importo delle relative rate. Con la rinegoziazione – gestita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto previsto nell’atto aggiuntivo stipulato tra le due parti il 24 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 598, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – i soggetti aderenti beneficeranno di una rimodulazione del piano di ammortamento con una riduzione del tasso d’interesse fisso all’1,673%.

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente locale, l’elenco delle anticipazioni rinegoziabili e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito strumento informatico di gestione. Dall’area riservata del sito internet CDP, nel Portale ELPA, è possibile accedere al Portale dei Finanziamenti, in cui sarà attivato l’Applicativo dedicato all’iniziativa. In caso di necessità, è possibile richiedere assistenza per la risoluzione di problemi tecnici o per una nuova richiesta di registrazione. L’anticipazione rinegoziata presenterà una scadenza pari al 2051 e delle quote interessi post calcolate al tasso d’interesse dell’1,673%. Fanno eccezione le quote interessi del 2022 in quanto calcolate al tasso di interesse fisso originario, per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata del 2021 (esclusa) sino al 31 dicembre 2021 (incluso) e al tasso d’interesse fisso post rinegoziazione, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 (incluso) sino al 1° febbraio 2022 o 31 maggio 2022 (incluso).

Il ricorso alla rinegoziazione delle Anticipazione di Liquidità deve essere autorizzato con delibera di Giunta esecutiva a tutti gli effetti di legge i cui estremi dovranno essere indicati in domanda, anche in esercizio provvisorio. Per gli enti dissestati in cui l’amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL, l’Organo Straordinario di Liquidazione dovrà autorizzare o rilasciare nulla osta all’ operazione di rinegoziazione con relativo provvedimento da indicare in domanda.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rinegoziazione anticipazione di liquidità, presentazione domande entro il 18 marzo 2022

Dal 14 febbraio gli enti locali potranno aderire all’operazione straordinaria relativa alla rinegoziazione dell’anticipazione di liquidità. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, le Regioni e gli enti locali che abbiano contratto anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere la rinegoziazione del tasso di interesse applicato e l’importo delle relative rate. Con la rinegoziazione – gestita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto previsto nell’atto aggiuntivo stipulato tra le due parti il 24 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 598, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – i soggetti aderenti beneficeranno di una rimodulazione del piano di ammortamento con una riduzione del tasso d’interesse fisso all’1,673%.
Le domande dovranno essere trasmesse attraverso un apposito portale disponibile sul sito di CDP. Il termine per presentarle è il 18 marzo 2022. Entro il 12 aprile, Cdp, previa valutazione e approvazione del MEF, comunicherà l’elenco delle ADL ammesse alla rinegoziazione e gli enti potranno generare e trasmettere la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tasso d’interesse per la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità fissato all’1,673%

l Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità di Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, rilevato il 10 gennaio 2022 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, è pari all’1,673%.

Il comma 597 della Legge di Bilancio 2022 consente alle Regioni e agli Enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di richiedere la rinegoziazione dei relativi piani di ammortamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, rinegoziazione contratti di locazione

La Pubblica Amministrazione nell’esercitare la sua riconosciuta capacità di diritto privato nella gestione di un contratto, pur riconosciuta dall’art. 1, comma 1 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, deve comunque aderire ai principi di trasparenza, concorrenzialità e di efficiente gestione delle risorse pubbliche, stante il suo obbligo di valorizzarle nella misura massima possibile, nel rispetto anche della disciplina europea agli aiuti di Stato. Nell’esercitare la propria discrezionalità nelle scelte, l’Ente dovrà eventualmente assicurarsi la disponibilità di risorse atte a garantire le minori entrate, nonché fornire adeguata motivazione alle decisioni prese. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il Comune di agire iure privatorum, ossia spogliandosi della sua veste autoritativa e ponendosi sullo stesso piano di un soggetto privato, nella gestione dei contratti di locazione stipulati con compagnia di telecomunicazione per l’installazione di dispositivi di diffusione, accettando le richieste di rinegoziazione dei canoni, contrattualmente stabiliti, a motivo di mutate condizioni finanziarie delle società. La richiesta del Comune è giustificata sulla base di supposte difficoltà economiche generali invocate dalle società di telecomunicazione.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, la P.A., anche quando agisce iure privatorum, non è libera nella scelta dei fini da perseguire, ma è sempre vincolata al perseguimento del pubblico interesse. La rinuncia anche in parte, derivante dall’espressione della facoltà di rinegoziazione del contratto, da parte dell’amministrazione locatrice ai crediti (certi, liquidi ed esigibili) derivanti dai contratti di locazione stipulati, si pone in contrasto anche con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile secondo cui in generale non sono percorribili modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, salvo che per le transazioni (ex multis, Corte dei conti, Sez. contr. Piemonte, delib. n. 20/2012/SRCPIE/PAR), le quali consentono all’ente pubblico creditore di ottenere, in cambio, un vantaggio economico immediato. Ovviamente ciò non esclude che le parti possano liberamente concordare, in ragione degli effetti della sospensione dell’attività sul fatturato dell’impresa, sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, rinegoziando modalità e termini dell’adempimento, attraverso un nuovo contratto. Principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, nonché di efficienza nella gestione del patrimonio pubblico, paiono quindi ostare alla concessione di un beneficio di carattere eccezionale, al titolare della disponibilità di un bene pubblico, ove priva di contromisure. A fronte della riduzione del corrispettivo per il godimento concesso, l’ente interessato dovrebbe reperire le risorse per finanziare le proprie attività istituzionali, realizzando una specifica variazione del bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata

Con deliberazione n. 40/2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, si è espressa sulla portata applicativa delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 616 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che attribuiscono, espressamente, alle amministrazioni dello Stato (specificando a titolo esemplificativo la Presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie anche fiscali, compresa l’Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale) la facoltà di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata, in corso alla data di entrata in vigore della legge, con lo scopo di ottenere, da una parte, l’allungamento dei termini di durata del contratto, e, dall’altra, il conseguimento di risparmi di spesa attraverso la riduzione del canone di locazione.
L’art. 1, comma 616 dispone che al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l’Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617”. Il successivo comma 617 disciplina le condizioni e i termini della rinegoziazione, consistenti nella verifica con l’Agenzia del demanio della convenienza della rinegoziazione e nella proposta, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della rinegoziazione del contratto in corso mediante la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo, fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Infine, il comma 618 prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, il privato potrà scegliere se accettarla e, in caso contrario, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
Secondo la Corte dei Conti, l’espressione “amministrazioni di Stato”, letteralmente, non include tutte le altre p.a. annoverate dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001; tutte le volte in cui il legislatore nazionale ha voluto far riferimento, in generale, alle amministrazioni pubbliche ha richiamato espressamente l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, senza alcuna espressa limitazione. Pertanto, secondo i giudici, l’interpretazione letterale e logica dell’art. 1, comma 616, della legge n. 160 del 27/12/2019 induce a ritenere che la disposizione faccia riferimento esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, non anche alle P.A. (tra cui gli enti locali) di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

CDP, le FAQ sulla rinegoziazione dei prestiti 2020

Sono state pubblicate dalla Cassa Depositi e Prestiti le FAQ ricorrenti sulla procedura di rinegoziazione prestiti 2020.

Rinegoziazione prestiti CDP 2020

Quali Enti sono interessati dall’iniziativa?
CDP ha approvato una operazione di rinegoziazione in favore di Regioni, Province Autonome ed Enti Locali (Città Metropolitane, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni).

L’operazione di rinegoziazione CDP prevede misure quali quelle disposte dall’art.112 del Decreto c.d. Cura Italia “Sospensione quota capitale enti locali”?
No, l’operazione di rinegoziazione deliberata da CDP riguarda esclusivamente le posizioni di prestito di propria titolarità e prevede caratteristiche peculiari, mentre quella di cui all’art. 112 si riferisce ai soli prestiti gestiti da CDP per conto del MEF.

A seguito della deliberazione delle operazioni di rinegoziazione da parte di CDP, come sono rese note le caratteristiche delle stesse e le modalità di adesione?
In analogia a precedenti operazioni di rinegoziazione, le condizioni e i termini di tale operazione sono state definite in una apposita Circolare CDP, la n. 1300 (di seguito la “Circolare”) che descrive in dettaglio tutte le informazioni utili per valutare l’adesione all’iniziativa.

Come si può aderire all’iniziativa?
La CDP mette a disposizione di ciascun Ente locale, nel periodo di adesione, l’elenco dei prestiti rinegoziabili e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito “Applicativo”).

Quali prestiti non potranno comunque essere rinegoziati?
La Circolare individua esaustivamente i prestiti che non potranno essere rinegoziati in funzione delle loro caratteristiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si riportano alcune tra le principali cause di esclusione:
prestiti intestati ad Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020 di cui al piano di ammortamento originario;
prestiti intestati ad Enti morosi o in condizione di dissesto finanziario per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
prestiti intestati ad Enti che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020 (cfr. art. 163 TUEL).

L’operazione può essere autorizzata con una delibera di giunta?
No, è necessaria una delibera di Consiglio (esecutiva a tutti gli effetti di legge) i cui estremi devono essere indicati nella determina a contrattare.

Da dove è possibile accedere all’Applicativo?
Dall’area riservata del sito internet CDP, nel Portale ELPA, è possibile accedere al Portale dei Finanziamenti in cui sarà attivato l’Applicativo dedicato all’iniziativa. Preventivamente all’apertura della finestra temporale di adesione, è consigliabile verificare il corretto funzionamento dell’utenza che sarà utilizzata per l’accesso al portale ELPA. In caso di necessità, è possibile richiedere assistenza per la risoluzione di problemi tecnici o per una nuova richiesta di registrazione.

Entro quale data si può aderire alla Rinegoziazione nell’Applicativo?
Il periodo di adesione va dal 6 al 27 maggio 2020.

Quali sono le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili degli enti locali?
Le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili sono puntualmente individuate dalla Circolare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si riportano alcune delle principali caratteristiche:

  1. a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
  2. b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
  3. c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data ≥ EUR 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

I prestiti rinegoziabili per ciascun Ente sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile attraverso l’Applicativo.

Quali sono le condizioni economiche dell’operazione?
I tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati.

Quali sono i principali effetti della rinegoziazione?
I principali effetti dell’adesione alla rinegoziazione sono i seguenti:
la durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata);
corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti ante rinegoziazione;
corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva di una quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020, e di una quota interessi calcolata in base al nuovo tasso di interesse fisso post rinegoziazione individuato secondo un criterio di equivalenza finanziaria;
corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”).

È possibile allungare la durata dei prestiti?
La durata dei prestiti rinegoziati viene allungata fino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata).

Per poter aderire all’iniziativa, occorre necessariamente rinegoziare tutti i Prestiti Rinegoziabili?
No, mediante l’applicativo ciascun ente può selezionare i mutui che intende rinegoziare.
Quelli non selezionati continueranno ad essere disciplinati dai contratti vigenti.

Qual è la documentazione richiesta per aderire all’iniziativa?
La documentazione da presentare, di seguito sinteticamente riepilogata, è puntualmente elencata nella Circolare, deve essere firmata digitalmente e, tranne la delegazione di pagamento, deve essere trasmessa tramite l’applicativo:

  1. a) proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione;
  2. b) determinazione a contrattare;
  3. c) modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
  4. d) consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy;
  5. e) delegazioni di pagamento in originale.

Entro quale data la CDP deve ricevere la documentazione istruttoria?
Entro il termine perentorio del 3 giugno 2020 per la documentazione da trasmettere mediante l’applicativo. Entro il medesimo termine del 3 giugno 2020 per gli originali cartacei delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato. In considerazione dell’attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da COVID-19 è tuttavia accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le predette delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, ma entro e non oltre il 30 luglio 2020. La mancata ricezione delle citate delegazioni entro il suddetto termine potrà essere causa di risoluzione dei rapporti rinegoziati.

La Circolare CDP n. 1300 prevede che le delegazioni di pagamento debbano “essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano”. E’ possibile procedere alla trasmissione delle delegazioni di pagamento anche a mezzo Posta Elettronica Certificata?
Sì, è possibile, a condizione che tramite PEC sia trasmesso l’originale di ciascuna delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, redatto nella forma del documento informatico (il file .pdf è generato dall’applicativo di CDP), completo della relata di notifica al tesoriere dell’Ente e debitamente sottoscritto digitalmente sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo notificatore. In altri termini, a titolo esemplificativo, se un Ente rinegozia 7 prestiti, dovrà inviare – con unica PEC – 7 distinte delegazioni di pagamento (ossia, 7 distinti file). In funzione della numerosità delle delegazioni di pagamento da inviare, l’Ente potrà anche procedere con più trasmissioni via PEC, purché, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo del 30 luglio 2020 stabilito dalla Circolare n. 1300.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION