In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il piano economico finanziario (PEF), pur essendo formalmente autonomo dall’offerta, è teleologicamente connesso con quest’ultima, sicché la sua radicale modifica, in sede di giustificazioni, da parte dell’impresa non può non incidere sull’attendibilità dell’offerta stessa (v. anche TAR Abruzzo, sent. n. 132/2020). Lo ha precisato il TAR Lombardia, sezione IV, sentenza 24 settembre 2020, n. 1690, accogliendo il ricorso presentato da una società, (che ha partecipato alla gara di appalto per l’aggiudicazione della concessione del servizio di rimozione, trasporto e deposito/custodia dei veicoli, a norma dell’art. 159 del codice della strada) che lamenta l’illegittima sostituzione del PEF, prodotto in gara dal soggetto aggiudicatario, con uno nuovo in sede di giustificazioni dell’offerta, operando una rimodulazione di tutte le voci originariamente previste. I giudici ricordano come è opinione comune nella giurisprudenza che anche in sede di valutazione dell’attendibilità dell’offerta vige il principio di immodificabilità dell’offerta (C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5419; C.d.S., Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 171; [C.d.S., Sez.] V, 10 ottobre 2017, n. 4680; C.d.S., Sez. V, 26 giugno 2019, n. 4400; [C.d.S., Sez.] VI, 15 giugno 2010, n. 3759) e che di conseguenza in sede di verifica di congruità, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo (T.A.R. Lazio, Roma, I, 25 maggio 2020, n. 5474), ma non invece lo stravolgimento dell’entità dell’offerta economica e della struttura dell’offerta tecnica con la sostituzione del valore generale delle entrate e delle uscite. Ma anche a voler prescindere dal riferimento al bando di gara, la giurisprudenza più recente (C.d.S., V, 21 febbraio 2020, n. 1327), al quale il Collegio si conforma, ha chiarito in merito che in ogni caso il soccorso istruttorio attiene alla sanatoria di difformità e carenze formali e facilmente riconoscibili, mentre nel caso di specie la rimodulazione del PEF denota una carenza sostanziale dell’offerta. I giudici ribadiscono come, anche a volere sottolineare l’autonomia formale del PEF dall’offerta, è indubbia la connessione teleologica del primo con la seconda (C.d.S., V, 11 dicembre 2019, n. 8411), con il logico corollario che una sua radicale modifica incide inevitabilmente in termini di inattendibilità dell’offerta stessa.
Autore: La redazione PERK SOLUTION