Rimborso spese legali: i chiarimenti del Ministero dell’interno

In mancanza di una specifica previsione regolamentare al riguardo, ogni valutazione sulla questione relativa al rimborso delle spese legali in assenza di un mancato accordo preventivo con l’ente sulla scelta del legale di fiducia, spetta esclusivamente all’autonomia decisionale ed alla responsabilità di ciascun ente locale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno, ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso di spese legali avanzate da ex amministratori per la difesa in procedimenti penali avvenuta senza il preventivo accordo con il comune nella scelta del proprio legale di fiducia.

Il Ministero rappresenta che in passato, in assenza di una specifica normativa in materia, la giurisprudenza aveva chiarito che l’art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolato dall’art. 44 del R.D. n. 1611/1933, relativo all’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimetteva alla valutazione discrezionale “ex ante” dell’ente locale la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non era in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale della nomina del proprio difensore. Del resto l’onere della scelta di un “legale di comune gradimento” appariva del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente voleva che l’amministrazione lo tenesse indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appariva logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell’ente di appartenenza, doveva essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti (cfr. Consiglio di Stato, sez, V, 27 gennaio 2007, n.552).

Con la modifica normativa introdotta dall’art.7-bis comma 1 del DL 78/2015, il legislatore ammette il rimborso delle spese legali “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
La novella normativa richiede, quindi, l’assenza di conflitto di interessi tra l’attività dell’amministrazione e la condotta dell’amministratore. Tale conflitto si supera imponendo il rigoroso rispetto degli equilibri al momento della costruzione del bilancio di previsione e limitando la spesa nei limiti quantitativi della previsione approvata.

Sul punto, la Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 117 del 22 luglio 2021, pronunziandosi sul limite fissato dalla legge di bilancio 2021, ha evidenziato che l’imputato assolto con sentenza irrevocabile (“perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”) ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. I presupposti per ottenere il rimborso sono: la fattura del difensore, con indicazione dell’avvenuto pagamento; il parere di congruità della fattura espresso dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati, l’attestazione della cancelleria circa l’irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Inoltre, il rimborso non spetta nei casi di assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per amnistia o prescrizione e depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborsabilità spese legali agli amministratori

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 62/2022, fornisce riscontro ad una richiesta di parere in materia di rimborsabilità agli amministratori delle spese legali, articolata in due quesiti: a) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, l’assenza, nei bilanci precedenti dell’Ente, di una analoga spesa con riferimento all’inciso “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui all’art. 86, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; b) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, la mancata adozione da parte dell’Ente di un regolamento per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12, della L. n. 241/1990.

Nel merito, la Sezione rileva come sulla base della lettura sistematica dell’art.86, comma 5 e dell’art.183 del TUEL, possa affermarsi che la dizione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica “non precluda la spesa “nuova” in quanto non precedentemente sostenuta o “maggiore” rispetto alla precedente previsione (ove prevista). Ciò che rileva è che la decisione di spesa che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie stanziate in bilancio, al momento in cui l’obbligazione, in seguito alla richiesta di rimborso, si è perfezionata. Ciò, chiaramente, non esclude che l’Ente, a titolo prudenziale, ove abbia, verosimilmente, contezza del contezioso che coinvolge i propri amministratori, possa costituire un congruo accantonamento a fondo rischi, al fine di poter affrontare la futura spesa, garantendo, al contempo, il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di parte corrente.

La mancanza di un apposito regolamento non esclude il rimborso delle spese legali degli amministratori, pur nel rispetto, nell’esercizio della propria potestà discrezionale (tecnica), dei principi generali di rango costituzionale che devono guidare “l’agere amministrativo”, quali quelli di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte di Cassazione, rimborso spese legali ai dipendenti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32258/2021, ha evidenziato come nel nostro ordinamento manchi un principio generale che consenta di affermare, l’esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n. 6227). L’articolo 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, dispone che l’ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi e all’adempimento dei compiti d’ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
L’obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi). La norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell’ente, tuttavia – in coerenza con l’interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946) – la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell’Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente.
In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all’amministrazione l’obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all’ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell’ente (Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 n. 25976; 11 luglio 2018 n. 18256).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Principio di invarianza finanziaria per il rimborso delle spese legali agli amministratori locali

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 17/SEZAUT/2021/QMIG), nel pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 154/2021/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese per assicurare i propri amministratori e per rimborsare, nei casi previsti dalla legge, le loro spese legali, di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.
La Sezione regionale di controllo per il Veneto, a seguito di richiesta di parere formulata dal Comune, ha rimesso all’esame della Sezione delle autonomie il seguente quesito: «se il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 vada valutato in relazione alle spese di funzionamento da rapportare al rendiconto relativo al precedente esercizio, oppure in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’Ente».
Il Comune aveva chiesto alla Sezione veneta un parere in merito alla condivisibilità dell’indirizzo, espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3887 del 2020, secondo cui il rimborso delle spese legali è un diritto soggettivo e spetta, pertanto, all’amministratore a prescindere dall’invarianza finanziaria o se, piuttosto, si ritenga che tale spesa sia non obbligatoria e, dunque, non rimborsabile qualora incida sull’invarianza finanziaria. In questo secondo caso aveva chiesto un chiarimento «su come debbano determinarsi le eventuali “compensazioni interne” ovvero se nell’ambito dello stesso aggregato finanziario delle spese di funzionamento dell’ente o con riferimento all’intero bilancio finanziario». La Sezione remittente, rilevando l’esistenza di due orientamenti differenti in ordine alla individuazione del parametro da considerare ai fini della verifica del rispetto del vincolo, ha chiesto alla Sezione delle autonomie di pronunciarsi in merito ai due orientamenti rilevati. Secondo un orientamento, infatti, l’invarianza finanziaria andrebbe verificata con riferimento all’ammontare delle spese di funzionamento sostenute nel precedente esercizio, mentre secondo l’altro orientamento l’invarianza sarebbe soddisfatta ogni qualvolta la nuova spesa trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie, così da non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION