Pagamento acconto del 90% del rimborso delle spese elettorali sostenute in occasione dei referendum e delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato di oggi, rende noto che con provvedimento del 1°settembre 2022 è stato disposto il pagamento del 90 per cento dell’importo massimo rimborsabile, precedentemente comunicato, a titolo di acconto sul rimborso delle spese elettorali sostenute dai Comuni in occasione dei referendum e delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Sono in corso le relative procedure di accreditamento nei rispettivi conti di Tesoreria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Politiche 2022: Rendicontazione delle spese elettorali

Con la Circolare DAIT n. 94 del 30 agosto 2022 il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni per agevolare l l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni politiche del prossimo 25 settembre 2022 e garantire il regolare pagamento delle spese.

L’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno nei limiti delle assegnazioni di
bilancio, secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripari1re, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Il ministero dell’interno è in attesa di conoscere l’ammontare delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le spese relative agli onorari dei componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto; non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”. Prima di effettuare le liquidazioni, i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi. Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo
a 4 stelle (1 o categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). l predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ave ne
ricorrano le condizioni, soltanto per spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. Qualora l’Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di persona le a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dal Ministero.

l Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS. LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni , e cioè entro mercoledì 25 gennaio 2023, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993 e s.m. i.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato, Rimborso spese elettorali anticipate dai Comuni

Tutte le spese elettorali sostenute dai Comuni devono essere rimborsate (art. 17, primo comma, l. n. 136 del 1976) nei limiti fissati con decreto ministeriale; l’importo massimo da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con parere n. 1786 del  22/11/2021, in risposta ad una nota del Ministero dell’interno, a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un Comune, contro l’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, per l’annullamento del decreto prot. n. 191159/W/18 – Servizio I del 19 dicembre 2018, concernente il rimborso delle spese per lo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, effettuato in misura inferiore alle effettive spese anticipate dall’Ente.
Il Comune lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, dal momento che il provvedimento impugnato si limiterebbe a stabilire il minor importo rimborsato al Comune, senza fornire alcuna giustificazione. Per il Comune, la Prefettura avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento impedendo, pertanto, di intervenire nella formazione del provvedimento in questione. Anzi, il Comune sarebbe stato messo al corrente dei limiti del rimborso delle spese effettuabili quando queste erano state già sostenute. In particolare, l’ente avrebbe potuto giustificare le spese sostenute, dimostrando che esse erano esclusivamente spese obbligatorie e necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni.

Il Consiglio di Stato ha ricordato, preliminarmente, come il legislatore abbia inteso contemperare due distinte e contrapposte esigenze: l’onere del rimborso integrale per l’esercizio da parte dei Comuni di funzioni a loro delegate dall’amministrazione centrale in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche; la necessità di contenere le spese complessive, che rischia di rimanere insoddisfatta attraverso il semplice rimborso delle spese comunali a pie’ di lista. Le disposizioni di legge vanno lette anche alla luce dei parametri costituzionali, in primo luogo l’art. 119, evocato anche nei motivi dedotti dal Comune ricorrente, che stabilisce una corrispondenza stretta tra titolarità delle funzioni e disponibilità delle relative risorse finanziarie. L’autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (art. 119, primo comma, Cost.) rischia di essere lesa nel caso in cui tali enti siano obbligati a utilizzare risorse proprie in favore di organismi statali per l’esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente.

Nel disattendere la conclusione ministeriale sulla insussistenza di diritti partecipativi del Comune, i giudici hanno evidenziato come la comunicazione di avvio del procedimento di corresponsione di somme inferiori a quelle per cui era stato richiesto il rimborso avrebbe consentito anche alla Prefettura di considerare e ponderare appieno le ragioni del Comune, non ultima quella relativa al fatto che il Comune esercita funzioni nel procedimento elettorale anche per altri Comuni.

Inoltre, proprio nella funzione di controllo, la Prefettura avrebbe potuto in tal modo evidenziare con idonea motivazione, all’esito dell’attività istruttoria arricchita dai contributi partecipativi del Comune interessato, quali fossero le spese comunali eccedenti i limiti della buona gestione oppure applicare le riduzioni in misura diversa oppure ancora – e in via del tutto ipotetica correlata alle circostanze – distribuire diversamente la riduzione tra vari comuni.

L’omessa garanzia nei confronti dei diritti partecipativi comunali si riflette nelle carenze motivazionali del provvedimento della Prefettura del 19 dicembre 2018, da cui non è dato evincere quali siano le ragioni del rimborso parziale, se non la non corrispondenza delle spese sostenute dal Comune rispetto alla somma assegnata il 19 aprile 2018. Nessun cenno, per converso, è fatto all’obiettivo fissato dal legislatore che “tutte” le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni politiche e dei referendum debbano essere a carico dello Stato (art. 17, primo comma, della legge n. 136/1976).

Inoltre, la fissazione del tetto massimo del rimborso in un momento successivo alla celebrazione delle elezioni confliggerebbe con il parametro costituzionale dell’autonomia finanziaria degli enti locali sancito dall’art. 119 Costituzione, determinando in sostanza l’accollo di quota parte delle spese per la celebrazione delle elezioni europee – il cui costo a norma di legge deve essere sostenuto dallo Stato – alle finanze dell’ente locale. Ha ricordato il giudice amministrativo che l’interpretazione conforme a Costituzione della norma di cui all’art. 2 d.l. 300/1994 deve, invece, porsi in linea con le previsioni di cui al disposto dell’art. 55, comma 8 l. 449/1997, ammettendo la possibilità di limitare il rimborso delle spese elettorali da parte dello Stato ma previa fissazione da parte dello Stato di un budget a ciascuna amministrazione comunale. La limitazione dovrebbe essere stabilita preventivamente allo svolgimento delle competizioni elettorali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indicazioni sulle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020

Con la Circolare n. 1/2021, la Direzione centrale della Finanza Locale fornisce ulteriori indicazioni sulle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020. In merito alle spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale (art. 34 bis del DL n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020) viene precisato che le somme ricevute dagli enti, essendo equiparate a contributi straordinari, non dovranno essere rendicontate ai sensi dell’art. 158 del TUEL, secondo quanto previsto dall’art. 112-bis, introdotto dalla legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020). Le eventuali eccedenze percepite rispetto alle spese effettivamente sostenute per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali, potranno essere impiegate per ulteriori attività che abbiano la medesima finalità di prevenzione e contrasto all’emergenza COVID, anche nel corso del corrente anno 2021. Con riferimento alle spese delle Sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 viene chiesto ai Comuni di fornire il numero complessivo delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19 istituiti alla data delle consultazioni (solo la presenza di reparti COVID-19 costituiti nelle strutture sanitarie determina il presupposto per il diritto alla maggiorazione del 50 per cento a favore dei componenti dei seggi), nonché il numero complessivo dei volontari di protezione civile nominati quali componenti dei seggi speciali e gli eventuali oneri relativi ai rimborsi spettanti. Per quanto riguarda, infine, le modalità di inserimento e riparto delle spese relative alle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, la circolare – nel rinviare all’articolo 17 comma 3 della legge n. 136/1976, all’ articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 26/2020 (L. n. 59/2020, nonché alla circolare n. 15 del 24 luglio 2020 – precisa che il relativo importo, dopo le necessarie verifiche del caso, andrà inserito nell’apposita funzione prevista nell’applicativo di raccolta degli esiti dei controlli sui rendiconti elettorali presentati dai Comuni.
Le comunicazioni relative ai dati richiesti dovranno essere spedite esclusivamente via PEC all’indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION