Riparto del fondo per il rimborso delle spese elettorali, consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024

La Direzione centrale della finanza locale comunica che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno del 27 giugno 2024, di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 abbinate alle consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte e per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali.

Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione. Tali parametri, applicati a ciascun Comune, unitamente al trattamento economico dei componenti dei seggi, definiscono l’importo massimo rimborsabile per ciascun Ente. Sono in corso di predisposizione gli atti per procedere al pagamento in acconto, nella misura del 90 per cento, dell’importo spettante a ciascun Ente.

La Direzione precisa, inoltre, che dal combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 4, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n.38, per il turno di ballottaggio delle amministrative dei giorni 23 e 24 giugno 2024, la maggiorazione del 15 per cento degli onorari fissi forfettari di cui all’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali sarà a carico dello Stato.

Con successivo provvedimento, in corso di definizione, la Direzione Centrale procederà all’assegnazione e successiva erogazione delle somme spettanti ai comuni interessati dai turni di ballottaggio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso spese di viaggio agli amministratori comunali

Nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile agli amministratori comunali al di là di quelle per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art.84 TUEL.

È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez, Sicilia, con deliberazione n. 75/2022, in risposta ad una richiesta di parere di un Sindaco, il quale fa presente di aver ricevuto da un ex Assessore richieste di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, al di là delle necessarie partecipazioni alle sedute di Giunta o di Consiglio.

La Sezione ricorda che l’art. 84 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di ottenere un rimborso “per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.” In ordine al requisito della “necessarietà”, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.38/SEZAUT/2016/QMIG ha rilevato che è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.” E come del resto è affermato anche dalla successiva deliberazione.n.126/2019/PAR della Sez.  Marche, che afferma: “è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.L. n. 267/2000.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese per le consultazioni elettorali referendarie e amministrative del 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, con la circolare n. 31 del 13-04-2022 indirizzata alle Prefetture, rende noto che, nelle more di conoscere l’ammontare delle risorse relative alle consultazioni da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento delle medesime, sia necessario che gli enti assumano i relativi impegni per le attività connesse nel limite delle assegnazioni disposte per le consultazioni referendarie dell’anno 2020, tenendo comunque conto della situazione di contemporaneità di più quesiti referendari nonché della situazione attuale di riparto delle spese rispetto alle predette consultazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia, rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento della commissione straordinaria

Com’è noto, la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto all’art. 1, comma 704, che, a decorrere dall’anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.

Al riguardo, la Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 24 novembre 2021, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo e/o acconto per l’anno 2021 nonché il saldo per gli anni 2019 e 2020.

Entro il prossimo 31 marzo 2022 tutti gli enti dovranno produrre una certificazione (allegato mod. B) a consuntivo delle spese sostenute nell’anno 2021. Sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione anche gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2019 e 2020 e risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.

Gli enti, la cui gestione commissariale si protrarrà anche per l’anno 2022, entro la medesima data del 31 marzo 2022 possono trasmettere la certificazione (allegato mod. A), nella quale indicare espressamente la previsione dell’intero fabbisogno finanziario per l’esercizio 2022. L’acquisizione della predetta certificazione consentirà alla Direzione Centrale per la Finanza Locale di procedere, entro il mese di aprile 2022, ad un pagamento in acconto sulle spese da sostenere per la commissione straordinaria. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, la Direzione centrale riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della Commissione straordinaria:

“… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Da ultimo, la Direzione  rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Allegati:
Modello A – anno 2022
Modello B – anno 2019
Modello B – anno 2020
Modello B – anno 2021

Rimborso spese sostenute dal Sindaco per la copertura assicurativa delle attività riconducibili al mandato

Non è consentita, sulla base dell’art. 86, comma 5 del TUEL, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce relativa alla copertura degli oneri assicurativi allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese di funzionamento complessivamente sostenute dall’ente locale rispetto a quelle che risultano dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 105/2020, ad una richiesta di quesito concernente l’interpretazione dell’art. 86, comma 5, del TUEL, con specifico riferimento alla possibilità per l’ente di rimborsare la spesa sostenuta per la stipula di una “Polizza Personale per copertura ruoli in Pubblica Amministrazione”, facendosi carico del pagamento del corrispondente premio assicurativo.
I giudici contabili ha ribadito che la possibilità di sostenere simili oneri è stata subordinata dal legislatore, per entrambe le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, primo (rimborso degli oneri assicurativi) e secondo periodo (rimborso delle spese legali per gli amministratori locali nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione), al rispetto della c.d. “clausola dell’invarianza finanziaria”. In generale, tanto il rimborso degli oneri assicurativi  quanto quello delle spese legali non costituiscono “spese obbligatorie” per un duplice ordine di considerazioni.
Le disposizioni di cui al comma 5 non impongono al Comune di sostenere una spesa, diversamente da quanto stabilito nei precedenti commi del medesimo art. 86 per il caso degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi (obbligatori), nonché per quello del rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto, bensì riconosce al Comune la facoltà di destinare risorse proprie sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei limiti previsti dalla legge, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli amministratori degli enti locali non può estendersi la tutela legale, con oneri a carico dell’ente amministrato, riconosciuta ai dipendenti pubblici rispetto ai quali, a differenza dei primi, è configurabile un rapporto di lavoro dipendente con l’ente.
Per quanto riguarda il vincolo di invarianza finanziaria, lo stesso deve essere valutato relazione alle “spese di funzionamento”, quale “aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento”, in rapporto al “rendiconto relativo al precedente esercizio”, “in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione (fatte salve eventuali compensazioni nell’ambito dell’aggregato “spese di funzionamento”).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio della spesa elettorale a seguito di revoca consultazione referendaria

Con circolare FL 8/2020, la Direzione Finanza Locale del Ministero dell’Interno fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dai comuni a seguito del rinvio del referendum popolare del 29 marzo 2020, disposto dal Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2020. La circolare precisa che:

  • per spese sostenute si intendono quelle impegnate ancorché non ancora pagate;
  • le scadenze per l’invio del prospetto delle spese, stabilito con Circolare F.L. n. 7/20 del 6 marzo 2020, entro il 20 marzo p.v. dai comuni alle Prefetture e da queste ultime al Ministero dell’Interno entro il successivo 31 marzo, si intendono, a causa delle obiettive difficoltà operative dovute dalla contingente situazione, spostate rispettivamente al 10 e al 22 aprile 2020;
  • l’effettivo pagamento delle spese in argomento sarà eseguito successivamente previo esame con esito positivo del rendiconto che i comuni sono tenuti a presentare alle Prefetture entro il 6 luglio 2020 (4 mesi a decorrere dal 6 marzo 2020 – data di pubblicazione in G.U. n. 57 del 6 marzo 2020, serie generale, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 di revoca della consultazione referendaria del 29 marzo 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revoca referendum popolare, rimborso delle spese sostenute dagli enti

Con Circolare F.L. 7/2020, il Ministero dell’Interno, in conseguenza della revoca del D.P.R. 28 gennaio 2020, di indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, del referendum popolare confermativo concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione  del  numero  dei parlamentari”, fornisce istruzioni operative in ordine alla contabilizzazione e rimborsabilità delle spese sostenute dagli enti relative all’organizzazione della consultazione referendaria.

I comuni dovranno contabilizzare, alla data del 5 marzo, tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto nella circolare F.L. n. 2/2020 e in particolare:

  1. le spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario, sostenuta a decorrere dal 3 febbraio al 5 marzo 2020;
  2. le spese per assunzione di personale a tempo determinato riferito al periodo 3 febbraio – 5 marzo; l’ente dovrà comunque procedere alla risoluzione di eventuali contratti stipulati per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in base alle norme generali in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 cod. civ.);
  3. le spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo per i successivi adempimenti organizzativi connessi all’emanazione del nuovo decreto di indizione della consultazione referendaria;
  4. le spese per l’eventuale acquisto di cabine elettorali e di materiale di consumo vario per le sezioni elettorali, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
  5. le spese per la propaganda elettorale, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
  6. le spese postali già anticipate dai Comuni;
  7. le ulteriori spese, purché legittimamente assunte e indispensabili per l’organizzazione tecnica delle consultazioni.

Per quanto concerne i termini di trasmissione delle spese e per la presentazione dei rendiconti, i comuni dovranno redigere e trasmettere alle prefetture competenti un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’elencazione di cui sopra, entro il 20 marzo 2020. Le Prefetture provvederanno a rimettere a alla Direzione centrale della Finanza Locale, entro il 31 marzo 2020, i prospetti riepilogativi dei comuni. I comuni dovranno, inoltre, predisporre, con la massima sollecitudine e in ogni caso non oltre il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di revoca della consultazione referendaria in oggetto, il rendiconto delle spese sostenute, fino al 5 marzo 2020, con le stesse modalità previste nella circolare F.L. n.2 del 6 febbraio 2020.