Esenzione IMU 2021 e rimborso acconto per i proprietari di immobili con sfratto bloccato

Come noto, l’art. 4-ter, del D.L. n. 73/2021 (c.d. DL Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone l’esenzione dal versamento
dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore
l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
I medesi soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto.
Con Decreto del 30 settembre 2021, il MEF definisce le modalità attuative per chiedere il rimborso dell’IMU versata a giugno 2021 e non dovuta.
I proprietari, nel presentare istanza di rimborso al Comune, dovranno indicare, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, i seguenti
elementi che danno diritto al rimborso:
a) possesso dell’immobile;
b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
d) estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021;
e) importo di cui si chiede il rimborso;
f) coordinate bancarie.
I proprietari devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione IMU, che deve essere presentata a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso IMU primo semestre 2021 per i Comuni terremotati

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il DM  del 16 luglio 2021, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2021, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016». Le quote saranno attribuite, per un importo di 8.508.412,36 euro, ai 138 comuni individuati nell’allegato A), e per un importo di 151.294,00 euro, ai comuni di Fermo, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati nell’allegato B). L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2021, sarà
disposta con provvedimento successivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION