Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni terremotati

È stato pubblicato in G.U. n. 111 del 14-05-2024 il decreto del MEF del 29 aprile 2024 concernente il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), per l’annualità 2021, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, e, per l’annualità 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dal CUP sono determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 183/2020, dall’art. 1, comma 451, della legge 234/2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022.

Gli importi dovuti ai comuni di cui all’art. 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 1 e indicati negli allegati 2 e 3.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso delle spese elettorali ai Comuni tra esigenze di contenimento della spesa e garanzie partecipative

La determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato.

Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato. È quanto stabilito dal TAR Piemonte, con sentenza 9 dicembre 2022, n.1098, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento della nota della Prefettura in merito all’assegnazione dei fondi per il finanziamento delle spese relative al Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016.

Il TAR rileva che la determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, co. 8, l. 449/1997 al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato. Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso viola, a sua volta, il principio di autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, co. 1, cost.), perché, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie con le proprie risorse funzioni amministrative che sono state loro delegate dallo Stato. Nel caso di specie, tali precetti risultano violati, in quanto la Prefettura ha stabilito l’importo massimo del rimborso spettante al Comune a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest’ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi. Lo stesso provvedimento impugnato mostra la contraddittorietà della fissazione del budget in via successiva alle operazioni referendarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU immobili inagibili sisma

Il Ministero dell’Interno rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 25 ottobre 2021, che dispone il rimborso ai comuni delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia dei minori gettiti IMU derivanti dall’esenzione riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l’anno 2020.
L’ammontare delle risorse attribuite è pari a 9.300.000 euro, che saranno assegnate a favore dei comuni delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, a titolo di compensazione dei minori gettiti derivanti dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
I dati relativi alle quote dei rimborsi attribuiti agli enti interessati, indicati nell’allegato 1.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esente da imposta di bollo le istanze di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 227 del 2 aprile 2021, chiarisce che, in considerazione della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza da COVID-19, l’istanza di rimborso al Comune del corrispettivo pagato anticipatamente per il servizio mensa è esente da bollo.
Il Comune istante riferisce di erogare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, che costituisce corrispettivo del servizio erogato, e che si configura come una attività commerciale soggetta ad IVA. L’Ente ha dato la possibilità agli utenti che avevano anticipato il corrispettivo per il servizio mensa, sospeso per l’emergenza sanitaria, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo al fondo per la gestione dell’emergenza COVID-19, istituito dallo stesso Comune. Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di documentazione integrativa trasmessa, si provvede ad emettere un mandato di pagamento recante l’accreditamento di un importo superiore a euro 77,47, emesso in regime di imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia chiarisce che in linea generale le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Nel caso in esame, invece, in assenza di un provvedimento amministrativo da parte del Comune nei confronti del soggetto che presenta istanza di rimborso del corrispettivo pagato, si ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione. Inoltre, in deroga al principio di generale applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture, note, conti e simili documenti, l’articolo 6 della tabella B, annessa al succitato d.P.R. (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta dall’imposta di bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». Per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, sancito dall’articolo 6 della tabella annessa al d.P.R. n. 642/1972, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all’imposta di bollo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso al sindaco degli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

In merito alla possibilità per il Comune di rimborsare al Sindaco, libero professionista (avvocato) che non ha sospeso l’attività, gli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che ha sostenuto a proprio carico dal 2014 fino ad oggi, alla luce dell’art. 86, comma 2, del TUEL, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 269/2020, ha ribadito che la disciplina possa trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di mandato amministrativo). Perché ricorra l’obbligo del versamento da parte dell’ente degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa. L’orientamento consolidato della magistratura contabile è quello di ritenere che il riferimento effettuato dall’art. 86, comma 2, al “titolo previsto dal comma 1” debba essere collegato non solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica. Quest’ultima è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l’esclusività dell’incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione. Pertanto, la mancanza di un istituto, quale è l’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri, da parte dell’amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o a quelli non dipendenti (comma 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborsi IMU e TASI ai comuni terremotati delle province di Catania e Campobasso

È stato perfezionato il 22 aprile scorso il decreto del ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, che riguarda il rimborso ai comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici nel 2018, per il minor gettito dell’IMU e della TASI. Il provvedimento è riferito al secondo semestre 2019 e deriva dall’esenzione che viene riconosciuta agli immobili distrutti o colpiti da ordinanze sindacali di sgombero. Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 258.760,00 euro, a 6 comuni della provincia di Campobasso ed ai 6 della Città metropolitana di Catania che sono individuati nell’allegato 1. Per agevolare la gestione finanziaria, sono confermano i dati relativi ai contributi spettanti agli enti interessati per il secondo semestre 2019, indicati nell’allegato 1.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Attribuzione del secondo acconto del rimborso dei minori gettiti dell’IMU e della TASI per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 2018

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 2 marzo 2020, rende noto che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Rimborso ai comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, del minor gettito dell’IMU e della TASI, riferito al II semestre 2019, derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero». Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 258.760,00 euro, a 6 comuni della provincia di Campobasso ed ai 6 della Città metropolitana di Catania individuati nell’allegato 1 e corrisposte a titolo di rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall’esenzione riconosciuta dalla rata scaduta il 16 dicembre 2019, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.