Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Con Avviso del 4 novembre 2021, pubblicato sul Portale del Tesoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione delle Schede per la rilevazione dei dati relativi alla “revisione periodica” e al Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti.

Come noto, in applicazione “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, le P.A. di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo Dlgs. n. 175/2016, sono chiamate ogni anno ad approvare entro il 31 dicembre il Provvedimento di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull’attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione” adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Comunicazione revisione periodica società partecipate, c’è tempo fino al 17 luglio

Entro il termine del 17 luglio 2020 le Amministrazioni pubbliche devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it:

  • i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Vengono acquisite anche le informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato. Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.
Come elementi di novità si evidenzia che:

  • sono state implementate nuove funzionalità per rilevare informazioni sulle partecipazioni dirette comunicate nel censimento precedente o risultanti dal Registro delle imprese e non dichiarate per la rilevazione in corso;
  • ai fini del censimento annuale è richiesta la comunicazione dei dati delle sole partecipazioni indirette di primo livello detenute attraverso società o organismi controllati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento delle partecipazioni, c’è tempo fino al 17 luglio 2020

Il Dipartimento del Tesoro con comunicato del 23 giugno scorso ricorda che la rilevazione, attraverso l’applicativo Partecipazioni, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, terminerà il 17 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie per l’emergenza Covid-19.
Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicare anche l’assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere inserito il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.
Viene precisato che la trasmissione del provvedimento alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP può essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni. La Struttura non terrà conto delle comunicazioni dei provvedimenti effettuate attraverso altri canali (ad esempio inoltrate via PEC). Resta fermo l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION