L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020, ha evidenziato che ai fini dell’emissione della fattura nei confronti della PA non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA medesima. Laddove le fatture per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, emesse nei confronti della PA in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IIVA, si considerano comunque emesse al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla PA.
L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (Dpr n. 633/1972), le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Secondo quanto stabilito dall’art. 24 del decreto è necessario emettere fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, il momento di emissione della fattura può anche essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, dopo la verifica e l’accettazione della prestazione), ma in ogni caso prima del pagamento del corrispettivo. In tal caso, nel rispetto delle disposizioni IVA, il documento emesso in deroga agli accordi contrattuali risulta ugualmente valido anche se successivamente rigettato dalla PA.
Il principio ricorda che, al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, l’articolo 15- bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (in corso di emanazione) l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. Con decreto del MEF n. 132/2020 sono state definite le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. Più precisamente, le PA possono rifiutare le fatture elettroniche nei seguenti casi:
- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Le pubbliche amministrazioni non possono, comunque, rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione. L’avvenuto rifiuto della fattura, infine, deve essere comunicato al cedente/prestatore con un documento predisposto in formato xml, che deve indicare la causa del rifiuto riferendosi ai casi elencati.