Contributi per progetti di rigenerazione urbana: firmato il decreto interministeriale

Il ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanza Daniele Franco, ha assegnato, con decreto firmato il 22 aprile scorso, e il cui avviso è in corso di pubblicazione, le risorse ai soggetti attuatori dei piani urbani integrati finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il decreto riporta l’elenco definitivo dei 31 piani urbani integrati (PUI) finanziabili selezionati e presentati dalle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2”.
Nello specifico, le progettualità riguardano investimenti per il miglioramento di ampie aree urbane degradate per la rigenerazione e la rivitalizzazione economica, con una particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione delle infrastrutture.
L’obiettivo, dunque, è la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, in particolare attraverso:
a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;
b) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e al potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane, mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Rigenerazione urbana: autorizzato lo scorrimento della graduatoria dei progetti non finanziati

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 4 aprile 2022, recante: Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1 – sulla base delle ulteriori risorse stanziate dall’articolo 28 del decreto-legge 1°marzo 2022, sono state finanziate le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021.

Pertanto, per i contributi agli enti locali destinati alla rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, tutte le opere sono state finanziate a valere sul PNRR – M5C2 investimento 2.1 – e pertanto andranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le disposizioni, le circolari e le indicazioni fornite dalle diverse amministrazioni titolari della “governance” del piano.

Viene segnalato infine che l’art. 9 del decreto del 4 aprile ha previsto, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, che tutti i Comuni assegnatari delle risorse, sono tenuti alla compilazione e trasmissione di apposito atto di adesione e obbligo entro il termine di 30 giorni dall’avviso di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di revoca del contributo concesso. L’atto di adesione dovrà essere compilato e trasmesso esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell’AREA CERTIFICATI.

Sono tenuti alla compilazione e trasmissione dell’atto di adesione e obbligo in via telematica anche i Comuni che in precedenza hanno inviato l’atto nelle modalità indicate dall’art. 7 del decreto del 30 dicembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rigenerazione urbana, contributi per oltre 900 milioni di euro

È stato adottato dal ministero dell’Interno e dal dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto datato 4 aprile 2022 con il quale si procede allo scorrimento della graduatoria e alla erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall’art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019.
Con tale provvedimento, sono finanziate tutte le ulteriori opere già ammesse nel precedente decreto del 30 dicembre 2021, ma che non si erano classificate in posizione utile a causa della mancanza di risorse.
Con l’attuale provvedimento sono, dunque, ammesse alla contribuzione ulteriori n. 554 opere, che interessano in particolare n. 146 Comuni del Nord, n. 9 Comuni del Centro e n. 14 Comuni del Sud e Isole del nostro Paese.
Le risorse complessivamente assegnate per investimenti di rigenerazione urbana di cui alla legge n. 160/2019, comprensive di quelle già erogate dal citato decreto del 30 dicembre 2021, assicurano sempre il rispetto della disposizione contenuta nell’art. 6 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 223, il quale dispone che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Infatti, le risorse complessivamente assegnate al Sud sono pari al 43,10 per cento del totale delle risorse previste.

Rigenerazione urbana, al 30 aprile la scadenza per la presentazione delle istanze

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 29 marzo, con riferimento ai contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale di cui all’articolo 1, commi 534 e seguenti, della legge n.234 del 30 dicembre 2021, ricorda che il termine di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, fissato alle 23:59 del 31 marzo 2022, è stato prorogato al 30 aprile 2022, a seguito dell’ entrata in vigore della legge 28 marzo 2022, n.25, di conversione del D.L. n. 4/2022, c.d. decreto Sostegni-ter, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 28 marzo 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Rigenerazione urbana: autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate

Con comunicato del 25 marzo 2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che, in virtù del disposto di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n.17, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021.

A tal riguardo è in fase di definitiva formalizzazione il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con il quale saranno finanziate tutte le opere considerate ammissibili e riportate nell’Allegato 2 al decreto del 30 dicembre 2021, nonché alcuni interventi le cui istanze, per un mero errore informatico, non erano state scaricate dal sistema Gestione Linee di finanziamento (GLF).

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, il predetto decreto prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo. Sono, altresì, tenuti alla compilazione e trasmissione dell’atto di adesione e obbligo in via telematica anche gli Enti che hanno già assolto a tale onere nelle forme e modalità precedentemente indicate dal decreto del 30 dicembre 2021.

Con l’occasione la Direzione rammenta che, ai fini dell’assolvimento del principio di ‘non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali’ (c.d. DNSH), in conformità alle previsioni di cui all’Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, per tutti gli interventi assegnati al Ministero dell’interno a valere sulle risorse finanziarie del PNRR (M5C2- Investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; M5C2-Investimento 2.2 – Piani urbani integrati – Progetti generali; M2C4-Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni), non è prevista la possibilità di acquistare ed installare caldaie a condensazione a gas, in quanto ritenute non conformi al principio del DNSH.

Tale prescrizione verrà pertanto esplicitata nel decreto di scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e non finanziate dal precedente decreto del 30 dicembre 2021 in corso di formalizzazione, nel relativo atto d’adesione e d’obbligo, e nelle check-list di verifica previste dalla Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH, elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, che gli enti dovranno successivamente compilare e trasmettere ai fini della verifica del rispetto del principio del DNSH.

DL Sostgni-ter, prorogate al 30 aprile 2022 le richieste di contributo sulla rigenerazione urbana

Approvato un emendamento al DL 4/2022, cd sostegni ter (in corso di conversione in legge), che proroga al 30 Aprile 2022 (prima era il 31 marzo 2022) il termine per l’invio delle domande da parte dei Comuni per contributi sulla rigenerazione urbana, previsti dall’articolo 1, c. 534 e segg. della legge 234/2021, Legge di Bilancio 2022. Si attende adesso l’approvazione definitiva del testo di conversione in legge in Senato, prevista nei prossimi giorni.

Si ricorda che i commi 534-542, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022. Possono presentare l’istanza di finanziamento, ai sensi dell’art. 1 co. 535 della L. 234/2021:
a) Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti nel limite massimo di 5.000.000 di euro. In tal caso, l’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente dal Comune Capofila. Con la dicitura “forma associata” si intendono:
– le convenzioni, disciplinate dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
– le Unioni di Comuni disciplinate dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
– le Comunità Montane, disciplinate all’art. 27 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
b) I Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 di assegnazione delle risorse in attuazione art. 5 DPCM 21 gennaio 2021;
c) I Comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno in precedenza presentato domanda per i contributi per i progetti di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019;
d) Nel limite dell’importo non richiesto, i Comuni che, con il Decreto di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021, non hanno richiesto e/o ricevuto il massimo concedibile per fascia demografica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana – legge di bilancio 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rende noto che con decreto del 21 febbraio 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata definita la modalità per la presentazione delle richieste di contributi, per l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’articolo 1, commi 534, e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Possono richiedere i predetti contributi:
– i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;
– i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del DPCM del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto Decreto Interministeriale.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011, dal23 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 31 marzo 2022 a pena di decadenza.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Caro bollette, via libera dal Consiglio dei ministri al decreto con misure per 8 mld di euro

Il Consiglio dei Ministeri, nella seduta del 18 febbraio 2022, ha approvato il decreto-legge (bozza testo) che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
Sul fronte “Energia”, il provvedimento prevede interventi per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche con l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas, il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore.
In termini prospettivi, il decreto prevede misure che dovrebbero evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.
Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni quali l’automotive e la produzione nazionale di microprocessori, laddove sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030.

Per quanto riguarda gli interventi a favore degli Enti locali, il decreto incrementa di 400 milioni di euro, per l’anno 2022, il fondo destinato a Regioni e Province autonome, di cui all’art. 16, comma 8-septies del D.L. n. 146/2021 (legge n. 215/2021) per far fronte alle maggiori spese sanitarie collegate all’emergenza sanitaria.
È previsto l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni e 50 milioni a favore di città metropolitane e delle province, per garantire la continuità dei servizi erogati. Altri 50 milioni di euro sono destinati ad incrementare il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, di cui all’art. 25, comma 1 del DL n. 41/2021, Legge. n. 69/2021, portandolo complessivamente a 400 milioni di euro.
Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), vengono stanziati 905 milioni di euro (40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026) per finanziare i 541 progetti di rigenerazione urbana ammessi e non finanziati, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie, di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, saranno assegnate le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Legge di bilancio 2022, Rigenerazione urbana per i comuni con meno di 15.000 abitanti

I commi 534-542 della legge di bilancio 2022 assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022, con la finalità di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Nello specifico, gli enti che possono beneficiare dei contributi in questione sono:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto di assegnazione delle risorse previste, per finalità analoghe a quelle in esame, dai commi 42-43 dell’art. 1 della legge 160/2019 (si ricorda che in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi).

Entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 gli enti dovranno presentare le richieste di contributo al Ministero dell’Interno contenenti:
a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a:

  1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  3. mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanzia¬ mento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.

Nel termine del 30 giugno 2022, il Ministero dell’Interno, con apposito decreto, provvederà alla determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto (pena la revoca del contributo):
a) per le opere di costo inferiore a 2,5 milioni di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;
b) per le opere di costo superiore a 2,5 milioni di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.

Il contributo verrà erogato nella misura del:
a) del 20% previa verifica dell’affidamento dei lavori;
b) del 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) così come risultanti dal sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
c) del 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION