Riforma Tuel, Ok al terzo mandato per i Sindaci dei piccoli comuni

Il 25 novembre 2021 l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 1356 recante modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività amministrativa e di finanza locale. Il provvedimento è passato all’esame del Senato. Nella seduta del 4 novembre 2021 è stato conferito mandato ai relatori e riferire in senso favorevole all’Assemblea sul testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente.

Il testo approvato dall’Assemblea – all’esito dell’esame in sede referente – reca le seguenti disposizioni:
articolo 1: nel novellare l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 39/2013, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (lett a). L’articolo in esame integra la disposizione vietando anche il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Attualmente il citato articolo 3, comma 1, dispone, sempre in caso di condanna, l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali (lett. c) e di
amministratore (lett. d) di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale. La disposizione in esame estende l’inconferibilità anche agli incarichi amministrativi di vertice degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

articolo 2: introduce una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l’obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell’articolo 196 del TUEL.

articolo 3:  eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come attualmente consentito ai comuni fino a 3.000 abitanti). Per i sindaci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi. Inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per in comuni sotto soglia) una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CNDCEC, le proposte di modifica al Titolo VII del Tuel

Circoscrivere il perimetro dell’organo monocratico ai soli comuni al di sotto dei 5mila abitanti (oggi la soglia è 15mila) e prevedere l’organo collegiale per tutte le unioni di comuni (e non solo, come è attualmente, per quelle che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte). Sono alcune delle proposte di modifica al Titolo VII del Testo unico degli enti locali contenute in un documento inviato al Ministero dell’Interno dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La categoria propone anche di intervenire sull’art. 241, in modo che questo imponga anche i limiti minimi al compenso, e precisi che questi non possono essere minori al tetto della fascia dimensionale immediatamente inferiore a quella in cui rientra l’ente. Nello stesso senso, i commercialisti propongono anche di ancorare il rimborso delle spese di viaggio alla misura fissata dal decreto previsto dall’art. 84 per le trasferte degli amministratori e di prevedere il rimborso tout court delle spese di soggiorno effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni, senza irragionevoli e aprioristiche limitazioni percentuali.

“Il documento presentato al Ministero – spiega Davide Di Russo, consigliere nazionale delegato agli Enti Locali – racchiude gli interventi che il Consiglio Nazionale ritiene siano in grado di soddisfare l’intento, dichiarato dal legislatore, di favorire la “valorizzazione della revisione economico-finanziaria”.

“Le nostre proposte – prosegue Di Russo – sono infatti calibrate sulla bozza, circolata nei giorni scorsi, dello schema di legge-delega al Governo per la riforma del Testo unico, che dedica l’intero articolo 5 alle modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali. In questa stagione segnata da grandi riforme, non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione, come commercialisti, di sottoporre al legislatore delegato gli interventi che riteniamo in grado di migliorare nel complesso l’istituzione del revisore e l’esercizio della funzione”.

“Il disegno di legge – prosegue Davide Di Russo – sembra davvero andare nella direzione da tempo indicata dai commercialisti, tant’è che la delega già manda al Governo di limitare il divieto di più di due incarichi nello stesso ente, previsto ex art. 235, al solo al caso di incarichi consecutivi, e dimostra la disponibilità del legislatore, considerata l’ampiezza della delega, ad apportare tutti quei correttivi che il Consiglio nazionale ha, nel corso degli ultimi anni, elaborato anche attraverso un continuo dialogo istituzionale con gli interlocutori ministeriali, i rappresentanti degli enti locali e la Corte dei conti”.

“Proprio perché frutto di un costante confronto dialettico con le istituzioni e di un accurato lavoro di limatura, siamo fiduciosi – conclude Di Russo – che le proposte del Consiglio Nazionale, appositamente riformulate proprio per poter essere recepite nel futuro decreto delegato, potranno trovare accoglimento da parte del Governo”.