Riforma concorsi pubblici, il G.U. la legge di conversione del D.L. 44/2021

È stata pubblicato in G.U. n. 128 del 31-5-2021 il decreto legge n. 44/2021, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.».
Di particolare importanza è l’art. 10 che introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché alcune norme transitorie per i concorsi già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, si dispone in via strutturale (procedure a regime) che le pubbliche amministrazioni prevedano le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti al fine dell’ammissione a successive fasi concorsuali, limitatamente ai profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica. I titoli devono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;
d) i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.
In base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni potranno prevedere l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Inoltre, vengono introdotto misure transitorie per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) o successivamente a tale data e fino al permanere dello stato di emergenza.
Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività, le pubbliche amministrazioni:

– prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza
– possono prevedere:
a. l’utilizzo di sedi decentrate;
b. la fase di valutazione dei titoli – dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un massimo di trenta giorni;
c. i termini di partecipazione – in deroga alla disciplina a regime che prevede l’obbligatorietà di tale fase di valutazione;
d.  limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime che prevede l’obbligatorietà della prova orale.
Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le pubbliche amministrazioni possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, ferma restando l’obbligatorietà delle altre modalità previste a regime, ossia l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

Riforma concorsi pubblici: le procedure previste dell’articolo 10 del DL 44/2021

In Audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, il ministro per la Pubblica amministrazione ha spiegato nei dettagli la riforma dei concorsi pubblici contenuta all’articolo 10 del Decreto legge 44/2021, primo passo della rivoluzione del reclutamento che punta a dotare il Paese di una nuova classe dirigente per consentirci di competere ad armi pari sulla scena globale.
L’articolo 10 ha quattro finalità principali: sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia, digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime), velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni, valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze. Lo sblocco dei concorsi avviene in totale sicurezza anti-Covid, grazie al nuovo Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 marzo.
La selezione preliminare mediante i titoli legalmente riconosciuti – i titoli di studio – prevista a regime per l’ammissione alle prove successive e la facoltà per le amministrazioni di prevedere nei bandi che i titoli e l’esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale hanno suscitato qualche preoccupazione che il Ministro ha fugato alla luce di due esempi concreti: il concorso Agenzia Coesione territoriale e quello del Comune di Roma per il reclutamento di 1.470 profili professionali di categoria C e D. (gli esempi concreti nelle slide).

Per i concorsi già banditi, se non è stata eseguita nessuna prova, l’articolo 10, comma 3, prevede:

  • l’obbligo di utilizzare gli strumenti informatici e digitali;
  • la facoltà di introdurre una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale, di effettuare una sola prova scritta (ed eventualmente una prova orale, anche in videoconferenza), e di avvalersi di sedi decentrate. La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare.

Per i concorsi da bandire durante lo stato di emergenza Covid, è previsto:

  • l’obbligo di una sola prova scritta (la prova orale è eventuale, anche in videoconferenza), di una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, e di utilizzare gli strumenti informatici e digitali;
  • La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.

Per i concorsi a regime post-emergenza Covid, l’articolo 10, commi 1 e 2, prevede:

  • l’obbligo di effettuare una sola prova scritta e una prova orale, anche in videoconferenza;
  • una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive;
  • la valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;
  • la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION