Pubblicato in G.U. il Dlgs n. 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario

Pubblicato in G.U. n 2 del 3.01.2024 il Dlgs n 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Lo schema si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.

Le norme in questione hanno come fine principale la riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione; la riforma della giustizia tributaria si inserisce, infatti, nell’alveo delle riforme di sistema che lo Stato italiano ha inteso attuare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In considerazione dell’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, il Governo ha definito con la Commissione europea l’obiettivo di realizzare una riforma dell’intero sistema della giustizia tributaria, focalizzandosi in particolare sulla riduzione del numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e sulla maggiore celerità della loro trattazione.

In particolare, il decreto disciplina la facoltà di notifica, in via telematica, dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale. In tema di testimonianza scritta, viene previsto che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.

Si interviene sulla disciplina dell’assistenza tecnica del difensore, prevedendo:
– la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico al difensore;
– il deposito telematico, da parte del difensore, dell’immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo;
– le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all’apposizione della procura in calce all’atto.

Per garantire una maggiore effettività della tutela, il Dlgs in argomento implementa il litisconsorzio nei casi di vizi della notificazione, eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato.

In materia di spese del giudizio, viene esclusa l’applicazione della disposizione che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio. Viene prevista un’ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio, per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio. È inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

In materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, è previsto:
– l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria;
– che nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi (secondo quanto già previsto dal testo vigente) al quale spetta informarne gli altri (obbligo introdotto dalla modifica in commento);
– il rafforzamento dell’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse, con conseguente abrogazione delle disposizioni relative alla facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;
– la previsione per cui la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Si  dispone, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogati:
– il comma 2-septies dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che prevede la maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione;
– l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione;
– il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in tema di partecipazione alle udienze tributarie. Tale abrogazione è conseguente alla introduzione della medesima disciplina dell’udienza a distanza, “a regime”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma Codice degli appalti: il Consiglio dei ministri approva il decreto in esame preliminare

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta  del 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.

Digitalizzazione

La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Programmazione di infrastrutture prioritarie

È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato

Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

Procedure sotto la soglia europea

Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

General contractor

Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.

Partenariato pubblico-privato

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Settori speciali

Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Subappalto

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

Revisione dei prezzi

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.

Esecuzione

Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione

Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Entrata in vigore

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

IFEL, Le modifiche al processo tributario – principali novità per i Comuni

A seguito della pubblicazione della legge n.130 del 31 agosto 2022, sono state apportate diverse modifiche al processo tributario.

Quelle che sembrano avere risvolti più rilevanti dal punto di vista dei Comuni sono: la previsione del giudice monocratico per le cause di valore fino a 3 mila euro (il quale, quindi, si occuperà prevalentemente di tributi comunali) e le novità riguardanti il regime delle spese di lite. In particolare, queste ultime coinvolgono la responsabilità amministrativa dei funzionari comunali poiché le nuove disposizioni prevedono che, in caso di rigetto del reclamo e di successiva soccombenza dell’ente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio “può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione”. Questa previsione comporta da un lato un obbligo di risposta espressa al reclamo e, dall’altro, può indirettamente comportare un più frequente accoglimento dei reclami al fine di evitare a priori qualsiasi addebito di responsabilità.

A tal riguardo, IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento contenente tutte le novità recate dalla riforma del processo tributario e uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi la Corte di Cassazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Approvata la riforma della giustizia tributaria

Nella seduta del 9 agosto 2022 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari” (C. 3703). Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR. Nel PNRR il Governo si propone, infatti, l’obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita.

Queste le principali novità riguardanti l’ordinamento giudiziario tributario:

  • sono stati ridenominati gli organi di giustizia tributaria in Corti tributarie di primo e di secondo grado;
  • è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami;
  • è stata disciplinata la possibilità degli attuali giudici togati di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale, invece, è stato previsto che le controversie di modico valore siano devolute ad un giudice monocratico; è stata rafforzata la conciliazione giudiziale e superato il divieto di prova testimoniale.
Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.
La definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria ha comportato anche un rafforzamento dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Ministro PA, riforma del pubblico impiego: lo stato di avanzamento del PNRR

Nella seduta del 2 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha effettuato una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del primo semestre dell’anno.

Il Consiglio ha valutato positivamente lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza dei Ministeri coinvolti, considerando che, nell’ambito delle procedure di attuazione del PNRR, al 31 gennaio 2022 le Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo pari a circa 27,86 miliardi di euro. Ad oggi risultano aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 23,17 miliardi. Nel 2022 l’Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 milestone e 17 target. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di € 24,13 miliardi, e 55 entro 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a € 21,83 miliardi.

Con riferimento alla riforma del Pubblico impiego, il Ministro per la PA ne ha illustrato lo stato di attuazione della milestone M1C1-56, già ampiamente raggiunta, con il decreto legge n. 80/2021 sulla riforma del lavoro pubblico e con l’art. 10 del decreto legge n. 44/2021 che ha sbloccato, velocizzato e digitalizzato i concorsi. I due decreti hanno rappresentato gli interventi legislativi abilitanti rispetto alle attività organizzative e di implementazione su cui il Dipartimento della Funzione Pubblica sta attualmente lavorando e che saranno completate entro il primo semestre 2022. Tali attività consentiranno di anticipare alcuni interventi relativi alla milestone M1C1-58 con scadenza 30 giugno 2023, sempre relativa alla riforma del pubblico impiego.

Nel merito, gli interventi principali su cui si concentra l’attività e che saranno completati entro giugno 2022 riguardano:

  • la modifica del Dpr 487/1994 sui concorsi;
  • l’estensione delle funzionalità del portale del reclutamento InPA;
  • il rinnovo dei Ccnl (a opera di Aran) per il comparto funzioni centrali (firmato il 5 gennaio 2022) e per i comparti sanità ed enti locali;
  • l’adozione di linee guida e indirizzi da parte di Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna) sull’accesso alla dirigenza e di direttive del ministro e circolari del Dipartimento con riguardo all’applicazione delle nuove norme;
  • l’attuazione delle norme sul Piao, Piano integrato di attività e organizzazione (approvazione Dpr e Dm).

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha già avviato tutte le attività volte all’attuazione di quanto previsto dalla milestone M1C1-57 in materia di semplificazione, che andrà completata entro il 31 dicembre 2022.

Pubblica amministrazione, linee di attività e programmi
Pubblica amministrazione, bilancio e prospettive

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION