Contributo economico per sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani

Pubblicato in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021 il decreto del Ministero della transizione ecologica del 17 novembre 2021 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico”.
Il contributo, previsto dall’art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 17 (legge di bilancio 2021) può essere richiesto dai seguenti soggetti beneficiari:
enti di Governo d’ambito di cui al comma 1 dell’art. 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, composti dai comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una Zona economica ambientale (ZEA);
comuni, che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una Zona economica ambientale (ZEA), laddove gli enti di governo d’ambito non sono costituiti.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ente Parco nazionale provvede alla pubblicazione di un bando, sul sito web istituzionale, in cui sono individuati i termini (non superiori a sessanta giorni) e le modalità di presentazione delle istanze per la concessione e l’erogazione del contributo.
Ai fini dell’ammissibilità i progetti dovranno contenere: a) una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendendo la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti scelto tra quelli previsti al comma 1 dell’art. 6 del decreto del Ministro della transizione ecologica 20 aprile 2017; b) un quadro economico dell’intervento con l’indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare; c) un cronoprogramma degli interventi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti urbani, utenze non domestiche fuori perimetro comunale: bozza regolamento e schema delibera

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n.116/20, che ha modificato il d.lgs. n.152/06, (Circolare D. Lgs. n. 116/2020) è stata data facoltà alle utenze non domestiche di provvedere in proprio alla gestione dei rifiuti urbani. Tale previsione determina impatti certi per i Comuni sia in termini di organizzazione del servizio che in termini di costi, alla luce del minor gettito connesso alla previsione sopra riportata.
In tal senso, ANCI ha chiesto al Governo Nazionale di rinviare il termine di entrata in vigore degli adempimenti in materia di rifiuti e relativo PEF al 2022, al fine di consentire una gestione più efficace ed ordinata da parte dei Comuni. Tuttavia, allo stato, restano confermati tutti i termini di entrata in vigore delle norme approvate. In tale contesto, diverse Amministrazioni comunali iniziano a ricevere richieste di uscita dal perimetro della gestione del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche ed hanno rivolto quesiti all’ANCI per definire modalità comuni di approccio a tale novità legislativa.
ANCI Puglia ed AGER hanno condiviso una bozza di regolamento finalizzato ad assicurare omogeneità di approccio e gestione da parte delle Amministrazioni comunali. in allegato la proposta di regolamento elaborata, unitamente ad una bozza di delibera di approvazione dello stesso regolamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche

I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. È quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente, con nota esplicativa del 2 febbraio u.s. (prot. 0010249), su sollecitazione dell’ANCI, in merito al corretto inquadramento dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche. Il dubbio si era posto a seguito a seguito dell’approvazione del decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento alla definizione riportata all’art. 183 comma 1, lettera b-sexies) “I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Il Ministero chiarisce che “Tale nuova definizione deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace”. Sebbene “I rifiuti urbani non includono i rifiuti derivanti dalla produzione, dall’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” ( art. 183 comma 1, lettera b-sexies), tale disposizione deve interpretarsi nel senso che tale esclusione valga solo per i rifiuti che si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa. Ciò in quanto il legislatore europeo ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, solo se prodotti nell’ambito del nucleo familiare. Possono quindi essere conferiti ai centri comunali gli inerti prodotti “in proprio” dai nuclei familiari. In assenza di un diverso parere dell’Arera, tale tipologia di rifiuti può rientrare, ai fini della redazione del PEF nel perimetro regolatorio e quindi i relativi costi debbano essere coperti dalla TARI o tariffa corrispettiva.
Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Infine, la nota richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7, del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Vedi La nota informativa Anci 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Da ANCI richieste di chiarimenti e tavolo tecnico per la gestione rifiuti

L’Anci, con una lettera a firma del Segretario generale Veronica Nicotra, indirizzata al ministero dell’Ambiente e al ministero dell’Economia e delle Finanze, richiede linee guida di chiarimento e l’istituzione di un tavolo tecnico per esaminare le ricadute del d.lgs 116/2020 sulla gestione degli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Le principali preoccupazioni derivano dalle nuove disposizioni, di cui al D.lgs. n. 116/2020, che ha apportato significative modifiche al Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). Le modifiche sopravvenute comporteranno la detassazione di molte attività produttive con un aumento certo della TARI a carico degli utenti domestici e l’impossibilità di trattare i residui della lavorazione del verde pubblico in deroga dal Codice dell’Ambiente. La sottrazione dal perimetro del pubblico servizio tendenzialmente di tutte le utenze non domestiche, necessita di interventi risolutivi di fonte ministeriale, in assenza dei quali sarà inevitabile l’incremento del prelievo a carico di famiglie e piccole attività. Sull’onda di una normativa poco chiara e totalmente priva di una disciplina di dettaglio, diverse attività economiche stanno inviando comunicazioni ai Comuni di fuoriuscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che nella maggior parte dei casi non sono corredate dalla necessaria documentazione che attesti l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti non più conferiti al pubblico, con evidenti e gravi ripercussioni su tutto il sistema. I temi sui quali l’ANCI chiede un intervento urgente riguardano:
a) il mantenimento della “quota fissa” Tari per tutte le utenze;
b) precisazione dei locali ove si producono rifiuti “urbani” per tutte le categorie di utenza ed in particolare nella categoria 20 (attività industriali);
c) fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione, e comunque la possibilità per i Comuni di prevedere, per via regolamentare, vincoli di carattere gestionale-organizzativo, con riferimento, ad esempio, alla dotazione dei contenitori di raccolta o alla frequenza dei ritiri.