Riduzioni IMU e TARI pensionati esteri, i chiarimenti del MEF

Con la Circolare n. 5/DF dell’11 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU e della TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, di cui all’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).
Il comma 48, considerato il numero sempre più elevato di connazionali residenti all’estero e tenuto conto che molti di loro possiedono almeno un immobile in Italia, (re)introduce una misura agevolativa sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a decorrere dal 2021, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. In relazione ai predetti immobili, le agevolazioni si sostanziano in una riduzione del 50% dell’IMU e nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi (pagamento di un terzo dell’importo intero).
Secondo il Dipartimento, il regime agevolativo non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione. Nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale, con le dovute eccezioni e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi. È comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzioni IMU e TARI ai soggetti non residenti titolari di pensione

Con la riforma complessiva dell’IMU operata dalla legge di bilancio 2020 – legge n. 160 del 2019 – è stata abrogata, come noto, gran parte della previgente disciplina dell’IMU, senza che fosse riproposta la previgente agevolazione “prima casa” per i pensionati AIRE. Al riguardo si evidenzia che la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE (procedura chiusa il 30 ottobre 2020), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani. Il comma 48 della legge di bilancio 2021, considerato il numero sempre più elevato di connazionali residenti all’estero e tenuto conto che molti di loro possiedono almeno un immobile in Italia, (re)introduce una misura agevolativa sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a decorrere dal 2021,  per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. In relazione ai predetti immobili, le agevolazioni si sostanziano in una riduzione del 50% dell’IMU e nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi (pagamento di un terzo dell’importo intero).
Al fine di ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla predetta disposizione, il successivo comma 49 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION