Spetta all’ente la decisione sulla riammissione al servizio del dipendente dimissionario

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni volontarie presentate da un proprio dipendente, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato con “quota 100”, di cui all’articolo 14 del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha evidenziato che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione valutare l’opportunità della riammissione in servizio del proprio dipendente che ne abbia fatto richiesta, dovendo prevalere l’ottica del buon andamento, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica.  Il Dipartimento ricorda che l’art. 1231 della disciplina della cessazione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione, di cui al Dpr 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” – nel disciplinare la possibilità per l’impiegato di essere riammesso in servizio e, quindi, riconoscendogli la possibilità di farne richiesta – demanda al parere dell’organo di governo dell’amministrazione la valutazione dell’ammissione della domanda, anche in considerazione della disponibilità nell’organico, a cui comunque è vincolata la riammissione stessa. Anche i contratti del comparto Regioni ed Enti Locali si sono occupati di tale istituto specificando, all’articolo 26 del CCNL del 14 settembre 2000, che il dipendente che si è dimesso può fare istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse. Nella previsione contrattuale, come anche specificato dall’ARAN nei propri orientamenti applicativi, la riammissione in servizio non costituisce un diritto per l’ex impiegato, dovendo l’amministrazione agire nella preminente considerazione dell’interesse proprio, ferma la disponibilità del corrispondente posto in organico.  Il dipendente che ha formulato le dimissioni volontarie può presentare, quindi, domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in capo all’amministrazione la valutazione circa l’accoglimento o meno della richiesta. La valutazione dell’amministrazione, pur nell’ampia discrezionalità ad essa riconosciuta, dovrà comunque essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Con la circolare n. 15127-12/04/2021 il ministero della Salute fornisce indicazioni circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate. Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. I lavoratori positivi sintomatici e asintomatici, ai fini del reintegro, inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nella fattispecie prevista non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION