Determinazione contributo alla finanza pubblica: il comunicato del MEF

Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 febbraio 2025, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, la RGS ha reso disponibili le Tabelle contenenti gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 e le relative Note metodologiche.

L’emanando decreto individua, altresì, gli enti che sono esclusi dal predetto contributo, ovvero:

  • gli enti in dissesto ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
  • gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l’Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
  • gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Inoltre, si segnala che il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, disciplina le “Disposizioni contabili” connesse al contributo aggiuntivo di cui sopra, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce  U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle richiamate Tabelle.

Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del TUEL, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto, con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio. Infine, è possibile inserire l’accantonamento nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, per gli enti che si sono avvalsi della proroga al 28 febbraio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale 2023: I chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione delle tabelle del conto annuale del personale 2023.

Viene chiarito che l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2023, convertito dalla L.15 dicembre 2023 n.191 e corrisposto a dicembre 2023 a valere per il 2024 deve essere rilevato nella tabella 13 nella voce di spesa “Indennità di vacanza contrattuale”.

In merito alla rilevazione dei compensi della tabella 12 – laddove l’ente abbia pagato, nei primi tre mesi dell’anno, gli stipendi comprensivi delle progressioni economiche e nella parte successiva dell’anno, a seguito della riclassificazione del personale prevista dal CCNL 2019-2021, il trattamento economico si è scisso in stipendio tabellare e differenziale stipendiale maturato – la Ragioneria evidenzia che nella tabella 12 la rilevazione degli emolumenti va effettuata tenendo conto della modalità di pagamento. Per i primi 3 mesi vanno rilevati nella colonna stipendio gli importi comprensivi delle progressioni economiche (Stipendio + PEO) mentre per la restante parte dell’anno i compensi vanno così registrati: nella voce stipendio il solo tabellare previsto dalla tabella G del CCNL 2019-2021, mentre nella colonna “Differenziale stipendiale maturato” codice A033 va rilevato il differenziale relativo alle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche, determinato dalla differenza tra il nuovo stipendio tabellare e la posizione economica rivestita alla entrata in vigore del CCNL. L’eventuale incongruenza 2 va giustificata inserendo il seguente testo nel campo libero del menu giustificazioni: “Trattasi di pagamento dello stipendio complessivo, comprensivo delle progressioni economiche, pagato per i primi tre mesi dell’anno prima dell’entrata in vigore della nuova classificazione del personale”.

Inoltre, vanno rilevate nella voce A033 “Differenziale stipendiale maturato” della tabella 12, le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 di cui all’art. 79 co. 1-bis del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali.

Non vanno rilevate nella tabella 4 in risposta alla domanda “N. di dipendenti a cui nel corso dell’anno è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale/economico di professionalità” le progressioni economiche avvenute all’inizio dell’anno 2023 secondo le disposizioni del vecchio ordinamento contrattuale, che si riferisce solo ai nuovi passaggi avvenuti nell’ambito della stessa area secondo le disposizioni del CCNL 2019-2021. Il personale interessato dalle vecchie progressioni va direttamente inquadrato nelle aree del nuovo sistema di classificazione di cui alla Tabella B del citato CCNL 2019-2021.

Infine, le risorse di cui all’art. 79, comma 5, del CCNL del 16.11.2022 – il quale, come noto, ha previsto che gli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (incrementi di parte stabile pari a 84,50 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2018, con decorrenza dal 1.1.2021) e quelli di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 (incrementi di parte variabile in misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018, con decorrenza dal 1.1.2022) siano computati quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023 – devono essere indicate alla voce F999 – “Somme non utilizzate fondo/i anno precedente”, sezione Risorse variabili della Tabella 15. SICO riconosce gli importi di cui alla voce predetta esclusi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

 

 

La redazione PERK SOLUTION