Conto annuale 2023: I chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione delle tabelle del conto annuale del personale 2023.

Viene chiarito che l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2023, convertito dalla L.15 dicembre 2023 n.191 e corrisposto a dicembre 2023 a valere per il 2024 deve essere rilevato nella tabella 13 nella voce di spesa “Indennità di vacanza contrattuale”.

In merito alla rilevazione dei compensi della tabella 12 – laddove l’ente abbia pagato, nei primi tre mesi dell’anno, gli stipendi comprensivi delle progressioni economiche e nella parte successiva dell’anno, a seguito della riclassificazione del personale prevista dal CCNL 2019-2021, il trattamento economico si è scisso in stipendio tabellare e differenziale stipendiale maturato – la Ragioneria evidenzia che nella tabella 12 la rilevazione degli emolumenti va effettuata tenendo conto della modalità di pagamento. Per i primi 3 mesi vanno rilevati nella colonna stipendio gli importi comprensivi delle progressioni economiche (Stipendio + PEO) mentre per la restante parte dell’anno i compensi vanno così registrati: nella voce stipendio il solo tabellare previsto dalla tabella G del CCNL 2019-2021, mentre nella colonna “Differenziale stipendiale maturato” codice A033 va rilevato il differenziale relativo alle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche, determinato dalla differenza tra il nuovo stipendio tabellare e la posizione economica rivestita alla entrata in vigore del CCNL. L’eventuale incongruenza 2 va giustificata inserendo il seguente testo nel campo libero del menu giustificazioni: “Trattasi di pagamento dello stipendio complessivo, comprensivo delle progressioni economiche, pagato per i primi tre mesi dell’anno prima dell’entrata in vigore della nuova classificazione del personale”.

Inoltre, vanno rilevate nella voce A033 “Differenziale stipendiale maturato” della tabella 12, le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 di cui all’art. 79 co. 1-bis del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali.

Non vanno rilevate nella tabella 4 in risposta alla domanda “N. di dipendenti a cui nel corso dell’anno è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale/economico di professionalità” le progressioni economiche avvenute all’inizio dell’anno 2023 secondo le disposizioni del vecchio ordinamento contrattuale, che si riferisce solo ai nuovi passaggi avvenuti nell’ambito della stessa area secondo le disposizioni del CCNL 2019-2021. Il personale interessato dalle vecchie progressioni va direttamente inquadrato nelle aree del nuovo sistema di classificazione di cui alla Tabella B del citato CCNL 2019-2021.

Infine, le risorse di cui all’art. 79, comma 5, del CCNL del 16.11.2022 – il quale, come noto, ha previsto che gli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (incrementi di parte stabile pari a 84,50 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2018, con decorrenza dal 1.1.2021) e quelli di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 (incrementi di parte variabile in misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018, con decorrenza dal 1.1.2022) siano computati quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023 – devono essere indicate alla voce F999 – “Somme non utilizzate fondo/i anno precedente”, sezione Risorse variabili della Tabella 15. SICO riconosce gli importi di cui alla voce predetta esclusi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

 

 

La redazione PERK SOLUTION