Responsabilità erariale per il Sindaco in caso di revoca illegittima di una posizione organizzativa

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Sicilia, con sentenza n. 89/2023, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del Sindaco, con conseguente risarcimento del danno causato al Comune, per la revoca illegittima di una posizione organizzativa e con essa della retribuzione (danno patrimoniale) e del prestigio professionale (danno non patrimoniale) sotteso all’incarico.

L’illiceità della condotta è insita nell’adozione da parte del Sindaco dell’atto di revoca della posizione organizzativa in precedenza conferito alla dipendente, atto da reputarsi certamente illegittimo, stante la sua contrarietà quale atto datoriale ai principi di lealtà e correttezza e alle disposizioni pattizie in materia cui avrebbe dovuto conformarsi, e dunque contrario, per tale motivo, ai doveri di ufficio incombenti sul titolare della carica di Sindaco e datore di lavoro. Nel caso di specie, l’atto di revoca è stato adottato al di fuori dei presupposti di legge, ossia senza che ricorressero “i mutamenti organizzativi” o lo “specifico accertamento di risultati negativi” – costituenti le eventuali ipotesi di giusta causa della revoca alla stregua della disciplina contrattuale (art. 9, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999) cui la parte datoriale deve conformarsi – ed ancora senza alcuna motivazione in relazione a tali presupposti legittimanti e senza alcun rispetto della garanzia del contraddittorio, garanzia espressamente prevista dalla suddetta fonte (art. 9, c. 4, del citato CCNL) nell’ipotesi in cui si intenda contestare una valutazione negativa.

La Sezione ricorda che la disposizione contrattuale recante la disciplina del Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative(art. 9, del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali per il personale non dirigente del 31.3.1999, così rubricato) consente espressamente la revoca dell’incarico di posizione organizzativa, prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi ovvero per motivi soggettivi riconducibili allo specifico accertamento di risultati negativi (co. 3). ll successivo comma dispone che, in tal caso, deve essere attivata una procedura di contestazione, prima della definitiva formalizzazione della valutazione non positiva, per garantire il necessario contraddittorio sulle contestazioni e consentire al dipendente di fornire le proprie valutazioni e di eventualmente avvalersi dell’assistenza di un’organizzazione sindacale (art. 9, co. 4).

Il potere discrezionale del datore di lavoro pubblico non deve essere inteso come potere autoritativo, tale da degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva del pubblico dipendente o di porlo in condizione di mera soggezione al potere datoriale, tanto più quando dalla scelta si passi alla revoca.

La ratio della disposizione contrattuale citata, nel prevedere la revoca con atto scritto e motivato, nonché la procedimentalizzazione delle contestazioni circa i risultati negativi, è evidentemente quella di porre il dipendente in condizione di comprendere le ragioni per le quali la posizione organizzativa è stata revocata e di valutare se il potere discrezionale del datore sia stato esercitato in una delle fattispecie previste dalle parti collettive; la motivazione, quindi, si modella diversamente a seconda delle diverse ipotesi che giustificano la revoca e, quindi, se per la violazione delle direttive occorre l’indicazione degli ordini violati, per i risultati negativi la menzione dei dati dai quali il giudizio è stato tratto, per la modifica organizzativa il richiamo ai provvedimenti che quella riorganizzazione hanno attuato, per la sanzione disciplinare è sufficiente la menzione del provvedimento con il quale la stessa è stata irrogata.

 

La redazione PERK SOLUTION