Legittima la revoca dell’assessore per «divergenze inconciliabili» col sindaco

È legittimo il provvedimento del sindaco che dispone, ex art. 46, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la revoca di un assessore comunale a motivo dell’esistenza di «divergenze inconciliabili» fra i due soggetti. È quanto stabilito dal TAR Friuli-Venezia Giulia, 19 settembre 2023, n. 271.

Il TAR ricorda che per costante giurisprudenza (vedi ex multis, C.d.S., Sez. V, 10 luglio 2012, n. 4057) la revoca dell’assessore da parte del sindaco è atto ampiamente discrezionale, la cui motivazione può validamente basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa.

Nel caso di specie, peraltro, il fondamento logico-giuridico delle determinazioni risulta diffusamente esposto nel contenuto di tali atti, ove si rappresenta l’emersione di “divergenze inconciliabili” tra il sindaco e gli assessori, relativamente a tematiche in materia di politica ambientale (specificamente indicate nel “sistema di raccolta dei rifiuti urbani”), con compromissione di quella coesione necessaria a perseguire il programma di mandato. Detta motivazione risulta congrua e del tutto idonea a sostenere l’interruzione di un rapporto che ha carattere prettamente fiduciario (alla luce della natura fiduciaria dell’incarico (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 luglio 2021, n. 743) e la cui permanenza in vita può ben essere condizionata da valutazioni di natura politica (T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 settembre 2016, n. 964).

 

La redazione PERK SOLUTION

Legittima la revoca dell’assessore in conflitto col Sindaco

È legittimo il provvedimento del sindaco che dispone, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del TUEL, la revoca di un assessore comunale in ragione dell’esistenza di un rapporto conflittuale con esso sindaco. Secondo TAR per la Basilicata (sentenza 16 aprile 2021, n. 302), il Sindaco, essendo direttamente eletto dal popolo, ha un’ampia discrezionalità sia nello scegliere e/o nominare gli Assessori, sia nel revocarli, in quanto entrambi i predetti provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (c.d. intuitu personae), con l’unica differenza che la nomina degli Assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata, cioè il Sindaco deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti degli Assessori, precedentemente nominati dallo stesso Sindaco.
Secondo un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S., Sez. V, Sentenze n. 4057 del 10 luglio 2012 e n. 1053 del 23 febbraio 2021) il provvedimento di revoca può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva allo stesso Sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria, che caratterizza la nomina degli Assessori, e, oltre ad essere riferite agli Assessori revocati, sono dirette soprattutto al Consiglio comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, che comporta lo scioglimento del Consiglio comunale. Pertanto, il provvedimento di revoca ex art. 46, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere annullato, se emanato senza alcuna motivazione oppure con giustificazioni di carattere arbitrario, circostanze che, nel caso di specie, non ricorrono, sia perché il provvedimento impugnato non si limita ad affermare tautologicamente che è venuto meno il rapporto di fiducia, sia perché dai fatti indicati nel provvedimento impugnato ed anche dall’accusa della parte ricorrente al Sindaco di “gestione egocentrica e polarizzata” emerge un rapporto conflittuale tra Sindaco ed Assessori revocati, che risulta ragione sufficiente, per giustificare la revoca dell’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti locali: la revoca dell’assessore deve essere motivata

Il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, pur rivestendo carattere ampiamente discrezionale, soggiace all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. È quanto stabilito dal TAR Campania, sezione I, 25 maggio 2020, sentenza n. 1966. È pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale la legge non pone vincoli contenutistici all’esercizio del potere di revoca dell’incarico di assessore; spetta al vertice dell’organo giuntale il potere di effettuare le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa da porre a base della decisione, che possono consistere nella prospettazione sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l’opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’amministrazione locale sia di valutazione afferenti all’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore (C.d.S., Sez. V, n. 209/2007; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 111/2014).
Nonostante il carattere ampiamente discrezionale che connota il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, in ogni caso l’amministrazione non può tuttavia omettere qualsivoglia riferimento alle ragioni logico-giuridiche del provvedimento di secondo grado, ostando alla diversa ermeneutica la natura del medesimo, siccome ascrivibile alla categoria degli atti amministrativi (e non degli atti politici), quindi soggetta all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION