In G.U. il decreto del MIT di approvazione istanze opere PNRR eseguite dal 1° gennaio al 31 luglio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2023 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che approva le istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022” relativamente all’accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 attinente gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione per opere PNRR.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di istruttoria, ha approvato 362 istanze, da cui consegue un ammontare complessivo pari 17.397.650,09 di euro. La liquidazione dei fondi relativi alle istanze approvate avverrà con successivi decreti di pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci: Circolare MEF su procedura “semplificata” su variazione prezzi, estesa a opere PNC

La RGS ha pubblicato la Circolare n. 37 del 9 novembre 2022 con alcune specifiche indicazioni e relative tempistiche da seguire rispetto alle “procedura semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 che – ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, in corso di conversione – trova applicazione anche ai seguenti programmi ed interventi degli enti locali, finanziati con le risorse di cui all’articolo 1 del PNC (DL 59/21):

  • Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 (lettera b), numero 1);
  • Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione (lettera c), numero 12);
  • Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (lettera c), numero 13);
  • Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (lettera d), numero 1)

In particolare, la Circolare 37/2022 fornisce indicazioni operative per:

  • Rimodulazione risorse (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM). L’ente locale attuatore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione diverso da quello risultante dall’applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata nell’Allegato 1 al DPCM 28/7/22. Le richieste per ciascun CUP, da trasmettere aggregate per ciascuna misura (intervento), possono essere inoltrate dall’ente locale dalla data di pubblicazione della circolare fino al 15 novembre 2022.
  • Assegnazione definitiva (art. 7 comma 2 del DPCM). L’ente locale attuatore, entro 5 gg dal perfezionamento del CIG, è tenuto ad aggiornare sul sistema Regis: a) le informazioni relative all’avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell’opera e importo gara – da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso); b) il fabbisogno finanziario, derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati infrannualmente o incrementati ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50 del 2022, specificando il parametro di calcolo; c) le disponibilità derivanti dall’applicazione dell’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022 (rimodulazione somme a disposizione QE ed utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi).;
  • Annullamento preassegnazione (art. 7 comma 3 del DPCM). L’Amministrazione finanziatrice, entro il 31 gennaio 2023, provvede a rilevare, attraverso i sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, tutti i CUP di competenza collegati alle diverse misure (interventi) indicate nell’Allegato 1 e individuate ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, per i quali non siano state avviate le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022.

Alla circolare, che indica schematicamente le diverse fasi della procedura attraverso il sistema informativo ReGis, sono allegati i modelli da utilizzare per le richieste di rimodulazioni.

 

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Servizi e forniture, revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione – nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4 – a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Anche i più recenti interventi normativi in materia, osserva Anac, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

In ottica collaborativa l’Anac ricorda che con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 del codice appalti.

 

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Anac, revisione dei prezzi negli appalti

Il Presidente dell’ANAC ha richiesto al governo e al parlamento un  intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture, da inserire nella conversione del decreto-legge n. 4/2022, prevedendo espressamente all’articolo 29 un meccanismo di compensazione. In sostanza Anac chiede che la compensazione dei prezzi avvenga non soltanto per i lavori pubblici, ma anche per servizi e forniture.

Anac ha effettuato anche la verifica dei prezzi standard della Guida operativa (espressamente richiamati come riferimento per la revisione dei prezzi), che non risultano indicizzati, alcuni dei quali non sono aggiornati da anni. Ciò a vantaggio delle Stazioni appaltanti, applicando un’opportuna indicizzazione basata su dati Istat. Per esempio: il lavanolo (fondamentale nel settore ospedaliero), fermo al 2013, con una rivalutazione oggi di + 6,1 per cento; i servizi di pulizia e disinfestazione, con una rivalutazione di + 10,6 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 2013; e i servizi di ristorazione, con una rivalutazione di + 4,4 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION