Applicativo Partecipazioni: al via l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con avviso del 13 marzo 2024, il Dipartimento del tesoro informa che le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro i dati relativi:
• al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, da adottare entro il 31/12/2023 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
• alla relazione, da approvare entro il 31/12/2023, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
• alle partecipazioni detenute al 31/12/2022 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
• ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).
Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 14 giugno 2024.

La rilevazione dei dati 2022, la comunicazione non presenta significativi elementi di novità rispetto a quella dello scorso anno (dati 2021).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Le Amministrazioni soggette al TUSP devono caricare a sistema il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Nella compilazione delle schede l’applicativo non richiede i dati già acquisiti da registri ufficiali (es. Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema dall’utente che ha censito per primo il soggetto partecipato. L’applicativo, inoltre, esegue un controllo sulle quote dichiarate per uno stesso soggetto partecipato evitando lo sforamento del cento per cento. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, per non compromettere la corretta comunicazione da parte di altre Amministrazioni e una veritiera rappresentazione del fenomeno ai fini delle attività di monitoraggio e controllo della Struttura e della Corte dei conti.

I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare l’indirizzo e-mail registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e le utenze attive per la propria Amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni.
Per problemi di accesso all’applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it selezionando le voci dei menù a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inoltrate alla casella supportopartecipazioni@mef.gov.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Applicativo Partecipazioni: prorogato al 27 maggio il termine di chiusura delle rilevazioni

Il Dipartimento del Tesoro, con comunicato di oggi, informa che per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 27 maggio 2022.

Gli enti sono comunque invitati a  procedere con sollecitudine alla trasmissione; non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione. Per informazioni sull’adempimento il Dipartimento rimanda all’avviso del 7 febbraio 2022 relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’applicativo è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, inosservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipate

L’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. prevede, come noto, che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all’articolo 20, commi 1 e 2.
L’art. 20, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie, nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.
Inoltre, l’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 10/2021/VSG con la quale accerta l’inadempimento del Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, con conseguente segnalazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION