Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione: I chiarimenti del MEF nella nuova FAQ

La Ragioneria Generale dello Stato, con la nuova FAQ 50, fornisce chiarimenti in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, rispondendo al quesito se le stesse si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2), o se possono comprendere anche altri prospetti.

L’articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “ è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.

A tal proposito, la RGS ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del TUEL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato. Infine, la RGS segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, al Responsabile finanziario la rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020

Nella seduta del 16 luglio 2021, le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera riunite in sede referente, hanno approvato alcuni emendamenti al testo del ddl di conversione del decreto-legge 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni bis.
Il nuovo art. 15-bis dispone che “In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
La novella, in un’ottica di semplificazione, affida al Responsabile Finanziario il compito di procedere alla modifica degli allegati sopra richiamati, evitando il passaggio in Giunta e in Consiglio, salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION