Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione 2022

Le Commissioni riunite della Camera, in sede di esame del DDL di conversione del DL 51/2023, recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, hanno approvato l’emendamento che attribuisce al responsabile finanziario, anche per l’anno 2023, la competenza – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria – di rettificare gli allegati al rendiconto 2022 per adeguarli alla risultanze della certificazione Covid19-2022.

L’emendamento approvato dispone, infatti, che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A tal riguardo, ricordiamo che la RGS, con la FAQ n. 50, nel rispondere ad un quesito in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, norma di uguale tenore prevista per l’anno 2022, ha chiarito che la competenza sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL 21/2022: Rettifica allegati al rendiconto 2021 degli enti locali

In sede di conversione in legge del DL n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato approvato l’emendamento che assegna al responsabile del servizio finanziario, in luogo del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali – concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (alle. a/2) – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma è analoga a quella contenuta nell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 con riferimento alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di rettifica rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Si rammenta che il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione da parte del consiglio dell’ente locale è ordinariamente fissato dall’articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Tra gli emendamenti approvati non figura la proroga del termine di approvazione dei rendiconti 2021 al 31 maggio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION