Corte dei conti: Possibile modificare il rendiconto per errori materiali

Con la deliberazione n. 1/2024, la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha risposto positivamente alla richiesta di un Comune circa la possibilità di modificare il rendiconto già approvato, rettificando l’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente, nel caso di specie, il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

La richiesta di parere concerne il disallineamento tra il fondo di cassa al 31.12.2022 esposto nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere, che si sarebbe verificato per effetto, sostiene il Comune, di una disfunzione del gestionale in uso. Tale differenza ha comportato una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza. Ripristinato il corretto funzionamento del gestionale, il Comune chiede di confermare la possibilità di “intervenire per correggere il conto consuntivo già approvato solo ed esclusivamente con il successivo rendiconto che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale con solo effetto ex nunc”.

I giudici evidenziano come il cd. principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto, in termini generali, risulti codificato all’art. 150 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, laddove si prevede che “il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti”. Con riferimento agli Enti territoriali che non approvano il rendiconto con legge, quali i Comuni, l’intangibilità di quest’ultimo può ritenersi discendente dal principio di annualità del  bilancio enunciato nell’Allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui “i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono  predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l’anno solare […]”. Il principio di intangibilità del rendiconto approvato dagli Enti territoriali risulta, altresì, enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, deliberazione n. 2/2016; Corte dei conti Sez. Veneto, del. n. 590/2017/PRSP; Corte dei conti Sez. Piemonte, del. n. 117/2018/PRSE ; Corte dei conti Sez. Lazio, del. n. 5/2023/PRSE).

Tuttavia, per la Sezione, non può non tenersi conto della possibilità che si verifichino errori materiali nella redazione del rendiconto, laddove al principio di intangibilità del rendiconto deve in ogni caso raccordarsi con gli altri principi generali e postulati contenuti nell’allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011. In primo luogo, deve considerarsi il principio di veridicità, il quale fa esplicito riferimento al principio del true and fair view ed è connesso ad altri postulati di bilancio, quali l’attendibilità, la correttezza e la comprensibilità delle risultanze contabili. La necessità di adeguare tempestivamente le risultanze del rendiconto, allorché non rispecchino fedelmente la reale situazione contabile dell’Ente, è stata oggetto di recenti interventi normativi. Non si rinvengono nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali, quali, come nel caso specifico, la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere (che si sarebbe verificato per effetto di una disfunzione del gestionale in uso), riverberantesi su una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza.

Di conseguenza, l’Ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell’organo consiliare, procedere senza indugio alla rettifica dell’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

 

La redazione PERK SOLUTION