UNSCP, escludere la spesa dei segretari dai limiti di spesa del personale

L’Unione Nazionale dei segretari comunali e provinciali – sezione Lombardia – articola una proposta da offrire al Legislatore per favorire l’assunzione di nuovi segretari comunali.

A fronte di una importante riduzione dei segretari in servizio, registrata negli ultimi dieci anni, sono state recentemente avviate alcune procedure concorsuali finalizzate all’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo di 808 nuovi segretari comunali. Tali nuovi segretari comunali prenderanno presumibilmente servizio nel triennio 2022-2024 ma, per favorire l’effettività di tali assunzioni, è di fondamentale importanza introdurre idonee soluzioni normative.
L’Unione della Lombardia ritiene, in particolare, che la spesa del segretario comunale e provinciale (quanto meno quella relativa alle nuove assunzioni) vada esclusa dal calcolo degli attuali imiti alla spesa di personale degli enti locali.
D’altro canto, l’assunzione di segretari comunali e provinciali è (già) autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa richiesta del Ministero dell’interno – ex AGES nell’ambito di un budget commisurato al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Appunto perché programmata e autorizzata dallo Stato, la spesa del segretario non necessita di essere inquadrata negli atti di autorizzazione alle assunzioni propri delle amministrazioni locali, ovverosia i programmi triennali del fabbisogno del personale.
Per altro, va considerato che le nuove assunzioni negli enti locali effettuate in attuazione del d.m. 17 marzo 2020 non vengono considerate nel calcolo del limite di spesa del personale ai sensi dell’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sono accompagnate dall’adeguamento, in aumento, del trattamento accessorio del personale al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite. Ai comuni “virtuosi”, è consentito quindi incrementare la spesa di personale per le nuove assunzioni oltrepassando i limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite del trattamento accessorio 2006.

Galleggiamento Segretari, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL42, l’ARAN fornice altre precisazioni sul cd. “galleggiamento” dei segretari, evidenziando che il confronto deve essere effettuato tra le retribuzioni di posizione del segretario e quella della dirigenza o della posizione organizzativa più elevata, tenendo conto dell’effettivo valore (e non di quello teorico) stabilito per queste ultime, così come realmente riconosciuto e corrisposto al dirigente o al funzionario incaricato della posizione organizzativa. Ai sensi dell’art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari e comunali e provinciali del 17/05/2001 (disciplina confermata dall’art. 111, comma 1, lett. B), primo alinea del CCNL del 17/12/2020, si deve considerare esclusivamente la retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente, in base al contratto collettivo della dirigenza, o, negli enti privi di dirigenza, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa. La formulazione della norma consente di affermare che la retribuzione di posizione da prendere in considerazione è solo ed esclusivamente quella prevista dal CCNL della dirigenza attualmente in vigore.
Ove, pertanto, sia stata data applicazione alle previsioni dell’art. 27, comma 5, del CCNL del 23/12/1999 (nel rispetto dei presupposti applicati ivi previsti) e sia stato riconosciuto, per alcune funzioni dirigenziali, un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo contrattualmente previsto, del valore più elevato dovrà tenersi conto anche ai fini del galleggiamento.
Per le medesime ragioni, dovrà tenersi conto, ai fini del calcolo del “galleggiamento”, anche dell’incremento annuo lordo di Euro 409,50, ex art. 54, comma 4 del CCNL del 17/12/2020, della retribuzione di posizione dirigenziale presa a riferimento per il suddetto calcolo. Ciò anche nel caso in cui tale retribuzione risultasse superiore al limite contrattuale, in applicazione delle richiamate previsioni di cui all’art. 27, comma 5, del CCNL del 23/12/1999.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION