Incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL90, l’ARAN fornisce chiarimenti in merito agli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 che dispone che “Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:
– 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
– rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”

Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.

Le stesse, come indicato al comma 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, commi 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. Pertanto le risorse di cui trattasi concorrono a finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.

Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi.

Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato non sono soggetti al limite del trattamento accessorio

Con l’orientamento applicativo AFL92, l’Aran fornisce chiarimenti in ordine all’incidenza delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sul trattamento accessorio, con particolare riferimento agli incrementi del fondo della retribuzione di posizione e di risultato.

L’Agenzia ricorda che per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

Ne consegue che gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non siano assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’illegittimo conferimento dell’incarico non incide sulla retribuzione della posizione organizzativa al dipendente che ne abbia svolto le funzioni

L’illegittimità del procedimento di conferimento della posizione organizzativa non preclude il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico accessorio se ha di fatto compiuto le mansioni proprie dell’incarico. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 febbraio 2024, n. 4256, pronunziandosi sul ricorso presentato da una dipendente comunale per chiedere la liquidazione delle indennità di posizione e di risultato a seguito del conferimento di posizione organizzativa da parte dell’ente datore.

La Corte di appello aveva rilevato l’illegittimità del conferimento degli incarichi conferiti in quanto i servizi, di natura dirigenziale, non potevano esser conferiti ad un funzionario di livello D3, non essendo in possesso dei titoli di legge richiesti per ricoprire la carica dirigenziale in questione e attribuita in modo illegittimo. I giudici rilevano come in plurime pronunzie (Cass. Sez. L. n. 8141 del 2018, rv. 647618-01, che si pone in continuità con la precedente Cass. sez. L. n. 18808/2013, rv. 628344-01), la Cassazione ha più volte affermato che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso di specie, “venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.

Pertanto, incontestato lo svolgimento in fatto delle mansioni proprie della posizione organizzativa da parte del dipendente, del tutto irrilevante, è, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’illegittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, competendo alla dipendente il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni in fatto espletate, ivi compreso quello accessorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARAN: Erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL58c, fornisce un’interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim.

L’Agenzia, attraverso precedenti pareri ha sempre espresso un univoco orientamento per la uniforme applicazione degli articoli 18 comma 8 previgenti in materia di incarichi ad interim nel senso di escludere l’erogazione dell’indennità mensile di sostituzione e di ritenere che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato ad interim potrebbe essere compensato nell’ambito della retribuzione di risultato, ovviamente nel rispetto delle procedure stabilite dal contratto integrativo aziendale della pertinente area di riferimento e tenendo presente che non sussiste alcun obbligo contrattuale in tal senso.

Con riferimento ai CCNL vigenti 2016-2018 per la sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, oltre ad evidenziare che nel primo si dice “…potrà essere compensato..” e nel secondo si dice “…è compensato…” con una quota in più di retribuzione di risultato, viene rammentato che l’ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle rispettive norme e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli.

 

La redazione PERK SOLUTION

Retribuzione di risultato incarichi dirigenziali ad interim, i chiarimenti ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL43, l’Aran ribadisce che, ai sensi dell’art. 58 del CCNL del 17/12/2020,  per l’incarico dirigenziale ad interim dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico; la percentuale entro i valori indicati dal CCNL dovrà essere definita in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett. c) del medesimo CCNL.

La  norma chiarisce inequivocabilmente che, per l’incarico ad interim l’importo economico, così come parametrato alla percentuale stabilita dal contratto integrativo, dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato e, pertanto, con il medesimo regime e con le stesse dinamiche adottate per l’erogazione della richiamata voce economica.

Evidentemente l’importo della retribuzione di risultato che sarà effettivamente erogato al dirigente terrà conto, secondo le regole generali, della valutazione complessiva dei risultati conseguiti dallo stesso nell’espletamento degli incarichi allo stesso conferiti.

Sulla base di criteri autonomamente determinati, quindi, l’ente procederà alla valutazione annuale dei risultati conseguiti dal dirigente interessato anche con riferimento all’incarico di cui sia titolare ad interim, tenendo conto ovviamente della effettiva partecipazione da parte dello stesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascuna posizione dirigenziale (quella di cui sia titolare e quella oggetto dell’interim).

Finanziamento retribuzione di risultato dei dirigenti

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL27, si esprime sulla possibilità di utilizzo dei risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato, per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, per il finanziamento nell’anno successivo della retribuzione di risultato. L’Agenzia evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già precedentemente espresso secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate.
Nel caso in cui  gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente.
Resta comunque ferma la possibilità, per la contrattazione integrativa degli enti, di stabilire criteri di erogazione che prevedano la distribuzione, nello stesso anno cui la valutazione si riferisce, delle somme corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, come ulteriore incremento della retribuzione di risultato a favore di altri dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, come predeterminata sulla base dei criteri a tal fine adottati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo Dirigenti, il calcolo dell’incremento della retribuzione di posizione e di risultato

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL33 fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali. La disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”. Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.
Si chiarisce quanto sopra con un esempio:
– monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;
– 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;
– dall’annualità 2018 (e, quindi, anche per l’anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più.
L’Agenzia chiarisce che la diposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l’incremento resta costante nel tempo (nell’esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi).
Inoltre, una parte dell’incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).
Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato.
Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

I risparmi delle posizioni organizzative possono finanziare le retribuzioni di risultato

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 123, si esprime sulla possibilità di incrementare le risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di risultato con le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione non effettivamente utilizzate.
L’Agenzia ricorda che, per effetto della nuova disciplina contrattuale, è cambiata la regolamentazione concernente la retribuzione di risultato, con il superamento del precedente sistema incentrato su una quantificazione individuale espressa in percentuale della retribuzione di posizione in godimento del lavoratore incaricato della titolarità di posizione organizzativa.
La nuova disciplina (art.15, comma 4, del CCNL del 21.5.2018), analogamente a quanto avviene per la retribuzione di risultato della dirigenza, prevede per il finanziamento della retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite.
In relazione a tale ammontare di risorse le parti, in sede di contrattazione integrativa, stabiliscono i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.
Non sembrano sussistere impedimenti a che la percentuale minima del 15% prevista dal CCNL possa essere implementata, con riferimento ad un anno, con le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione in quel medesimo anno le quali, a consuntivo, risultino non essere state effettivamente utilizzate.
Pertanto, in sede di contrattazione integrativa, potrebbero essere stabiliti anche i criteri per incrementare, in presenza di tali ulteriori risorse, il valore già determinato in via ordinaria per la retribuzione dei risultato dei titolari di posizione organizzativa (fermo restando, comunque, la necessità di garantire, in via prioritaria, le risorse necessarie per gli eventuali incrementi della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, cui sia stato affidato l’incarico ad interim di altra posizione organizzativa).
In tal modo le risorse non utilizzate sarebbero impiegate nello stesso anno in cui si è determinato il “risparmio”, senza neppure problemi di trasporto nell’anno successivo.
“Ove tale percorso non sia ritenuto conforme agli interessi dell’ente, questo potrebbe anche decidere di non ricorrervi, considerando le risorse comunque non utilizzate in sede di erogazione della retribuzione di risultato di un determinato anno come mere economie di spesa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION