Utilizzo resti assunzionali ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di salario accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 236/2021, ha chiarito che nella definizione dei Piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti a titolo di salario accessorio gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 dell’art.1 della legge di bilancio per il 2016, a patto che il risparmio finanziario utilizzato dagli enti sia reale e non fittizio e tenendo conto che il resto assunzionale sia relativo solo al personale non dirigenziale.
La Sezione ricorda che il comma 226 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2016-2018 dà la possibilità agli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica di compensare le somme indebitamente erogate “anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228”. Il successivo comma 228 stabiliva il meccanismo assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, consentendo ai comuni “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.
Su questa base va, dunque, computato lo spazio assunzionale, la cui dimensione può essere chiarita con un esempio. Nell’ipotesi di collocamento a riposo di 4 dipendenti aventi ognuno retribuzione pari a 100 in ciascuno degli anni indicati, per un totale di 1.200, un comune avrebbe avuto la possibilità di effettuare assunzioni in misura pari a 300 (e, cioè, il 25 per cento di 1200). Se l’ente non ha utilizzato questo spazio, (risparmiando i 300, in tutto o in parte), può utilizzarlo, ai sensi del comma 228 (esplicitamente richiamato) per compensare le somme della contrattazione collettiva indebitamente erogate, tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION