A fronte di richiesta di parere posta da una società a controllo pubblico, l’ANAC con delibera n. 740 del 9 settembre 2020 è intervenuta sul tema del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali.
Le società a controllo pubblico – come definite all’art. 2, co. 1, lett. b) e m) del d.lgs. 175/2016 – sono tenute ad applicare la normativa sia sulla trasparenza, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sia sulla prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’Autorità, nelle «Nuove linee guida per l’attuazione in generale, della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», adottate con delibera n.1134 dell’8 novembre 2017, (§3.1), ha fornito indicazioni sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione alle società a controllo pubblico, nonché sui criteri di scelta del RPCT.
L’ANAC con la delibera n. 740/2020 sottolinea come il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali comporti lo svolgimento di una pluralità di attività tra cui: la cura degli aspetti attinenti il lavoro, la sua organizzazione, la sua retribuzione e la formazione; il confronto con le associazioni sindacali dei lavoratori o con le associazioni datoriali a livello locale o nazionale, a proposito di retribuzioni, ferie, formazione, orari; il presidio alle negoziazioni e alla stipula di accordi e contratti; l’intervento nelle controversie di lavoro e disciplinari, in coordinamento con le altre figure operanti nell’ambito della gestione delle risorse umane; l’applicazione del diritto del lavoro.
Al contempo l’Autorità evidenzia che, quanto alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità tra l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quello di Responsabile delle relazioni sindacali nell’ordinamento non vi è alcuna norma al riguardo, né la stessa ha avuto modo di pronunciarsi sul punto. La questione può quindi essere valutata in termini di opportunità o meno dello svolgimento contemporaneo di tali funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti già affidati dalla legge al RPCT.
L’Autorità conclude stabilendo che:
- sebbene non vi sia una espressa causa di incompatibilità tra l’incarico di RPCT e quello di Responsabile delle relazioni sindacali, ragioni preliminari di opportunità inducono a raccomandare di non cumulare tale incarico con quello di RPCT;
- il contemporaneo svolgimento delle funzioni ampie e complesse attribuite dalla legge al RPCT, di presidio sul sistema anticorruzione, e delle funzioni di gestione delle relazioni sindacali, è da valutarsi come inopportuno, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra le due posizioni, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive competenze;
- in ogni caso, spetta all’autonoma determinazione dell’organo di indirizzo la nomina del RPCT e il compito di assicurare che quest’ultimo possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività. La scelta deve comunque essere adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina e compiuta considerando anche gli eventuali conflitti di interessi che possono concentrarsi in capo al soggetto incaricato di svolgere altre funzione, oltre quella di RPCT.
Autore: La redazione PERK SOLUTION